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Tutela dei lavoratori esposti al rumore


L’esposizione continua ai rumori durante le ore di lavoro è nociva e pericolosa; aiuti per la sicurezza dei lavoratori sono stati introdotti per salvaguardare non solo l’udito ma per prevenire anche gli effetti c.d. “extrauditivi” che possono comportare nevralgie, perdita o alterazione del sonno, stress, fatica mentale, ecc.

1. I RISCHI DA RUMORE
In un condominio, i rischi a cui potrebbero essere sottoposti i lavoratori sono di natura chimica, legati ai prodotti chimici utilizzati (alcuni detersivi, diserbanti, ecc.) e sono rilevabili dalle schede di sicurezza; quelli di natura fisica (rumori, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, ecc.) evidenziati solo dalla valutazione dei rischi lavorativi.

La legge stabilisce che ogni soggetto, nel cui ambiente di lavoro sussistano possibili rischi di natura fisica, chimica e biologica, deve essere controllato costantemente attraverso un piano sanitario nel corso dell’intero ciclo lavorativo, onde assicurargli la prevenzione igienica e la sicurezza della salute rendendo obbligatoria la permanente sorveglianza medica.
I lavoratori con mansioni di portiere/pulitori sono soggetti ad attività comportanti rischi specifici tabellati dal D. Lgs 626/94 che necessitano di un servizio di sorveglianza da parte del c.d. Medico Competente.
La sorveglianza sanitaria è finalizzata proprio a rilevare periodicamente lo stato di salute del lavoratore sottoposto a tale tipo di rischi ed è esercitata da uno specialista in medicina del lavoro incaricato dal datore di lavoro (condominio, rappresentato dall’amministratore).

Il lavoratore non può rifiutarla; il rifiuto è sanzionato con ammenda ed arresto dal D. Lgs n. 626/1994.
Di rilievo sono i rumori a cui sono sottoposti i lavoratori durante le ore di lavoro.
Nel condominio, è ovvio, che la durata e la intensità dei rumori non sono paragonabili a quelli ed es. delle macchine all’interno delle fabbriche, pur tuttavia la legge non ammette eccezioni circa il rispetto delle disposizioni che determinano i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro (Decreto n. 195/2006 in attuazione della direttiva 2003/10/CE che ha revisionato la normativa concernente l’esposizione dei lavoratori al rumore, contenuta nell’abrogato capo IV del D.Lgs 277/1991. La nuova disciplina è stata inclusa nel D. Lgs 626/1994 quale “Titolo V-bis”), compresi anche gli effetti c.d. extrauditivi che agiscono su altri organi rispetto quelli dell’udito e che possono comportare nevralgie, perdita o alterazione del sonno, stress, fatica mentale, ecc.

Tale norma stabilisce i valori limite di esposizione (il cui superamento è vietato) e individua anche i due livelli di riferimento definiti come valori di azione inferiori e superiori che prendono in considerazione anche gli eventi rumorosi impulsivi, fastidiosi per la salute umana. Cioè limiti più bassi e più dannosi per l’orecchio.
Tale decreto dispone di un particolare regime sanzionatorio per chi non si adegua alle regole di tutela dai rischi di esposizione al rumore, siano essi datori di lavoro ma anche gli altri soggetti coinvolti quali lavoratori, medici competenti, ecc.

2. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro (nel condominio, l’amministratore per i suoi dipendenti quali ad es. il giardiniere, il portiere, il pulitore,) ha come obbligo specifico di individuare e valutare i livelli di rumore ai quali restano esposti i lavoratori ed applicare un piano di interventi di riduzione del rumore alla verifica del superamento dei valori superiori di azione (87 dBA e 137 dBC picco), mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta delle attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi all’obiettivo o all’effetto di limitare l’esposizione al rumore;
c) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea e di quello strutturale;
d) provvedere alla formazione e informazione del personale dipendente (che sono obbligatorie se si superano gli 80dBA) sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) mettere a disposizione dei lavoratori i Dpi (dispositivi di protezione individuali) se si superano gli 80dBA;
f) effettuare i controlli sanitari obbligatori a partire da 85 dBA, salvo che a 80 dBA il controllo non venga richiesto dal lavoratore o dal medico competente, nonché assicurare test audiometrici preventivi;
g) collocare appositi segnali delimitanti aree con particolare condizioni di accesso quando si raggiungono gli 85 dBA;
h) nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messi a disposizione del datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo (si pensi ad. es. al portiere che svolge anche le mansioni di giardiniere e benefici dell’abitazione oltre che della guardiola).

La valutazione e la misurazione devono essere effettuate con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione.
In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

3. LE NUOVE SANZIONI
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 195/2006 è cambiato anche il regime sanzionatorio per chi non si adegua alle regole di tutela dai rischi di esposizione al rumore.
Il nuovo regime riguarda non solo i datori di lavoro e i dirigenti, ma coinvolge anche altri soggetti quali i lavoratori, i medici competenti, i tecnici, ecc.


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