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Un agente immobiliare come amministratore di condominio


Lo scorso giugno, il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che l’attività di mediazione immobiliare non è incompatibile con quella di amministratore di condominio. La delucidazione è arrivata in occasione di un ricorso presentato al ministero da una società che, per aver esercitato entrambe le attività, era stata cancellata dalla Camera di Commercio di Torino dal ruolo di mediazione immobiliare.

La normativa
L’art. 5 comma 3 della legge 39/1989 emanava il principio di incompatibilità tra l’iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari e qualunque impiego pubblico e privato, l’iscrizione in altri albi o ruoli e l’esercizio in proprio del commercio d’immobili. Pertanto, poiché l’attività di amministratore di condominio era una libera attività, esercitatile senza l’iscrizione ad albi o ruoli, era stata valutata come compatibile.

L’art. 18 della legge 57/2001 sostituiva la norma appena citata: “c) all’art. 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.
A chiarire la situazione è intervenuto il Ministero con la circolare del 4 luglio 2003: “…non rientrando l’attività di amministratore di condominio tra quelle descritte al comma 3 dell’art. 5 della legge 39/1989, come modificato dall’art. 18 della legge 57/2001, non sembra sussistere incompatibilità con l’attività di mediazione”.

Esito della vicenda
Il 12 giugno 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha accolto il ricorso, sentenziando la non incompatibilità tra l’attività di agente immobiliare e quella di amministratore di immobili.


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