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Il contratto nazionale dei portieri


Affrontiamo il Contratto Collettivo Nazionale dei Portieri e di tutte quelle figure di lavoro subordinato che orbitano presso i proprietari di fabbricati, con esclusione di quei casi dove la prestazione lavorativa viene svolta ad uso domestico o presso sedi di imprese.
Il contratto approvato disciplina i rapporti anzidetti su tutto il territorio nazionale e ha decorrenza dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2006.

Come recita l’art. 3 una contrattazione di secondo livello mirata a disciplinare, in deroga al C.C.N.L., alcune materie dell’accordo che possono variare da regione a regione. Tale contrattazione avrà una durata di quattro anni e una volta approvata, ovvero se già esistente al momento della stipula del presente accordo, dovrà essere depositata presso il costituente “EBINPROF” (una struttura che studia la realtà e gli aspetti connessi al contratto, oltre ad ulteriori funzioni statistiche, di mercato, ecc.).

Le materie sulle quali è possibile derogare sono quelle inerenti il nastro orario di apertura e chiusura del portone, il frazionamento del periodo di pausa, alcune indennità particolari non presenti nel contratto (spalatura neve, raccolta rifiuti e altre), una diversa distribuzione dell’orario, l’indennità per la ricezione delle raccomandate A/R e la reperibilità. In sede di contrattazione aziendale, fermo restando le condizioni di miglior favore, potranno essere disciplinate in deroga al presente C.C.N.L. le materie concernenti la reperibilità e la distribuzione della posta.

Viene ampliata la platea dei possibili lavoratori subordinati nel condominio o quanto meno, viene precipuamente classificato un particolare espletamento di lavoro già esistente, ossia: il portiere con o senza alloggio che attua la sorveglianza con un minimo di 6 schermi video, oltre ad ulteriori figure di portieri che operano come assistenti operativi per il coordinamento di altri lavoratori del condominio; infine, con l’introduzione nel contratto collettivo della lettera “D”, di particolari lavoratori che si adoperano, anche attraverso l’utilizzo di sistemi informatici, al disbrigo di pratiche relative al condominio, ovvero alla vita familiare dei condòmini.

Viene inoltre prevista la facoltà di attribuire al portiere, previo specifico corso di formazione effettuato in conformità allo schema approvato dall’Organismo Paritetico Nazionale di cui all’art. 4 dell’Accordo 17 aprile 1997, il compito di intervenire nei casi di emergenza sull’impianto di ascensore per lo sbloccaggio della cabina. Il costo del corso è a totale carico del datore di lavoro che deve prevedere per questo intervento, una polizza assicurativa all’interno di quella relativa alla globale fabbricati.

E’ prevista, oltre alla distribuzione della posta ordinaria, anche quella di tipo straordinario intesa come quella corrispondenza per la quale vi è l’obbligo della firma del ricevente. La proprietà sarà tenuta a rilasciare al portiere un apposito registro per l’annotazione degli arrivi e consegne con firma per ricevuta, ed ogni condòmino od inquilino dovrà rilasciare delega al fine di ricevere tale corrispondenza per il tramite del portiere. La distribuzione della posta straordinaria potrà essere anche affidata ai lavoratori con qualifica “B5” i c.d. pulitori, nell’ambito dell’orario di lavoro concordato.
Per gli incarichi descritti vengono previste dal C.C.N.L. delle indennità specifiche ed in particolare per la distribuzione della posta straordinaria, un importo a cifra fissa per ogni unità immobiliare abitativa che prescinde dal volume della corrispondenza distribuita.

Per i rapporti già in corso al momento di entrata in vigore del presente contratto, l’affidamento degli incarichi anzidetti (posta e sbloccaggio dell’ascensore) è subordinato all’accettazione da parte del lavoratore. Nulla invece è dovuto per la conduzione dell’impianto di riscaldamento.
Nell’ambito della costituzione del rapporto di lavoro, viene previsto che nell’atto sottoscritto venga indicato l’orario di apertura e chiusura del portone e la fascia oraria di reperibilità.
Per quanto concerne invece la documentazione che il lavoratore deve esibire all’atto della sua assunzione, vi è aggiunto l’attestato di frequenza al corso della 626/94; nel caso che il lavoratore ne fosse sprovvisto, dovrà, decorso il termine del periodo di prova, effettuare il corso di formazione a totale carico del datore di lavoro.

