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Frutti e usufruttti dell’immobile locato


Si definiscono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo. Sono quindi da considerarsi frutti naturali tutti i prodotti agricoli ma anche i prodotti delle miniere e i cuccioli partoriti dagli animali. Derivando dalla cosa che li produce appartengono al proprietario della medesima (il capretto appartiene al pastore proprietario del gregge). In casi particolari come nell’affitto di fondo rustico i frutti appartengono o spettano all’affittuario (art. 821 cod. civ.).

Sono frutti civili quelli che si ritraggono da una cosa come corrispettivo del godimento da parte di terze persone. Rientrano in questo gruppo il canone di locazione, gli interessi sul conto corrente.

I concetti di diritto reale e di diritto di credito sono fondamentali per tutto lo studio e la gestione di qualsiasi patrimonio immobiliare. La dottrina definisce il diritto reale come il diritto di trarre da una cosa le sue utilità economiche legalmente garantite o alcune di esse. Il principale e il più assoluto diritto reale è senza dubbio la proprietà. Quest’ultima consiste nel diritto di usare e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. L’usufrutto, altro fondamentale diritto reale, consiste nel diritto di usare una cosa altrui e di farne propri i frutti, senza però modificarne la destinazione economica o alienarla. Nell’affitto di fondo rustico i frutti appartengono o spettano
all’affittuario (art. 821 cod. civ.). Sono frutti civili quelli che si ritraggono da una cosa come corrispettivo del godimento da parte di terze persone. Rientrano in questo
gruppo il canone di locazione.

La superficie, importante diritto reale in campo patrimoniale, consiste nel diritto di utilizzare un suolo altrui per farvi e mantenervi una costruzione. La servitù di passaggio è il diritto del proprietario di un fondo (dominante) di passare sul fondo vicino (servente) e così via. (in realtà le servitù possono riguardare anche la veduta, l’immissione di scoli o fumi ecc…) Al diritto reale corrisponde naturalmente il dovere di chiunque di astenersi dall’impedirne o turbarne l’esercizio.


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