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La sicurezza in condominio


Diversi sono i modi con cui le persone offrono la propria attività lavorativa per e nel condominio. Seppure in forma diversa, nei loro confronti, il Condominio assume il ruolo di “Datore di lavoro” e, per il tramite del suo rappresentante p. t. “l’amministratore”, deve porre in essere tutta una serie di misure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Pulitori, giardinieri, portieri, ecc.: lavoratori che, permanentemente o occasionalmente, svolgono un’attività per il condominio che assume, nei loro confronti, il ruolo di datore di lavoro e lo svolge per il tramite dell’amministratore.
Oltre alle incombenze di ordine fiscale e legale, l’amministratore deve rispettare e applicare una serie di norme in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare, tra le altre, il D. Lgs 626/1994 e il D. Lgs 494/1996 in presenza di cantieri edilizi.

1. – SICUREZZA IN CONDOMINIO: IL D. LGS 626/1994
Il Decreto legislativo 626/94 identifica, nel condominio, quale datore di lavoro, l’amministratore nei rapporti con tutti i lavoratori eventualmente occupati in mansioni lavorative.
In particolare egli è destinatario di tale legge nel caso di assunzione di lavoratori subordinati (ad es. portiere, pulitore, ecc.).

Pertanto sarà lui il garante e il custode della sicurezza nel condominio nonché il principale responsabile delle misure disposte dalla legge.
Come è stato precisato di recente, per ritenere una responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) “non è sufficiente provare che l’infortunio è avvenuto nel corso del servizio o che non siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro, dovendo il lavoratore provare che l’infortunio di cui è rimasto vittima sia dipeso proprio dalla mancata osservanza delle invocate norme di sicurezza da parte del datore di lavoro” non essendo sufficiente (Cass. sent. n. 26564/2007).
Uno degli obblighi sanciti dal decreto in discussione è quello di formazione e informazione dei lavoratori, la cui violazione è punita con arresto o ammenda.

L’art. 21 dispone che il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta (il dipendente deve essere edotto sui rischi meccanici – ad es. uso del taglia erba – rischi derivanti dall’uso di prodotti chimici – fertilizzanti, pesticidi – rischio connesso alla movimentazione dei carichi, rischio connesso con i rumori, uso dei DPI), le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all’uso delle sostanze utilizzate, sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori.
Importante è il controllo periodico attraverso un piano sanitario che assicuri la prevenzione igienica e la sicurezza della salute anche attraverso il servizio di sorveglianza sanitaria finalizzata a rilevare lo stato di salute del lavoratore sottoposto a rischi.
I lavoratori devono prendersi cura della propria sicurezza e delle persone con cui lavorano e con quelle presenti sul luogo di lavoro.

La formazione deve avvenire al momento dell’assunzione e deve essere ripetuta in caso di trasferimento o di cambio di mansioni o nel caso di introduzione di nuovi macchinari o attrezzature, ecc. in relazione all’insorgere o alla modifica di nuovi rischi.
L’amministratore può scegliere il modo con il quale offrire la formazione al lavoratore purché questa sia sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, provvedendovi direttamente, oppure, iscrivendolo ad un corso di formazione tenuto presso gli organismi paritetici costituiti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro previsti dall’art. 20 del decreto citato.

2. – SICUREZZA IN CONDOMINIO: IL D. LGS 494/1996
Ogni qualvolta si inizia un lavoro edile in condominio (come in qualunque luogo) nasce un cantiere (temporaneo o mobile).
La legge che disciplina le prescrizioni minime per la sicurezza nei cantieri edili è il decreto legislativo n. 494/1996 (come modificato dal D. Lgs 528/1999) che ha recepito anche in Italia la direttiva 92/57 CEE, nota come “direttiva cantieri temporanei o mobili”.

Destinatario della norma specifica che riguarda i cantieri è il committente, cioè il soggetto (persona fisica o giuridica) che commissiona alle imprese (o a lavoratori autonomi) la realizzazione di un’opera edile.
Con l’avvento di questa normativa, il committente (il condominio e per esso l’amministratore) non ha sicuramente un ruolo di terzietà ma diviene protagonista e principale responsabile della sicurezza nei cantieri per l’esecuzione delle opere che commissiona, tanto che il decreto ha previsto gravi sanzioni a carico del committente e del responsabile dei lavori per gli inadempimenti in materia di sicurezza.

Per l’esecuzione dei lavori il committente può nominare un Direttore dei Lavori (D. L.), al quale viene conferito un mandato a svolgere un’attività in nome e nell’interesse del condominio.
La nomina è facoltativa per gli appalti privati ma solo se le opere non hanno rilevanza urbanistica, non siano opere in cemento armato o debbano sottostare alle normative del D. Lgs 494/96 (DIA, OSP, ecc.).
Con la “direttiva cantieri” vengono imposti al committente obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, prevedendo, altresì, il coinvolgimento di nuove figure, quali il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

a) Il Responsabile dei lavori è il soggetto eventualmente nominato dal committente (condominio e pertanto l’amministratore) al quale lo stesso può delegare gli adempimenti relativi alla fase di progettazione, di esecuzione e di controllo dell’opera.
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento di tali obblighi se (e nei limiti) nomina il responsabile dei lavori.

b) Il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono due figure che devono essere nominate dal Committente o dal Responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione: il Coordinatore per la progettazione (al quale compete il compito di redigere il piano della sicurezza) prima dell’affidamento dei lavori al Coordinatore per l’esecuzione.
Entrambi gli incarichi possono essere affidati allo stesso soggetto, inclusi il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 10 e 19 D.lgs 494 cit.).

L’obbligo di nomina di entrambe le figure sussiste:
1) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno.
2) cantieri i cui lavori comportano rischi particolari.

c) D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è una certificazione unificata del regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi da parte delle imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati.
Tale documento permette alle ditte appaltatrici di comprovare il proprio stato di regolarità ai fini INPS, INAIL, Casse Edili per ottenere l’affidamento di lavori pubblici e privati, mediante la presentazione di un solo documento.

Sono abilitati a richiedere il DURC:
– I committenti o i responsabili dei lavori rientranti nel campo d’applicazione del D. Lgs. n. 494/1996 (lavori edili);
– Le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti Privati a rilevanza pubblica, le Società Organismi di Attestazione (SOA), le Imprese che applicano i CCNL del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della convenzione del 15 aprile 2004.

Le imprese edili non possono avvalersi dell’autocertificazione per dimostrare la loro regolarità contributiva, perché si vanificherebbe lo scopo della normativa volta a combattere il fenomeno del lavoro sommerso, ma anche perché la regolarità contributiva è il risultato di accertamento di ordine tecnico e non una verifica di correttezza nei pagamenti contributivi
Non è necessario quando si eseguono lavori svolti in economia realizzati direttamente dai privati.
Il DURC è rilasciato dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi l’Avviso Comune del 16 dicembre 2003.

Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA) e la richiesta può essere avanzata, anche per via telematica, agli sportelli costituiti appositamente presso la Cassa Edile competente per territorio.
Ai fini del rilascio del DURC, la Cassa Edile raccoglie le informazioni necessarie dagli altri Istituti, i quali sono tenuti a fornirle entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta.
Trascorso tale termine, in mancanza di informazioni o in mancanza di comunicazione delle cause di sospensione, la Cassa Edile emette ugualmente il documento.
II procedimento di accertamento della regolarità contributiva prevede la verifica della regolarità contributiva da parte della Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.
Quest’ultima emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.

L’impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione. La stessa deve inoltre dichiarare nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non lavorate (specificando le causali di assenza) non inferiore a quello contrattuale.


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