Casa Editrice Online

Contratti di lavoro nel condominio


Quando il Condominio si serve dell’opera di un terzo, secondo le forme giuslavoristicamente previste e coordinate, parleremo di rapporto di lavoro condominiale.

Quando invece il condominio si servirà dell’opera dei terzi sotto l’altra forma, parleremo di normali rapporti d’opera o di appalto.
Nel caso del rapporto di lavoro condominiale le forme consentite dalla legge sono essenzialmente due più una :

– RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE (a tempo determinato ed indeterminato)
– COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (cococo)
– COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Il primo caso rappresenta e deve rappresentare, la stragrande maggioranza delle forme del rapporto di lavoro condominiale, mentre il secondo caso, anche alla luce delle nuove norme emanate dalla riforma Biagi, la quale di fatto abolisce le cococo ed introduce il lavoro a progetto, rimane attuabile unicamente per l’amministratore di condominio.
La terza forma ha valore praticamente residuale ed è attuabile unicamente in pochissimi casi e solo quando sia svolta una prestazione occasionale per non più di trenta giorni e la stessa non abbia a ripetersi.

IL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE
In tal caso si configura un contratto di lavoro di natura tipica, normata dalle Leggi note come Statuto dei Lavoratori e dal cosiddetto contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei proprietari di fabbricati CCNL (stipulato sindacalmente alla stessa stregua di tutti gli altri CCNL di cui ogni tanto si sente parlare ed ha durata normalmente triennale – salvo rinnovo).

Questa e’ la forma più corretta (anche se indubbiamente la più costosa) di attivare e normare il rapporto di lavoro condominiale, infatti mediante tale forma il condominio assume, secondo le norme sindacali e del lavoro, un determinato lavoratore, con l’obbligo di retribuirlo secondo quanto stabilito dalle tabelle allegate al CCNL, con l’obbligo di iscriverlo all’INPS per i versamenti contributivi ed all’INAIL per la copertura sugli infortuni derivanti dal lavoro prestato, nonché con l’obbligo di rilasciare al dipendente ogni mese un cedolino paga ed altra documentazione (CUD, ecc) a scadenze prestabilite.

Al datore di lavoro compete, inoltre, l’obbligo di effettuare sui compensi erogati, una ritenuta di acconto calcolata analiticamente secondo regole che vedremo in seguito, da versare poi allo stato in conto imposte del lavoratore.
Attuando tale forma di rapporto di lavoro, non si può però assumere una persona per utilizzarla come “tuttofare”, infatti il CCNL a tutela del lavoratore stabilisce tutta una serie di tipologie e di compiti da affidare al dipendente assunto, secondo i quali il rapporto andrà normato e retribuito.

Le tipologie sono chiamate dal CCNL qualifiche, mentre nell’ambito di queste vengono individuati i relativi compiti ossia i livelli.
Nel CCNL per i dipendenti da proprietari dei fabbricati troveremo infatti le qualifiche per:

– portieri
– pulitori
– giardinieri
– manutentori
– bagnini (per le piscine condominiali)

Mentre nell’ambito delle varie qualifiche troveremo:

– portieri con diritto all’alloggio
– portieri senza diritto all’alloggio
– pulitori con alloggio
– pulitori senza alloggio
– lavoratori part-time
– lavoratori a tempo determinato
– sostituti

Come si può vedere, l’attuazione di un rapporto di lavoro dipendente prevede l’osservanza di molti obblighi e di molte normative collegate, ma e’ l’unica forma realmente inattaccabile e sicura di normare un rapporto di lavoro condominiale, peraltro tale forma viene attuata pressoché nel 98 % dei casi.
Negli articoli successivi vedremo, quindi, tutta la sua estrinsecazione pratica e giuridica.

LA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Si tratta di una tipologia di rapporto di lavoro cosiddetta parasubordinata, infatti, prima della riforma Biagi, si applicava per tutti quei lavori i quali, pur svolgendosi in un ambito subordinato, ossia svolti seguendo direttive specificatamente impartite e nell’ambito di organizzazioni predefinite, per natura, tipologia, orari ed autonomia non ricadevano nell’ambito dei rapporti del tipo CCNL.

Molto spesso si e’ abusato di tale forma, anche perché la stessa, pur prevedendo ugualmente versamenti INPS, iscrizione INAIL ed effettuazione analitica della ritenuta di acconto sui compensi erogati, non era economicamente normata (se vogliamo fare un paragone con le locazioni, era una specie di fitto libero) e quindi economicamente molto vantaggiosa.
Proprio a causa di tali abusi, i quali hanno portato una forte estensione della cococo anche per tutti quei rapporti tipicamente CCNL, e’ intervenuta la riforma Biagi, la quale ha di fatto eliminato le cococo, sostituendole con i cosiddetti contratti a progetto, i quali si rivelano più stringenti e di assoluto contenuto intellettuale.

Il risultato è che, per espresso volere della riforma citata, la collaborazione secondo la vecchia forma, è rimasta attuabile solo ed unicamente per i compensi dovuti agli amministratori di società e condomìni.

LA COLLABORAZIONE OCCASIONALE
E’ una forma altamente residuale e come tale sconsigliabile, infatti, sempre sulla base della riforma Biagi, la collaborazione occasionale è ammissibile solo ed unicamente per rapporti di lavoro con durata non superiore ai trenta giorni e non ripetibili, neanche sotto forme similari e/o collegate.
Tale forma di rapporto è quindi indicata soprattutto per le prestazioni d’opera intellettuali ed in genere per tutti quei casi nei quali è necessario servirsi del lavoro di qualcuno per motivazioni straordinarie, (con l’esclusione dell’eventuale sostituzione del lavoratori CCNL – per i quali è normato il sostituto CCNL) quali, ad esempio il ricontrollo dei conti condominiali, la riverniciatura di una ringhiera, una prestazione d’opera fatta da un condomino, ecc.

Tale forma contrattuale non richiede particolari obblighi salvo l’effettuazione della ritenuta d’acconto sul compenso da effettuarsi nella misura fissa che allo stato attuale è del 20 %.


Aggiungi un commento