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L’abitazione principale secondo il Fisco


Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e\o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Nel caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finchè non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

Il divorzio, invece, determina la cessazione di ogni rapporto di parentela; tuttavia, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale potrebbe continuare a spettare il beneficio della detrazione (per la quota di competenza) se, ad esempio, presso l’immobile continuino a dimorare i propri figli.

La dimora abituale generalmente coincide con la residenza anagrafica, tuttavia il contribuente può attestare – mediante autocertificazione – che la sua dimora abituale è in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici.

Non si possono avere più abitazioni principali nello stesso momento. La nozione di abitazione principale deve essere sempre riferita a colui che chiede la detrazione degli interessi. Ad esempio, nel caso in cui un genitore cede l’uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un’altra casa di sua proprietà, è quest’ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica.

Se il genitore, invece, va ad abitare in una casa che prende in affitto, l’immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale ed il genitore conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi.


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