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Le antenne di trasmissione nelle aree condominiali

Il timore per la salute e l’impatto ambientale, che il proliferare delle antenne di trasmissione sui tetti dei nostri stabili produce, fanno spesso insorgere aspre controversie sull’utilizzo delle parti comuni. Ma la diffusione dei telefoni cellulari ha comportato il problema di garantire la copertura del territorio, aumentando le stazioni radio base e le antenne, anche sui nostri tetti. Per questo i gestori hanno da tempo iniziato a contattare gli amministratori di condominio, al fine di accaparrarsi i migliori siti…

Lo sviluppo delle tecnologie di trasmissione ed il proliferare di nuovi gestori rende il problema dell’istallazione sulle aree condominiali di antenne ricetrasmittenti di stretta attualità e sempre più discusso, perché da un lato c’è la richiesta di spazi comuni per l’istallazione che è sempre più vasta ed i canoni pagati (di norma superiori ai 10.000 € annui) allettano un numero sempre crescente di proprietari, che in questo modo vedrebbero risolte le spesso croniche carenze di fondi nelle casse dei condomìni; mentre dall’altro c’è una diffidenza da parte di molti condòmini all’istallazione di queste antenne in quanto si ritiene che possano essere dannose per la salute.

Affrontando un problema tanto importante, cerchiamo di porci i più significativi interrogativi.

1) Il condominio, a richiesta del gestore, è tenuto a concedere un’area ove istallare le antenne?
A tale interrogativo va data una risposta affermativa sulla base dell’art. 6 comma 25 del DPR 318/1997 che estende alle reti pubbliche di telecomunicazioni la disciplina delle antenne radiotelevisive (DPR 156/1973). Il proprietario dell’area non potrà dunque opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, al passaggio di condutture, fili o quant’altro occorrente per realizzare il servizio. In mancanza di consenso del proprietario sarà il Prefetto a determinare le modalità di esercizio della servitù dopo essersi accertato del versamento o del deposito dell’indennità da pagare al proprietario in base all’effettiva diminuzione del valore del fondo, all’onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù. (cassazione N. 7418/83 e 14527/01)

2) E’ necessaria una delibera assembleare per stabilire le modalità di istallazione delle antenne e il canone di locazione dell’area?
Ovvie ragioni di convenienza ed in particolare la necessità di evitare futuri contenziosi, fanno ritenere preferibile ottenere l’autorizzazione ed il consenso dei condomini all’istallazione di antenne. Siamo nel campo della libera contrattazione tra il provider (che fornirà adeguato compenso e garanzie) e l’amministratore autorizzato dall’assemblea condominiale alla stipula del contratto di locazione della superficie interessata: per tale autorizzazione è richiesta la maggioranza ordinaria (cassazione N. 312/82). Si discute se sia indispensabile l’unanimità per le locazioni ultranovennali.

3) Come vanno imputati il corrispettivo e le spese della locazione stipulata?
Il canone di locazione di parti comuni rappresenta un reddito che ciascun condomino – e non il condominio – deve inserire nella dichiarazione dei redditi, per la competente quota millesimale. Si tratterà di un “reddito diverso” e più precisamente di un reddito di natura fondiaria non determinabile catastalmente, disciplinato dall’art. 81 comma 1 lett. E del TUIR ( Testo Unico Imposte e Reddito). Così come il reddito anche le eventuali spese devono essere suddivise tra i condomini pro-quota millesimale ai sensi dell’art. 1123 comma 1 cod. civ.

4) È possibile l’istallazione di antenne su parti private o in uso esclusivo?
Ciascun condomino può istallare e far istallare, sulle proprie unità immobiliari, antenne o stazioni radio base: non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea, in quanto gli altri condomini non potranno opporsi all’istallazione. (cassazione N. 5517/98)

5) E la salute?
Il D. lgs. 1 agosto 2003, n. 259, ha stabilito che l’istallazione deve essere autorizzata (dal Comune, dalla Provincia o dalla Regione) previo accertamento del rispetto dei limiti delle immissioni. La misurazione delle immissioni sarà inoltre monitorata costantemente dall’ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente). Questi limiti sono molto cautelativi e sensibilmente più bassi di quelli che le principali organizzazioni internazionali raccomandano sulla base di consolidate conoscenze scientifiche. Tale normativa, quindi, costituisce una risposta ferma ai timori (e a numerose sentenze controverse) sull’opportunità di istallare antenne di trasmissione.

PER CONCLUDERE
Le nuove tecnologie, opportunamente verificate, controllare ed autorizzate dalle competenti autorità amministrative potrebbero rivelarsi un’utile fonte di guadagno per il condominio che non dovrà, se i controlli saranno precisi e puntuali, più temere per la salute dei condomini.



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