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Distanze fabbricatili in edilizia


L’articolo 873 c.c. dispone che tra le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.
Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore ma non meno di tre metri.
Tali norme codicistiche sulle distanze riguardano i rapporti tra privati e non si applicano alle costruzioni che confinano con le piazze e le vie pubbliche alle quali invece, si devono osservare le leggi e i regolamenti che le riguardano.

Infatti, l’art. 871 c.c. dispone che nelle costruzioni le regole da osservarsi sono stabilite dai regolamenti edilizi comunali e dalla legge speciale.
Quest’ultima, il D.M. n. 1444/1968 , con particolare riferimento ai nuovi edifici (successivi quindi al 1968), stabilisce che la distanza inderogabile minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è di dieci metri.
L’aver stabilito tali limiti ha come scopo quello di dettare regole uniformi a regioni e comuni (e non ai privati) a cui ovviamente i regolamenti edilizi locali non possono derogare, perché in caso contrario l’atto diventa illegittimo e il giudice di merito ha l’obbligo di applicare la distanza fissata dal decreto ministeriale, essendo quest’ultimo una norma di livello superiore nella gerarchia delle fonti del diritto (Cass. 4413/2001).

Con tale motivazione, il TAR Regione Lombardia (sent. n. 1991/2007) ha rigettato il ricorso di due coniugi contro il Comune che aveva respinto la DIA per il recupero del sottotetto, appellandosi (i ricorrenti) ad una legge regionale che autorizzava tale recupero anche in deroga alle distanze minime inferiori a dieci metri.
Stessa motivazione per il TAR Regione Toscana che, riguardo ad una sopraelevazione, nel richiamare alla lettera il D.M. 1444 cit., ha disposto che per misurare la distanza lineare “punto per punto” del limite del fabbricato rispetto al limite dell’altro fabbricato dovrà sempre riportare una dimensione non inferiore a quella prescritta come minima dall’ordinamento (dieci metri) indipendentemente dalla qualificazione della sopraelevazione come ristrutturazione, in quanto la qualificazione è indifferente sul piano della disciplina in materia di distanze (sent. n. 55/2007).


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