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Il diritto alle antenne di ricezione


Un Regio Decreto del 1928 si pose per primo il problema del diritto di ogni cittadino al miglior posizionamento delle antenne per la ricezione dei segnali via etere e quant’altro definito genericamente come “aereo esterno” dal legislatore. Oggi, con l’evolversi delle tecnologie (e il complicarsi dei rapporti interpersonali all’interno dei condomìni), nuove Leggi e molte sentenze di Cassazione sono intervenute nel tentativo di meglio regolamentare la materia.

GLI “AEREI ESTERNI”
L’art. 1 della legge n. 554/40 stabilisce che il proprietario di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all’installazione nella loro proprietà di “aerei esterni” destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili stessi, purché siano rispettati i limiti previsti dai successivi artt. 2-3 che stabiliscono quanto segue:

1) le installazioni devono essere eseguite secondo le norme di cui all’art. 78 R.D. n. 2295/28,
2) le installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione e non devono arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi,
3) il proprietario ha sempre facoltà di eseguire nel proprio stabile qualunque lavoro o innovazione anche se questo comporta la rimozione oppure il diverso collocamento dell’aereo stesso senza il versamento di alcuna indennità.

Successivamente è intervenuto il D.P.R n. 156/73 che attribuisce agli impianti di telecomunicazioni e alle opere accessorie occorrenti, la funzionalità degli impianti e il carattere di pubblica utilità, e inoltre stabilisce che, per tali impianti i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto e vieta al proprietario o al condominio di opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni e al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini, escludendo di poter richiedere un’indennità, ed infine stabilisce che i proprietari d’immobili non possono opporsi all’installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radio, che consentono di ricevere le trasmissioni diffuse dai satelliti, da parte degli abitanti dell’immobile stesso.

In merito a ciò vi sono state molte sentenze, sia di Cassazione che di Merito, che si rifanno a quanto stabilito nella citata Legge n. 554/40 agli art. 1 e 3: vedi sentenze Corte di Cassazione n. 7825/90 – 5517/98 -12295/03 – 9393/05).

LE ANTENNE PARABOLICHE
Anche le antenne paraboliche costituiscono una particolare categoria di antenne televisive e sono caratterizzate dal fatto che consentono di ricevere le trasmissioni diffuse dai satelliti geo-stazionari e sono state oggetto di specifici interventi legislativi.
Vi è stata dapprima la legge n. 349/97 che, per incentivare negli edifici l’installazione delle antenne centralizzate, ha previsto che a partire dalla data del 1-1-98 gli immobili composti da più unità abitative, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari, si avvalgono di norma di antenne collettive che possano installare o utilizzare reti via cavo, per distribuire nelle singole unità le trasmissione ricevute mediante antenne collettive.

Detta disposizione si applica a tutti gli immobili di nuova costruzione e a quelli soggetti a ristrutturazione generale.
Infine vi è un decreto del Ministro delle Telecomunicazioni dell’11-11-05, che contiene regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna e, a proposito di quelle satellitari ha stabilito, all’art. 4 comma 1 e 2, che gli impianti centralizzati non possono determinare condizioni discriminatorie tra stazioni emittenti nei cui programmi siano contenuti segnali terrestri primari e satellitari. Ovvero, l’installazione di un impianto centralizzato deve essere preceduta dalla individuazione di tutti i segnali primari terrestri ricevibili che non possono essere coperti.

L’INTERVENTO DEI COMUNI
È stato poi attribuito ai Comuni il compito di emanare un regolamento per l’installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici, al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

LE DETRAZIONI FISCALI
Poi la legge n. 449/97 all’art.1 comma 1, collegata con la legge finanziaria 1998, ha previsto in favore di ciascun contribuente il diritto di detrarre dall’IRPEF una percentuale che negli anni è variata dal 41% al 36% delle spese relative alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici. Non possono invece essere recuperate imposte con le opere per l’installazione dell’antenna centralizzata, a meno che la delibera non venga approvata con la maggioranza assembleare di cui all’art. 1136 5° comma c.c.

LE MAGGIORANZE IN ASSEMBLEA
Inoltre la legge n. 66/01 in materia di trasmissioni radiotelevisive e di risanamento degli impianti televisivi, ha introdotto una nuova maggioranza da utilizzare nelle approvazioni delle delibere condominiali relative all’installazione degli impianti di radio diffusione da satellite. Infatti il comma 13 dell’art. 2-bis di detta legge, prevede che “per favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite le opere dei nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120 c.c. 1° comma per l’approvazione delle relative delibere si applica l’art.1136 comma 3 c.c..”.

Il comma 13 dell’art. 2-bis Legge 66/01, ha stabilito che vale il numero di voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio come stabilito dall’art. 1136 – 3° comma c.c. (maggioranza in seconda convocazione), ciò al fine di facilitare dette installazioni.
È da rilevare inoltre, che se un condominio decide di installare individualmente un’antenna parabolica dopo una approvazione della delibera ai sensi dell’art. 2-bis comma 13, ciò è da ritenersi vietato dal momento che il condomino può utilizzare l’antenna centralizzata. Ciò fa superare la sentenza di Cassazione n. 7825/90.

Gli art. 1 e 3, legge 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l’art. 231 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell’edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell’utenza il diritto all’installazione dell’antenna sulla terrazza dell’edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso collocamento dell’antenna, che resta a carico del suo utente, all’uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell’antenna non può essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all’utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell’antenna.
Cassazione civile , sez. II, 24 marzo 1994, n. 2862

Il diritto di comproprietà sulle cose comuni comprende quello di installare sul terrazzo dello stabile condominiale un’antenna ricevente televisiva, diritto che non può essere escluso, anche in presenza di antenna centralizzata, dal regolamento condominiale.
Cassazione civile , sez. II, 03 agosto 1990, n. 7825

Nè l’assemblea dei condomini nè il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso.
Cassazione civile , sez. II, 05 giugno 1998, n. 5517

In tema di installazione di apparecchi di antenna radio – televisivi, il relativo diritto, riconosciuto dall’art. 1 della legge n. 554 del 1940, è diritto soggettivo perfetto, di natura personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre al titolare del diritto di impianto che l’installazione non debba impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, nè arrecare danni alla proprietà medesima.
Cassazione civile , sez. II, 21 agosto 2003, n. 12295

Con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radio – televisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli art. 1 e 3 legge 6 maggio 1940 n. 554 e l’art. 231 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari. (Nella specie è stata cassata la sentenza impugnata che, nel ritenere legittima l’installazione, da parte d’alcuni condomini, di un’antenna televisiva su un terrazzo di proprietà esclusiva, aveva escluso che il diritto fosse condizionato all’ipotesi dell’impossibilità di sistemarla altrove).
Cassazione civile , sez. II, 06 maggio 2005, n. 9393


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