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Il curatore speciale del condominio


Il curatore speciale, nominato ai sensi dell’art. 65 delle D.D.AA. C.C. non è un ausiliario del giudice perché non svolge attività di assistenza nel compimento degli atti che il giudice non è in grado di compiere da solo, ma rappresenta e assiste le persone che di tale rappresentanza o assistenza sono prive.

PRESUPPOSTI PER LA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE
L’articolo 65 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, recita: “quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 c.p.c. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite”.

Presupposto, quindi, per la nomina del curatore è la mancanza dell’amministratore per qualsiasi causa.
In tale situazione, colui che volesse iniziare una lite nei confronti del condominio dovrebbe notificare l’atto di citazione a tutti i condomini, previa identificazione degli stessi con notevole difficoltà pratiche (si pensi al caso del supercondominio), con la precisazione che se la predetta domanda non è proposta nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa decisione sarebbe inutiliter data con la conseguente dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al giudice per l’integrazione del contraddittorio (cioè bisognerà ricominciare da capo).
Per ovviare a tali inconvenienti, l’articolo 65 citato, prevede la figura del curatore speciale e la formulazione “contro i partecipanti a un condominio” è da intendersi che la richiesta può essere effettuata solo da un terzo estraneo al condominio e non da uno dei partecipanti al condominio dal momento che un condomino, che volesse iniziare un giudizio nei confronti del condominio, avrebbe la possibilità di fare precede l’inizio della causa dalla richiesta di nomina, da parte dell’autorità giudiziaria, dell’amministratore al quale poi notificherà l’atto introduttivo del giudizio.
Trattasi, in ogni caso, di una iniziativa lasciata alla discrezionalità del terzo (“…può richiedere la nomina…”), il quale potrebbe azionare il giudizio citando singolarmente i condomini, rinunciando alla facoltà di convenire nella lite una sola persona finché ciò abbia per lui un senso e fino a quando i condomini non decidano di nominare un loro legale rappresentante.

Controversa è la questione se la nomina del curatore speciale possa riguardare anche i c.d. “piccoli condomini” cioè quelli ai quali non si applica l’art. 1129, 1° comma c.c. che dispone che “quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore”.
Una interpretazione restrittiva, invocando il disposto dell’art. 65 cit., sostiene che la figura del curatore speciale nel caso in cui manchi il legale rappresentante del condominio, possa essere invocata sono negli stabili con più di quattro condomini, poiché ritiene che quest’ultimo sia solo quello la cui nomina è obbligatoria per legge.
E’ necessario precisare, però, che anche quando l’amministratore non è obbligatorio, è possibile nominarlo non essendo vietato dalla legge: ed anche in questo caso diventa il legale rappresentante del condominio, assumendone tutti i poteri e doveri che gli competono.
Inoltre poiché una delle cause della mancanza del legale rappresentante è proprio quando i condomini non sono più di quattro o sia deceduto (visto e considerato che anche in caso di dimissioni o di revoca, se non viene nominato un suo sostituto, resta in prorogatio quello uscente) e considerato che la norma è stata posta più che altro alla tutela del terzo che voglia agire in giudizio, questi può, se vuole, nominare un curatore anche nel caso dei piccoli condomìni, dal momento che il legislatore ha inteso rivolgersi con l’espressione “legale rappresentate”, all’amministratore in genere.

L’ITER DI NOMINA
Dal punto di vista procedurale, l’istanza per la nomina del curatore speciale si presenta al giudice di Pace o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite, ove possibile, le persone interessate, provvede con decreto che, essendo atto di volontaria giurisdizione, può essere oggetto di reclamo dalle parti nel termine perentorio di 10 giorni fissato dalla legge con la conseguenza che acquista efficacia quando sia trascorso detto termine senza che sia stato proposto reclamo.
Poiché per ogni lite da iniziare o proseguire nei confronti del condominio, può essere fatta istanza per la nomina di un curatore speciale, può accadere che uno stesso condominio sia rappresentato da persone diverse, essendo la nomina e la scelta del curatore lasciata la potere discrezionale del giudice presso il quale ogni singola lite è proposta o proseguita.

COMPITI DEL CURATORE SPECIALE
La nomina del curatore è un provvedimento inteso ad assicurare la rappresentanza processuale al condominio privo dell’organo abilitato per legge a rappresentarlo in giudizio ed ha una funzione specifica e unica, destinata ad esaurirsi nell’ambito del processo per il quale la nomina è stata fatta.
Una volta nominato ai sensi dell’art. 65 citato, ha l’obbligo di convocare, senza indugio, l’assemblea, ovviamente dopo avere ricevuto la notifica dell’atto introduttivo, per ricevere istruzioni per la gestione della lite (come ad es. scegliere il difensore, approntare la documentazione, ecc.).
La mancata convocazione dell’assemblea (perché ad es. non ci sono i tempi tecnici per farlo) non sembra, tuttavia, implicare conseguenze nell’ambito processuale, dal momento che il contenzioso si instaura con la notifica dell’atto al curatore, ferma restando l’eventuale responsabilità di questi per i danni che dovessero derivare ai condomini in conseguenza di tale omissione.
Non è ipotizzabile la revoca del curatore (come invece avviene per l’amministratore ai sensi dell’art. 1131, 3° e 4° co. c.c. quando non dà notizia all’assemblea dei condomini della notifica di un provvedimento o di una citazione con contenuti che esorbitano dalle sue attribuzioni) essendo nominato dal magistrato ed anche perchè rappresenta un mandatario straordinario.

L’eventuale nomina di un amministratore comporta ex se l’estinzione dei poteri rappresentativi conferiti al curatore speciale che verranno a concentrarsi in capo all’amministratore designato venendo meno la ratio stessa dell’esistenza del curatore.
La decadenza di quest’ultimo riverifica ipso iure senza necessità di un ulteriore provvedimento da parte dell’assemblea e del giudice e le azioni già instaurate continuano nella persona del designato.
Fino alla nomina dell’amministratore, il curatore speciale resta in carica fino al termine della causa ed esaurita la stessa e, a differenza degli altri ausiliari, non deve rendere il conto del suo operato al giudice che lo ha nominato, bensì soltanto al condominio o ai singoli condomini, in virtù del rapporto di rappresentanza costituito ex lege con la conseguenza che, la richiesta del compenso e del rimborso delle spese non potrà che essere avanzata nei confronti dell’assemblea dei condomini e in caso di contrasto, l’istanza di liquidazione dovrà essere inoltrata al giudice competente per valore, senza che possa stabilirsi alcun criterio di collegamento con l’ufficio che lo ha nominato (Cass. sent. n. 20679/2005).

Articolo 65, Disp. Att. Codice Civile:
“Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 c. p. c. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite”.

Articolo 80 C.P.C. – Provvedimento di nomina del curatore speciale
“L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al Giudice di Pace o al Presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa.
Il giudice assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, procede con decreto”.

Corte di Cassazione, ordinanza del 26/10/2006 n. 20679, n. 20679
“La controversia relativa alla determinazione del compenso e al rimborso delle spese del curatore speciale nominato dal giudice nell’ipotesi di mancanza del legale rappresentante dei condomini rientra, secondo il valore, nella competenza del giudice di pace o del tribunale, senza che possa stabilirsi alcun criterio di collegamento con l’ufficio che lo ha nominato”.


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