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AFFECTIO MARITALIS – I PACS dell’antichità


A Roma si era liberi di sposarsi senza cerimonia e per divorziare bastava la volontà di uno dei due coniugi!

Una nuvola di tulle bianco che rende meravigliosa anche la donna meno bella, un uomo tirato a lucido, sempre emozionantissimo, un “si” pronunciato dinnanzi ad un individuo rappresentante un’istituzione, una manciata di riso che lanciata da mani affettuose vola in cielo per caricarsi di energia divina per poi ricadere sugli sposi con quell’auspicio di prosperità, che si augura sempre loro, per la sopravvivenza della specie e della società. Questo atto nell’immaginario collettivo ha segnato per secoli l’unione tra un uomo ed una donna, durante il passaggio dalla vita trascorsa con i genitori all’indipendenza di coppia, oggigiorno, però, sta diventando sempre più frequente la convivenza…che lascia spiazzati per primi i genitori allevati e cresciuti con una certa mentalità!

Ma il matrimonio, inteso come atto di ufficializzazione religiosa o civile di un’unione, è sempre esistito? La risposta è “no”. Se andiamo a ritroso nel tempo dell’antica Roma, incredibilmente scopriamo che la “cerimonia” non era indispensabile al sorgere del rapporto; non solo, venuta meno l’intenzione dei due coniugi di convivere, il divorzio era automatico. Vediamo come stavano le cose….

Matrimonio e poteri del marito in età regia e inizi della repubblica
E’ interessante constatare come all’inizio esisteva una cerimonia paritaria tra l’uomo e la donna: la confarreatio, il più antico rito nuziale del diritto romano, che consisteva nella spartizione di un pane di farro fra i due sposi, celebrazione che ben presto cadde in disuso, a causa dell’avanzare della supremazia maschile su quella femminile e dunque del patriarcato. In seguito, la fanciulla romana veniva promessa in moglie (una sorta di fidanzamento ufficiale) durante una cerimonia detta sponsalia (da cui derivano i termini sponsali e sposa), ricca di riti solenni, tra cui la consegna di un anello che la sposa infilava all’anularius della mano sinistra, in quanto si credeva che qui passasse un nervo che raggiungeva il cuore. Con detto fidanzamento era assegnata ad un uomo ed il matrimonio, che avveniva con la raggiunta pubertà della donna, aveva come unica differenza di vita quella di passare da un padrone (il padre) all’altro (il marito). Il trasferimento si compiva con un cerimonia detta coemptio, applicazione dell’antica forma di compravendita detta mancipatio, che consisteva nella vendita di una cosa o di un animale, in questo caso la donna, alla presenza di un autorità, il libripens, che reggeva una bilancia, sulla quale il compratore (il marito) poneva il prezzo d’acquisto da offrire al padre della sposa.

Un atto di vera e propria compera in cui il marito emit mulierem, “compra la donna”! Ma siccome nel mondo romano si poteva diventare padrone delle cose anche attraverso l’usucapione, l’uomo poteva ottenere la manus della donna, dopo che questa era stata “usata” per un anno, stesso termine stabilito per le cose mobili, dalla legge delle XII Tavole. A meno che lei allo scadere dell’anno fuggiva e si rifugiava nella casa paterna per tre giorni e questo ovviamente accadeva per volontà del padre, che non voleva cedere la dote al di lei sposo. Non scordiamo che il pater familias era padrone di vita e di morte di tutti i membri della famiglia e perfino delle figlie sposate, nonostante che con questo evento passassero sotto altra giurisdizione.

Matrimonio e Divorzio in età classica
Superato il momento in cui le donne venivano acquistate, nel matrimonio cum manu (in cui il padre dava la mano della figlia allo sposo), era nata la prassi di dare alla donna una dos, una dote, cioè una quantità di beni che compensava la donna della perdita del patrimonio ereditario della famiglia di origine. L’uso della dote rimase anche nel matrimonio sine manu (senza passaggio di mano e quindi senza cerimonia rituale), come contributo della donna al mantenimento economico durante la vita matrimoniale, segno di prestigio sociale e prova di distinzione tra un matrimonio e un concubinato, altrimenti confondibili in quanto per il primo non erano necessarie le cerimonie per dargli valore costitutivo. Infatti due persone, aventi la cittadinanza romana e raggiunta la pubertà, erano considerate legate da vincolo matrimoniale ogni qual volta che la loro convivenza era accompagnata da affectio maritalis, cioè dall’intenzione di essere marito e moglie, senza necessità di ricorrere alle cerimonie. Certamente far ricorso alla celebrazione aveva la funzione di fornire prova certa sull’esistenza dell’unione, qualora nascevano contestazioni sulla sua legittimità. Deducibile per altro da alcuni particolari come il cosiddetto honor matrimonii, un determinato comportamento degli sposi tra cui il fatto che la donna portasse certi abiti e partecipasse a cerimonie proprie delle donne maritate: le matronae.

L’ inesistenza di atti formali per il congiungimento, portava al suo disgiungimento (per volontà anche di un solo coniuge) in maniera automatica con il divorzio, qualora i coniugi cessassero di vivere insieme, venendo meno l’intenzione di essere marito e moglie. Bisogna riconoscere che l’impero romano si era avviato ad una grande libertà, almeno sul piano giuridico. Se separarsi era così semplice, come andavano le cose nel settore economico? Si sa si litiga sempre per denaro, insomma che fine faceva la dote della moglie? Di pari passo con l’emancipazione femminile e il riconoscimento di determinati diritti civili, in età augustea, alla donna fu riconosciuto il diritto di controllare i propri beni e di recuperare la dote in caso di scioglimento di matrimonio (actio rei uxoriae, come si può vedere ovunque ci sono interessi economici controversi, ci sono anche le cause civili!), salvo il fatto di trattenerne una parte o per malcostume di lei o propter liberos, cioè come contributo al mantenimento dei figli, che ovviamente appartenevano alla familia paterna.

Matrimonio e Divorzio agli albori del cristianesimo
Il Cristianesimo non voleva che il matrimonio fosse imposto dai genitori, doveva essere una libera scelta delle parti e affinché un’unione fosse un vero matrimonio doveva avvenire con forme prestabilite, in presenza della chiesa, essendo considerato un sacramento. Anche per il divorzio le cose non andarono più con tanta facilità: lo scioglimento doveva essere attestato con un documento scritto, inoltre molti interventi imperiali, a partire dall’imperatore Costantino fino a Giustiniano, furono rivolti a limitare il riconoscimento dei motivi per i quali chiedere il divorzio, i più facili da ottenere erano quelli legati ad un voto di castità o ad impotenza. Praticamente la libera volontà dei contraenti viene vincolata dalla cerimonia, ed in parte cancellata la libera volontà di sciogliere l’ impegno. Tutto è rimasto immutato per duemila anni. Il resto è attualità. Pensiamo che sia interessante per capire il presente, conoscere quello che è stato il nostro passato e le leggi che regolavano la vita civile degli sposi, insomma a guardar bene i PACS non sono un’invenzione dell’epoca moderna!


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