Il C.C.N.L. del portierato recepisce alcune di quelle modifiche inerenti lo sviluppo del mercato del lavoro incluse nella riforma ispiratrice la c.d. “Legge Biagi”. Una di queste è quella prevista dall’art. 35, concernente lo “Job Sharing”, una particolare modalità di lavoro che presuppone l’assunzione in solido di due o più lavoratori per la medesima ed unica prestazione di lavoro subordinata. Nei casi già esistenti del rapporto di lavoro, il lavoratore ha la facoltà di scegliere il partner con cui dividere la prestazione. Fermo restando il vincolo di solidarietà anzidetto, e fatta salva una diversa intesa tra le parti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa. La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità del lavoro effettivamente prestato e, sempre salvo una diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati, comporta la risoluzione dell’intera prestazione contrattuale, ovvero viene licenziato anche il partner. Ai sensi del comma 9, entro il 20 febbraio di ogni anno, i datori di lavoro comunicheranno all’Ebinprof il numero dei contratti di job sharing instaurati nell’anno precedente.

Ed arriviamo a quelle che sono le vere novità del nuovo accordo, che recepiscono la normativa di cui al D.lgs n.66/2003 in tema di orario di lavoro.
E’ previsto un nastro orario di apertura e chiusura del portone tra le ore 07.00 e le ore 20.00 nei giorni non festivi, nastro orario che può coincidere con il normale orario di lavoro del lavoratore o che può essere anticipato o posticipato di un’ora, in virtù degli accordi integrativi territoriali di cui abbiamo già menzionato.
L’art. 37 del C.C.N.L. fissa in 48 ore settimanali, per i portieri con alloggio, il normale orario di lavoro, che coincide con la misura massima consentita dal D.lgs già citato. Fermo restando il godimento del riposo settimanale, qualora il lavoratore presta servizio nella giornata di domenica, l’orario di apertura del portone non può protrarsi oltre le ore 14.00.

Ai sensi dell’art. 39, il normale orario di lavoro settimanale può essere suscettibile di aumento qualora nell’arco di sei mesi, periodo minimo preso a base di riferimento, il lavoratore mantenga tale livello massimo di ore. In altri termini, è possibile che durante un mese il lavoratore effettui 50 ore settimanali, purchè nell’arco di sei mesi ovvero in un periodo maggiore qualora eventuali accordi integrativi territoriali dettino condizioni di miglior favore, recuperi le ore fatte in più, attraverso una corrispondente riduzione di orario, in modo tale che la durata media settimanale venga sempre fissata in non più di 48 ore settimanali. Applicando la citata normativa si può facilmente intuire che per tali lavoratori non sussiste più la possibilità di effettuare del lavoro straordinario in aggiunta al normale orario di lavoro, ma solo quello retribuito con le maggiorazioni previste per lo straordinario, nei casi di lavoro svolto nelle giornate festive o in orari notturni.

Per effetto del D.lgs. 66/2003, viene stabilito nel presente accordo come disposizione a carattere transitorio, che le eventuali ore di prestazioni ordinarie effettuate oltre il limite massimo di cui al citato decreto legislativo ( e quindi dal 29 aprile 2003 ), potranno essere oggetto di trasformazione in ore di permesso individuale ai sensi dell’art. 71, da usufruirsi in modo graduale , dalla data di decorrenza del presente contratto collettivo e fino al termine della vigenza normativa dello stesso. Tuttavia le parti potranno concordare delle soluzioni alternative ed equivalenti.
Nel caso di part time vengono fissati i tetti di orario massimo pari a 36 ore e minimo pari a 24 per i portieri con alloggio.

Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, con carattere di obbligatorietà, l’istituto della reperibilità; all’uopo il datore di lavoro deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione (telefono cellulare, cercapersone, ovvero altri mezzi). Per effetto di tale disposizione il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile e di assicurare il proprio intervento con la massima tempestività atta a garantire l’effettività dell’intervento stesso. Il lavoratore non potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti della legge, prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori del normale orario di lavoro, nell’ambito delle predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente nel tetto massimo di 12 ore settimanali su 6 giorni della settimana e per 48 settimane l’anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità il giorno di riposo settimanale, le festività e i periodi di ferie. Si rammenta tuttavia che la reperibilità è una di quelle materie che già derogabili in sede di accordo integrativo territoriale, può essere ulteriormente revisionata in sede di contrattazione aziendale. In quest’ultima fattispecie si potrà prevedere una diversa indennità rispetto alla cifra di € 10,00 mensili previste dal nuovo contratto. Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato nell’orario di lavoro e darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il termine di cui all’art. 39 (durata media).

Sembra a questo punto doveroso richiamare l’attenzione agli Amministratori di condominio sulla precisa indicazione nei fogli di presenza degli eventuali interventi di reperibilità, al fine di poter correttamente computare in diminuzione l’orario di lavoro, ovvero di indicarlo fra le note nei casi di compensazione in conto.
Per i lavoratori che non usufruiscono dell’alloggio, l’orario di lavoro settimanale è di 47 ore distribuite su un arco di sei giornate. Anche in questo caso vige il rispetto dell’orario di lavoro calcolato sulla media settimanale in un tempo riferibile a sei mesi, ovvero nel periodo più lungo a seguito di contrattazione di secondo livello. L’orario dal 1° gennaio 2005 sarà ridotto a 46 ore settimanali e a 45 dal 1° luglio 2006. L’orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un’ora tra le 07.00 e le 20.00. Peraltro le parti potranno stabilire una frazione di tempo più ampia e tale accordo dovrà essere depositato presso l’Ebinprof. Per il fatto che l’orario di lavoro normale risulta inferiore a quello massimo consentito dal D.lgs. 66/03 si può intuire che per tali lavoratori potranno essere individuate delle ore di lavoro straordinario retribuite con le maggiorazioni previste a seconda che siano effettuate nei giorni festivi, diurne o notturne.

Per i lavoratori con profili professionali “B” l’orario di lavoro viene stabilito in massimo 40 ore settimanali distribuito su un arco di cinque giorni per un massimo di otto ore giornaliere; anche per tali lavoratori vige il tetto massimo di cui al D.lgs 66/03 e pertanto potranno essere effettuate ore straordinarie sino al raggiungimento massimo di 48 ore medie settimanali calcolate con riferimento ad un lasso di tempo di sei mesi, salvo decisioni di accordi territoriali diversi.
Nulla risulta modificato sulla materia delle festività, permessi e riposo settimanale.

Risulta invece ribadito con il comma 4 dell’art. 68 il carattere di irrinunciabilità delle ferie. Per sostituire il lavoratore in ferie si deve assumere un sostituto con contratto a tempo determinato.
Completamente rivista è la disciplina economica della indennità di malattia.

Con decorrenza 1° gennaio 2004 il datore di lavoro corrisponde in caso di malattia, come anticipazione, un’ indennità giornaliera, con esclusione della sola giornata di riposo settimanale, pari al 55% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno, con un minimo di € 27,00 ed un massimo di € 37,00 in caso di malattia di durata complessiva sino a 14 giorni; restano esclusi dalle indennità i primi tre giorni di malattia. Oltre i 14 giorni di durata della malattia l’indennità giornaliera decorrerà dal 1° giorno di malattia, se la stessa supera i 28 giorni continuativi, ovvero dal 2° se non supera i 28 giorni continuativi, ovvero dal 3° nel caso sia tra i 14 e 21 giorni. Dal 21° giorno in poi l’indennità è pari al 67% della retribuzione media globale giornaliera con un minimo di € 31,00 ed un massimo di € 40,00.

