Casa Editrice Online

Gli ascensori: tecnica e norme di sicurezza


In Italia ci sono oltre 790.000 impianti ascensori, e l’ANACAM (Associazione di categoria degli impiantisti) ci informa che oltre il 40% di questi è in funzione da più di 30 anni e che di essi solo il 10% circa può considerarsi veramente in regola, denunciando la necessità di urgenti rinnovi che, per ora, sono suppliti da norme europee e nazionali di verifica periodica e adeguamento a più moderni standard di sicurezza.

Oggi l’ascensore è un oggetto di uso comune, ma le nuove generazioni non sanno che solo 50 anni fa era un bene di lusso presente solo in un numero ristretto di stabili dove, spesso, faceva bella figura di se, con i suoi legni intarsiati, gli ottoni e, nelle case più di lusso, come nei grandi alberghi, anche il Lift, che ti apriva e chiudeva le porte accompagnandoti al piano desiderato.

I primi prototipi di impianti ascensore esordirono agli inizi del XIX secolo con motori a vapore. Nel 1853 Elisha Otis brevettò il sistema di sicurezza detto “a paracadute” che ancora oggi, ovviamente aggiornato, garantisce l’incolumità dei passeggeri in caso di guasto, ed il primo impianto fu montato a New York solo quattro anni dopo, nel 1857; nel 1880 un tedesco di nome Werner Von Siemens perfeziona l’impianto ascensore con motore elettrico, così come oggi lo intendiamo, che nove anni più tardi trova la sua prima, grande applicazione, sulla Tour Eiffel di Parigi, dove ancora opera senza sosta per portare i visitatori ai vari piani. Il primo ascensore idraulico, invece, è realizzato ed installato nel 1870 dall’Ing. Augusto Stigler nell’albergo Costanzi di Roma.

Ma di ascensori ne è esistito anche un altro tipo che è stato utilizzato nella prima metà del 900, quello continuo, anche detto “a paternoster”, ovvero un ascensore composto da una cremagliera che trascinava in un circuito chiuso di sali-scendi, tante cabine, aperte e senza porte, poste una sotto l’altra, nelle quali si accedeva e vi si scendeva “al volo”, data la loro bassa velocità di movimento. Utilizzati soprattutto nei grandi alberghi, sono stati dal grande pubblico visti nei films americani del dopo guerra.

COSA E’ L’ASCENSORE
Leggendo il D.P.R. 162 del 30/4/99, apprendiamo che è: “un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina, muovendosi lungo guide rigide, la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone e/o cose, … e munita di comandi accessibili da una persona che si trova al suo interno”.
Tralasciando i montacarichi o i montamacchine (quelli per intenderci che movimentano le vetture nei silos di parcheggio), ci occuperemo solo degli ascensori propriamente detti, intendendo con essi, quelli presenti nei nostri stabili in condominio, adibiti esclusivamente (o almeno così dovrebbe essere) al trasporto verticale di persone.

LA TECNICA
Sostanzialmente ci sono due tipi di ascensori:
– con macchine in alto,
– con macchine in basso.

Nel primo caso, il più diffuso, si tratta del tipo con trascinamento a funi e contrappeso, mosso da motore elettrico che tira la cabina, ed è posizionato in un apposito vano posto sul terrazzo, denominato “torrino di servizio”, manufatto questo, che dal punto di vista architettonico è quanto di più brutto si possa immaginare. Il motore, attraverso un argano, fa scorrere funi che, da un lato, sono attaccate alla cabina porta passeggeri e, dall’altro, ad un contrappeso (in genere composto da blocchi di cemento), che bilancia e “alleggerisce” il carico in movimento sopportato e gestito dall’apparato motore.

Il secondo tipo è, in genere, situato nel vano di fine corsa detto “fossa”(o adiacente ad esso) ed è costituito da un motore oleopneumatico (o oleodinamico o idraulico) che, di norma, spinge direttamente la cabina attraverso uno stantuffo o, in altri casi, attraverso puleggia e funi, la muove indirettamente.
Sempre più le “macchine a terra” tendono a soppiantare quelle “in alto”, essendo che queste meglio si adattano alle più recenti normative sulla sicurezza imposte dai nuovi standard europei che in seguito, a grandi linee, analizzeremo. Va da se che il loro limite è l’altezza, infatti tale tipologia di impianti può raggiungere altezze limite di 7/8 piani, oltre i quali il rapporto costo/efficacia, non è più positivo.

