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La messa in sicurezza degli impianti elettrici condominiali


Dati ufficiosi ma attendibili rivelano che ad oggi ancora il 25% circa degli stabili in condominio debbono essere messi a norma della legge n° 46/90 e ciò a distanza di molti anni dalla sua entrata in vigore. Nel frattempo il Testo Unico dell’Edilizia (D.Leg.vo 380/01), divenuto attivo il 30/6/2003, stabiliva nuove regole per il mondo della casa che, per pochi articoli, compresa la parte inerente gli impianti elettrici, veniva fatto slittare al 1 gennaio 2004.

Sorvolando sui mille codicilli che l’articolo 107 del T.U. espone, talvolta anche in modo poco chiaro, è opportuno soffermarsi su alcuni concetti che possiamo definire nuovi, non tanto perché non siano già stati espressi da altre normative, ma perché, oggi riuniti in un unico testo, troveranno sicura applicazione da parte delle competenti autorità di vigilanza.

CHI E’ INTERESSATO
Tutti gli stabili sia ad uso di civile abitazione che uffici, industriale o destinati a culto, case di cura, attività pubbliche, ecc. debbono effettuare le opere di ristrutturazione o adeguamento alla sicurezza degli impianti.

L’AMMINISTATORE DEL CONDOMINIO
E’ il Legale Rappresentante del condominio ed in tale veste ha la funzione di Datore di Lavoro e quindi Responsabile della sicurezza degli impianti ove prestano servizio come lavoratori subordinati, gli operatori delle imprese di pulizia e/o i portieri degli stabili.

QUALI SONO GLI IMPIANTI DA ADEGUARE PER LA SICUREZZA
Gli impianti elettrici, gli impianti di messa a terra, la centrale termica, gli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche; per tutti questi impianti occorre produrre la certificazione relativa alla progettazione ed alla stesura della documentazione necessaria.

CHI E’ ABILITATO ALLE CERTIFICAZIONI
I professionisti abilitati iscritti negli elenchi dei rispettivi albi professionali inseriti negli elenchi delle Camere di Commercio, sono i soggetti preposti alle suddette certificazioni.

CHI ESEGUE I LAVORI DI ADEGUAMENTO
Le opere di adeguamento, l’installazione e la trasformazione degli impianti elettrici devono essere eseguite da Ditte o Società iscritte nell’apposito elenco della Camera di Commercio; al termine dei lavori l’Impresa esecutrice dovrà produrre la Dichiarazione di Conformità (art.9 Legge 46/90) su modello previsto dal DM 20/2/92, che diviene di fatto l’omologazione vera e propria degli impianti messi a norma.

LE VERIFICHE PERIODICHE
La grande novità della Normativa è rappresentata dalle verifiche periodiche obbligatorie di Legge.
Secondo i dettami del D.P.R. 462/01, le verifiche periodiche avranno cadenza biennale, per i condomìni ove è installata la centrale termica o nei casi in cui vi siano lavoratori subordinati (Imprese di pulizie o portierato).

CHI ESEGUE LE VERIFICHE PERIODICHE
Per eseguire le verifiche periodiche obbligatorie degli impianti negli stabili condominiali, il Datore di Lavoro (amministratore condominiale) ha facoltà di rivolgersi ad organismi notificati (individuati dal Ministero delle Attività Produttive) o alla ASL competente o alla Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA), che previa verifica rilasciano la certificazione relativa per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche e gli ascensori.

Non basta più quindi essersi fatti rilasciare il certificato di conformità al momento della messa a norma dell’impianto, ma è necessario farlo verificare periodicamente affinché siano mantenuti nel tempo gli standard di sicurezza, per sé e per l’altrui incolumità.


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