L’art. 97 del C.C.N.L. disciplina una nuova riformulazione degli scatti di anzianità sia in ordine alla decorrenza che alla cifra da attribuire. Si rimanda al contratto ed alle sue tabelle la visione completa dei cambiamenti.
Un’alta importante novità è contenuta nell’art. 104, dove viene espressamente stabilito che nei casi di soppressione del servizio di portierato deliberato dall’assemblea condominiale, spetta al lavoratore di cui alla lettera a) un periodo di preavviso di 12 mesi da comunicarsi per iscritto. Il lavoratore che usufruisce dell’alloggio al termine del preavviso, dovrà riconsegnare l’appartamento al datore di lavoro.

Per concludere questi brevi accenni sugli aspetti più salienti del nuovo contratto di portierato, si sottolinea come il presente accordo recepisce alcune indicazione della Legge delega n° 30/2003 e successivamente del D.lgs 10/9/2003 n. 276, oltre a quello già citato n° 66/2003 in tema di orario di lavoro.
E’ chiaro che spetta agli organi preposti a tal fine, ma anche alle parti attive del presente accordo, intraprendere ogni iniziativa per il buon funzionamento dello stesso e per l’applicazione dei nuovi istituti che questa riforma del mercato del lavoro offre. Sarebbe stato auspicabile prevedere già da subito nel presente accordo l’istituto del job on call, laddove per effetto del d.lgs 66/2003, si debba immediatamente operare una drastica riduzione dell’orario di lavoro.

Da non tralasciare anche l’istituto dello “staff leasing”, una rivisitazione del lavoro interinale, resa ancor più interessante dalla possibilità di poter stipulare il contratto a tempo indeterminato oltre a quello determinato di cui già siamo a conoscenza.
Con l’accordo siglato a Roma il 4 dicembre 2003 tra le parti più rappresentative a livello nazionale ossia, da un lato la CONFEDILIZIA e dall’altro i sindacati della FILCAMS-CGIL-FISASCAT-CISL-UILTuCS-UIL è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale dei Portieri e di tutte quelle figure di lavoro subordinato che orbitano presso i proprietari di fabbricati, con esclusione di quei casi dove la prestazione lavorativa viene svolta ad uso domestico o presso sedi di imprese.

Non ci si sofferma su quelle che sono le novità economiche del rinnovo del contratto che vengono riassunte nelle tabelle ad esso allegate ovvero in calce al presente articolo; si sottolinea un aumento di circa il 10% della paga base tabellare e qualche punto in meno per le altre indennità economiche.
Inoltre, entro il mese di gennaio 2004 dovrà essere erogata ai lavoratori una indennità una tantum variabile a seconda della qualifica.
Si rinviene nuovamente nel contratto la possibilità di stabilire in sede regionale e nelle aree metropolitane ( questa la novità) così come recita l’art. 3, una contrattazione di secondo livello mirata a disciplinare in deroga al C.C.N.L., alcune materie dell’accordo che possono variare da regione a regione.
Tale contrattazione avrà una durata di quattro anni e una volta approvata, ovvero se già esistente al momento della stipula del presente accordo, dovrà essere depositata presso il costituente “EBINPROF” ( una struttura che studia la realtà e gli aspetti connessi al contratto, oltre ad ulteriori funzioni statistiche, di mercato ecc. ).
Le materie sulle quali è possibile derogare sono quelle inerenti il nastro orario di apertura e chiusura del portone, il frazionamento del periodo di pausa, alcune indennità particolari non presenti nel contratto ( per la spalatura neve, raccolta rifiuti e altre ), una diversa distribuzione dell’orario, l’indennità per la ricezione delle raccomandate A/R e la reperibilità.