LA LEGISLAZIONE VIGENTE
Come sempre avviene nel nostro Paese, la legislazione che regolamenta la materia è ampia e corposa:

– Legge 13 del 9/1/89 che, attuata dal D.M. 236 del 14/6/89, tratta dell’accessibilità negli edifici alle persone con difficoltà motorie o sensoriali.
– D.P.R. 503 del 24/7/96 che allarga il campo di applicazione della precedente Legge, anche agli edifici pubblici, o privati aperti al pubblico, abrogando il D.P.R. 384 del 27/4/78.
– D.P.R. 162 del 30/04/99 definito “direttiva ascensori”, recepisce la direttiva europea 95/16/CE e, uniformando le norme nei Paesi della Comunità Europea, stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza della componentistica prima di essere posta in servizio, e di tutela della salute degli avventori. Detto provvedimento è obbligatorio anche per gli impianti già in essere ed ai componenti in essi utilizzati.

Normativa Tecnica Europea UNI EN 81/80, recepita con D.M. del 26/10/05 e pubblicata sulla G.U. n° 27 del 2/2/06. Questo decreto è una linea guida per proprietari e installatori e stabilisce i termini entro i quali tutti gli impianti posti in opera prima del 25/6/99 debbono essere adeguati alle nuove norme tecniche Europee, ovvero: 6 mesi dall’ultima verifica, se l’impianto è considerato ad alto rischio; da due a quattro anni se il rischio viene dichiarato medio; da quattro a sei anni, qualora sia definito basso. Va da se che in casi di particolare gravità, non ci sono termini che tengono e l’impianto pericoloso deve essere fermato immediatamente. I certificati di verifica, rilasciati dall’Organismo notificato di certificazione, divengono parte integrante del libretto dell’impianto che il proprietario è tenuto a conservare ed esibire ad ogni richiesta degli ispettori.

Il 2/2/06 è entrato inoltre in vigore il D. Min. Interno del 15/9/05 che regolamenta nuove norme antincendi per gli impianti di sollevamento atte a: minimizzare le cause di incendio; limitare i danni a persone e cose, ai locali e all’edificio stesso; limitare la propagazione dell’incendio; consentire ai soccorritori di operare in condizioni di massima sicurezza. Detta normativa che si applica nei casi soggetti a controlli di prevenzione incendi, oltre che a nuovi impianti, coinvolge anche i vecchi se sono sottoposti a “modifiche sostanziali” come: sostituzione dell’impianto di sollevamento; modifica sostanziale dello stesso; sostituzione dei paramenti murari del vano corsa, o delle porte di piano, del locale macchine, ecc. rifacimenti strutturali delle scale, aumento dell’altezza dell’edificio; cambio di destinazione d’uso degli ambienti interni dell’edificio.

Il 26/10/05 è stato emesso dal Ministero delle attività produttive il Decreto pubblicato sulla G.U. n° 265 del 14/11/05, dal titolo: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI NEGLI EDIFICI CIVILI PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 95/16/CE. Facendo riferimento alla normativa UNI, sono stati individuati n° 74 situazioni di pericolo che debbono essere valutate dal tecnico accertatore, per definire “la situazione di pericolo dell’impianto”.

Va da se che con ciò il discorso non può ritenersi esaurito, poiché le sfumature tecniche, legali e normative sono ampie e talvolta farraginose, e solo per non tediare il lettore ci asteniamo dall’elencare le mille disposizioni che, se teoricamente il proprietario o il suo rappresentante dovrebbe conoscere, praticamente ben sappiamo che ciò è impossibile.
Resta comunque facoltà dell’eventuale interessato, di andarsi a leggere i testi integrali di tutte le norme qui richiamate.

L’importante, diciamo noi, è che la Ditta alla quale ci si affida per la manutenzione sia seria e preparata, sapendo anche che, periodicamente, un Organismo notificato farà una accurata verifica dell’impianto, e di quello si, possiamo fidarci (fino a prova contraria!) tenendo sempre presente che la responsabilità penale per eventuali incidenti è sempre del proprietario o di chi ne fa le veci, come a dire: “fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio!”.


Aggiungi un commento