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L’impianto elettrico condominiale è sicuro?


Le recenti Leggi sulla sicurezza identificano il proprietario o chi per esso (Amministratore del condominio), quale responsabile della incolumità dei dipendenti, dei prestatori d’opera nonché, cosa ancora più importante, degli avventori. In caso di incidenti causati dal mal funzionamento degli impianti elettrici o di parti elettromeccaniche, vi è il coinvolgimento del responsabile, non solo da un punto di vista civilistico ma anche e soprattutto da quello penale.

Il controllo e le verifiche sono quindi importanti per i responsabili di tutti quei luoghi e ambienti che per motivi di traffico, di lavoro, di intrattenimento o di semplice utilizzo, sono frequentati da utenti.

E’ bene rammentare che l’avere ottenuto una certificazione degli impianti elettrici in conformità alla legge 46/90, non è sufficiente a scagionarsi in caso di incidente, atteso che con il tempo i valori dichiarati al momento della realizzazione dell’impianto possono variare. Infatti, mentre la legge 46/90 impone la realizzazione di impianti certificati (ovvero costruiti in conformità alla norma utilizzando materiali marcati CE), la successiva legge 626/94 obbliga, a tutela e salvaguardia da possibili incidenti, il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di efficienza e sicurezza degli impianti stessi, individuando nel responsabile dei luoghi (nel caso di Condominio, il responsabile delle parti comuni, ovvero l’Amministratore), colui che deve adoperarsi a questo scopo, effettuando, dicono sempre le norme, verifiche periodiche.

Peraltro, oggi, siamo in presenza del D.P.R. 462/01 art. 4, il quale sancisce la durata del certificato di conformità degli impianti elettrici in cinque anni, dopo di che l’impianto deve essere nuovamente certificato da Ente abilitato. Ovvero, per essere più chiari, il certificato di conformità rilasciato dall’impiantista al momento della realizzazione, non è eterno, bensì dura cinque anni.


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