In sede di contrattazione aziendale, fermo restando le condizioni di miglior favore, potranno essere disciplinate in deroga al presente C.C.N.L. le materie concernenti la reperibilità e la distribuzione della posta.
Viene ampliata la platea dei possibili lavoratori subordinati nel condominio o quanto meno, viene precipuamente classificato un particolare espletamento di lavoro già esistente ossia: il portiere con o senza alloggio che attua la sorveglianza con un minimo di 6 schermi video, oltre ad ulteriori figure di portieri che operano come assistenti operativi per il coordinamento di altri lavoratori del condominio; infine, con l’introduzione nel contratto collettivo della lettera “D”, di particolari lavoratori che si adoperano anche attraverso l’utilizzo di sistemi informatici al disbrigo di pratiche relative al condominio ovvero alla vita familiare dei condòmini e dei proprietari degli immobili.

Viene inoltre prevista la facoltà di attribuire al portiere, previo specifico corso di formazione effettuato in conformità allo schema approvato dall’Organismo Paritetico Nazionale di cui all’art. 4 dell’Accordo 17 aprile 1997, il compito di intervenire nei casi di emergenza sull’impianto di ascensore per lo sbloccaggio della cabina. Il costo del corso è a totale carico del datore di lavoro che deve prevedere per questo intervento, una polizza assicurativa all’interno di quella relativa alla globale fabbricati.
Prevista inoltre oltre alla distribuzione della posta ordinaria, anche quella di tipo straordinario intesa come quella corrispondenza per la quale vi è l’obbligo della firma del ricevente.

La proprietà sarà tenuta a rilasciare al portiere un apposito registro per l’annotazione degli arrivi e consegne con firma per ricevuta, ed ogni condòmino od inquilino dovrà rilasciare delega al fine di ricevere tale corrispondenza per il tramite del portiere.
Per i rapporti già in corso al momento di entrata in vigore del presente contratto l’affidamento degli incarichi anzidetti ( posta e sbloccaggio dell’ascensore ) è subordinato all’accettazione da parte del lavoratore.
La distribuzione della posta straordinaria potrà essere anche affidata ai lavoratori con qualifica “B5” i c.d. pulitori, nell’ambito dell’orario di lavoro concordato.
Per gli incarichi descritti vengono previste dal C.C.N.L. delle indennità specifiche ed in particolare per la distribuzione della posta straordinaria, un importo a cifra fissa per ogni unità immobiliare abitativa che prescinde dal volume della corrispondenza distribuita.

Nell’ambito della costituzione del rapporto di lavoro viene previsto che nell’atto sottoscritto venga indicato l’orario di apertura e chiusura del portone e la fascia oraria di reperibilità. Per quanto concerne invece la documentazione che il lavoratore deve esibire all’atto della sua assunzione, vi è aggiunto l’attestato di frequenza al corso della 626/94; nel caso che il lavoratore ne fosse sprovvisto, dovrà, decorso il termine del periodo di prova, effettuare il corso di formazione a totale carico del datore di lavoro.
Il C.C.N.L. del portierato recepisce alcune di quelle modifiche inerenti lo sviluppo del mercato del lavoro incluse nella riforma ispiratrice la c.d. “Legge Biagi”.

Una di queste è quella prevista dall’art. 35, concernente lo “Job Sharing” una particolare modalità di lavoro che presuppone l’assunzione in solido da parte di due o più lavoratori della medesima e unica prestazione di lavoro subordinata.
Nei casi già esistenti del rapporto di lavoro, il lavoratore ha la facoltà di scegliere il partner con cui dividere la prestazione.
Fermo restando il vincolo di solidarietà anzidetto, e fatte salva una diversa intesa tra le parti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità del lavoro effettivamente prestato e, sempre salvo una diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comporta la risoluzione dell’intera prestazione contrattuale.
Ai sensi del comma 9 entro il 20 febbraio di ogni anno i datori di lavoro comunicheranno all’Ebinprof il numero dei contratti di job sharing instaurati nell’anno precedente.

