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La sicurezza nei cantieri edili


I principali obblighi del Responsabile di Lavori:

1) Attenersi, nella fase di progettazione tecnica ed esecutiva dell’opera, ai principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2) Determinare preliminarmente la durata dei lavori, al fine di permettere la pianificazione delle fasi di lavoro.

3) Trasmettere all’organo di vigilanza (cioè il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Asl nel cui territorio è ubicato il cantiere) e alla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti, la notifica preliminare, prima dell’inizio dei lavori, dell’apertura di un nuovo cantiere.
La notifica deve contenere informazioni relative alla sede del cantiere, alla natura dei lavori, alla data di inizio di lavori, alla loro durata presunta, al numero massimo dei lavoratori autonomi sul cantiere, nonché l’ammontare complessivo dei lavori, i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori se previsti.
Qualora, nel corso dei lavori, la situazione si modifichi rispetto alle informazioni comunicate con la notifica preliminare deve essere trasmesso un aggiornamento contenente le nuove informazioni.

4) Verificare l’iscrizione alla camera di Commercio Industria e Artigianato delle imprese esecutrici, nonché l’osservanza degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

5) Designare i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei casi previsti.

6) Verificare il possesso dei requisiti previsti per i coordinatori.

I principali obblighi del Coordinatore per la Progettazione

1) Redigere in fase di progettazione dell’opera il piano di sicurezza e di coordinamento;

2) predisporre un fascicolo informativo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

I principali obblighi del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori

1) Verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano della sicurezza e di coordinamento e l’applicazione delle corrette procedure di lavoro.

2) Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua coerenza con il piano di sicurezza e di coordinamento.

3) Adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.

4) Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

5) Segnalare al committente o la responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze relative alla mancata attuazione degli obblighi previsti a carico dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

6) Provvedere a dare comunicazione alla ASL territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro quando il committente o il responsabile dei lavori non adottano provvedimenti in merito alle segnalazioni di cui sopra, senza fornire idonea motivazione.

Sanzioni

L’art. 20 del D Lgs 494/96 ha previsto gravi sanzioni a carico del committente e del responsabile dei lavori, che si possono così sintetizzare:

1) arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da tre a otto milioni per le seguenti violazioni:
a) omessa determinazione della durata dei lavori, necessari per permettere la pianificazione dell’esecuzione in sicurezza;
b) omessa designazione, conte­stualmente all’affidamento dell’inca­rico di  progettazione esecutiva, del coordinatore per la progettazione in possesso di idoneo titolo di studio, requisiti professionali e formazione specifica in materia di sicurezza;
c) omessa designazione, prima dell’affidamento dei lavori, del Co­ordinatore per l’esecuzione in pos­sesso di titoli, requisiti professionali e formazione di sicurezza;
d) omessa redazione da parte del coordinatore di progetto, durante la progettazione esecutiva dell’opera (e comunque prima della richiesta delle offerte), del piano di sicurezza e di coordinamento, e, per i grandi lavori, del piano generale di sicu­rezza e del fascicolo informativo di prevenzione e protezione;
e) omessa attuazione, da parte del coordinatore di cantiere, dei piani di sicurezza, delle relative procedure di lavoro e del coordinamento delle attività dei datori di lavoro appal­tatori, nonché dell’informazione re­ciproca;

2) arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da uno a cinque milioni per le violazioni seguenti:
a) omessa richiesta alle aziende appaltatrici del certificato di iscri­zione alla Camera di Commercio, delle indicazioni sui contratti col­lettivi applicati ai lavoratori e della dichiarazione sul rispetto degli ob­blighi assicurativi e previdenziali;
b) omessa verifica da parte del coordinatore per l’esecuzione, nei grandi cantieri, dell’attuazione degli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza delle varie imprese appaltatrici;
c) omessa notifica preliminare all’organo di vigilanza per i cantieri, nel caso la durata presunta dei la­vori e superiore a 30 giorni lavora­tivi, nel caso sono occupati con­temporaneamente più di venti lavo­ratori; nel caso la durata presunta e superiore a 500 uomini /giorni; nel caso comportino rischi particolari, la cui entità presunta e superiore a 300 uomini/giorni;
d) omessa trasmissione, da parte dei committente, del piano generale di sicurezza a tutte le imprese inte­ressate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.

Definizioni sintetiche

Il Direttore dei Lavori
Il D.L. agisce come professionista e svolge la direzione e l’alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario, a suo esclusivo giudizio, con disposizioni ed ordini per l’attuazione delle opere progettate, nelle fasi esecutive, sorvegliandone la buona riuscita.
Egli quindi risponde della regolare riuscita delle opere progettate ma mai dei mezzi e modalità con cui queste vengono eseguite, di stretta spettanza dell’appaltatore, quale soggetto obbligato a realizzare l’opera commessagli mettendo a disposizione la propria organizzazione.

“In pratica, in materia di appalti, il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente non annulla l’autonomia dell’appaltatore che rimane tenuto a rispettare, nell’esecuzione dell’appalto, le regole dell’arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente” (Trib. Modena, sent. 29/10/2004)

Il Piano di Sicurezza
Il piano di sicurezza consiste nella individuazione e nella valutazione dei rischi, nonché nella individuazione delle relative misure prevenzionali con riguardo particolare alla presenza simultanea o successiva di varie imprese o di lavoratori autonomi.


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