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Il costo della manodopera da evidenziare in fattura


Ulteriori incombenze e nuovi adempimenti si sono abbattuti sugli amministratori di condominio.
Non c’è dubbio che tale attività professionale, già di per sé attratta nella sfera di una gestione altamente complessa, senza alcuna tutela di un albo professionale e per molti aspetti non gratificata dall’utenza servita, sta attraversando una fase di grande impegno amministrativo-contabile.

Con lo scopo di contrastare il lavoro irregolare nel settore dell’edilizia, il Legislatore prima con il D.L. 223/06 art.35, comma 19 e poi con l’art. 1, commi 387 e 388 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) è intervenuto sul tema dell’Iva agevolata al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sulla separata indicazione in fattura del costo relativo alla manodopera.
La Manovra bis 2006 con decorrenza 4/7/2006 aveva previsto l’indicazione del costo separato della manodopera in fattura al fine di poter usufruire della detrazione i.r.pe.f. per gli interventi di ristrutturazione edilizia; successivamente, la Finanziaria 2007 ha ulteriormente previsto che la mancata indicazione di tale costo avrebbe inficiato la corretta applicazione agevolativa dell’Iva al 10%.
In occasione dell’incontro annuale “Telefisco 2007” l’Agenzia delle Entrate ha potuto esprimere il suo orientamento in merito a tale fattispecie e subito dopo con la circolare ministeriale n. 11/E del 16/02/2007 ha sostanzialmente detto che:
Il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessaria una evidenziazione puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati;
Nel caso di una ditta individuale, che rende la prestazione di servizio attraverso l’attività del solo titolare, non andrà indicato alcun costo per la manodopera da lui prestata. Peraltro dovrà essere fatta menzione di tale circostanza nella fattura emessa ( ad esempio: “prestazione effettuata con il lavoro proprio dall’imprenditore”);
Nel caso di un’impresa con dipendenti, in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavoro, l’imprenditore avrà l’obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro;
Nel caso di prestazioni effettuate dalla ditta incaricata, avvalendosi, in tutto o in parte, delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto d’opera o di appalto o di subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l’ammontare da questi ultimi comunicato.

Infine, sempre secondo il parere espresso nella circolare, tale norma si intende applicabile oltre che ai contratti di opera e d’appalto, anche alle ipotesi contrattuali riconducibili alle categorie delle cessioni di beni con posa in opera degli stessi.
L’emanazione della circolare 11/E non fuga tuttavia i dubbi che i contribuenti si sono posti alla luce di questi nuovi adempimenti.
Cosa succede nel caso di emissione di fatture in acconto? (situazione non del tutto marginale peraltro). E per le fatture già emesse con un errato calcolo del costo della manodopera?

Di importanza rilevante, precisa l’Agenzia, è il fatto che in fattura l’impresa deve indicare il costo della manodopera e non il “prezzo della manodopera” ovvero quello che viene richiesto al cliente dall’impresa.
Tutto ciò comporta per le imprese una certa difficoltà in quanto così operando si metteranno in evidenza i reali margini di utile.
Per quanto inerente gli acconti, si consiglia di indicare in fattura espressamente che il costo della manodopera attualmente non risulta individuabile e pertanto lo stesso sarà indicato nelle fatture successive in fase di avanzamento lavori o al saldo degli stessi.
Così facendo non si potrà imputare al contribuente un comportamento scorretto in quanto la materiale impossibilità di quantificare il costo in quel momento non potrebbe (il condizionale è d’obbligo) mai essere causa di un mancato adempimento di legge.


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