Ed arriviamo a quelle che sono le vere novità del nuovo accordo, novità che recepiscono la normativa di cui al D.lgs n.66/2003 in tema di orario di lavoro.
E’ previsto un nastro orario di apertura e chiusura del portone tra le ore 07.00 e le ore 20.00 nei giorni non festivi, nastro orario che può coincidere con il normale orario di lavoro del lavoratore o che può essere anticipato o posticipato di un’ora, in virtù degli accordi integrativi territoriali di cui abbiamo già menzionato.
L’art. 37 del C.C.N.L. fissa in 48 ore settimanali per i portieri con alloggio il normale orario di lavoro che coincide con la misura massima consentita dal D.lgs già citato. Fermo restando il godimento del riposo settimanale, qualora il lavoratore presta servizio nella giornata di domenica, l’orario di apertura del portone non può protrarsi oltre le ore 14.00.

Ai sensi dell’art. 39 il normale orario di lavoro settimanale può essere suscettibile di aumento qualora nell’arco di sei mesi, periodo minimo preso a base di riferimento, il lavoratore mantenga tale livello massimo di ore. In altri termini, è possibile che durante un mese il lavoratore effettui 50 ore settimanali, purchè nell’arco di sei mesi ovvero in un periodo maggiore qualora eventuali accordi integrativi territoriali dettino condizioni di miglior favore, recuperi le ore fatte in più attraverso una corrispondente riduzione di orario, in modo tale che la durata media settimanale venga sempre fissata in non più di 48 ore settimanali. Applicando la citata normativa si può facilmente intuire che per tali lavoratori non sussiste più la possibilità di effettuare del lavoro straordinario in aggiunta al normale orario di lavoro, ma solo quello retribuito con le maggiorazioni previste per lo straordinario nei casi di lavoro svolto nelle giornate festive o in orari notturni.

Per effetto del D.lgs. 66/2003, viene stabilito nel presente accordo come disposizione a carattere transitorio, che le eventuali ore di prestazioni ordinarie effettuate oltre il limite massimo di cui al citato decreto legislativo ( e quindi dal 29 aprile 2003 ), potranno essere oggetto di trasformazione in ore di permesso individuale ai sensi dell’art. 71, da usufruirsi in modo graduale , dalla data di decorrenza del presente contratto collettivo e fino al termine della vigenza normativa dello stesso. Tuttavia le parti potranno concordare delle soluzioni alternative ed equivalenti.
Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, con carattere di obbligatorietà, l’istituto della reperibilità; all’uopo il datore di lavoro deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione ( telefono cellulare, cercapersone ovvero altri mezzi).
Per effetto di tale disposizione il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile e di assicurare il proprio intervento con la massima tempestività atta a garantire l’effettività dell’intervento stesso. Il lavoratore non potrà esimersi dall’effettuare nei limiti della legge, prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori del normale orario di lavoro nell’ambito delle predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento.
La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente nel tetto massimo di 12 ore settimanali su 6 giorni della settimana e per 48 settimane l’anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità il giorno di riposo settimanale, le festività e i periodi di ferie.

Si rammenta tuttavia che la reperibilità è una di quelle materie che già derogabili in sede di accordo integrativo territoriale, può essere ulteriormente revisionata in sede di contrattazione aziendale. In quest’ultima fattispecie si potrà prevedere una diversa indennità rispetto alla cifra di € 10,00 mensili previste dal nuovo contratto.
Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato nell’orario di lavoro e darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il termine di cui all’art. 39 (durata media ).
Sembra a questo punto doveroso richiamare l’attenzione agli amministratori di condominio sulla precisa indicazione nei fogli di presenza degli eventuali interventi di reperibilità, al fine di poter correttamente computare in diminuzione l’orario di lavoro ovvero, di indicarlo fra le note nei casi di compensazione in conto.

Per i lavoratori che non usufruiscono dell’alloggio, l’orario di lavoro settimanale è di 45 ore distribuite su un arco di sei giornate. Anche in questo caso vige il rispetto dell’orario di lavoro calcolato sulla media settimanale in un tempo riferibile a sei mesi ovvero nel periodo più lungo a seguito di contrattazione di secondo livello.
L’orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un’ora tra le 07.00 e le 20.00. Peraltro le parti potranno stabilire una frazione di tempo più ampia e tale accordo dovrà essere depositato presso l’Ebinprof.

Per il fatto che l’orario di lavoro normale risulta inferiore a quello massimo consentito dal D.lgs. 66/03 si può intuire che per tali lavoratori, potranno essere individuate delle ore di lavoro straordinario retribuite con le maggiorazioni previste a seconda siano effettuate nei giorni festivi, diurne o notturne.
Per i lavoratori con profili professionali “B”, l’orario di lavoro viene stabilito in massimo 40 ore settimanali distribuito su un arco di cinque giorni per un massimo di otto ore giornaliere; anche per tali lavoratori vige il tetto massimo di cui al D.lgs 66/03 e pertanto potranno essere effettuate ore straordinarie sino al raggiungimento massimo di 48 ore medie settimanali calcolate con riferimento ad un lasso di tempo di sei mesi, salvo decisioni di accordi territoriali diversi.

Nulla risulta modificato sulla materia delle festività, permessi e riposo settimanale.
Risulta invece ribadito con il comma 4 dell’art. 68 il carattere di irrinunciabilità delle ferie; in relazione a tale materia le ferie maturate al 30/4/2003 potranno essere fruite entro il termine più lungo fissato alla fine di quest’anno.
Completamente rivista è la disciplina economica della indennità di malattia.

Con decorrenza 1° gennaio 2004 il datore di lavoro corrisponde come anticipazione un’indennità giornaliera con esclusione della sola giornata di riposo settimanale pari al 55% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20 giorno con un minimo di € 27,00 ed un massimo di € 37,00 in caso di malattia di durata complessiva sino a 14 giorni; restano esclusi dalle indennità i primi tre giorni di malattia. Oltre i 14 giorni di durata della malattia l’indennità giornaliera decorrerà dal 1° giorno di malattia se la stessa supera i 28 giorni continuativi ovvero dal 2° se non supera i 28 giorni continuativi ovvero dal 3° nel caso sia tra i 14 e 21 giorni.
Dal 21° giorno in poi l’indennità è pari al 67% della retribuzione media globale giornaliera con un minimo di € 31,00 ed un massimo di € 40,00.
L’art. 97 del C.C.N.L. disciplina una nuova riformulazione degli scatti di anzianità sia in ordine alla decorrenza che alla cifra da attribuire. Si rimanda pertanto al contratto ed alle sue tabelle la visione completa dei cambiamenti.

Un’importante novità è contenuta all’art. 104 dove viene espressamente stabilito che nei casi di soppressione del servizio di portierato deliberato dall’assemblea condominiale, spetta al lavoratore di cui alla lettera a) un periodo di preavviso di 12 mesi da comunicarsi per iscritto. Il lavoratore che usufruisce dell’alloggio al termine del preavviso, dovrà riconsegnare l’appartamento al datore di lavoro.
Per concludere questi brevi accenni sugli aspetti più salienti del nuovo contratto di portierato, si sottolinea come il presente accordo recepisce alcune indicazione della Legge delega 30/2003 e successivamente del D.lgs 10/9/2003 n.276 oltre a quello già citato il 66/2003 in tema di orario di lavoro.
E’ chiaro che spetta agli organi preposti a tal fine, ma anche alle parti attive del presente accordo, intraprendere ogni iniziativa per il buon funzionamento dello stesso e per l’applicazione dei nuovi istituti che questa riforma del mercato del lavoro ci offre.

Sarebbe stato auspicabile prevedere già da subito nel presente accordo l’istituto del job on call, laddove per effetto del d.lgs 66/2003 si debba immediatamente operare una drastica riduzione dell’orario di lavoro.
Da non tralasciare anche l’istituto dello “staff leasing”, una rivisitazione del lavoro interinale, resa ancor più interessante dalla possibilità di poter stipulare il contratto a tempo indeterminato oltre a quello determinato di cui già siamo a conoscenza.


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