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La disciplina normativa sulla responsabilità civile degli autoveicoli


La responsabilità civile autoveicoli, conosciuta anche come RCA o RC Auto, è una delle responsabilità giuridiche per i rischi previste dall’ordinamento del nostro Paese. Nella fattispecie, si tratta di una serie di norme che riguardano la materia specifica della circolazione, e che comprendono gli obblighi che un soggetto è tenuto a rispettare in caso di lesione dell’interesse di un altro soggetto. Tutti coloro che possiedono un veicolo a motore devono dunque munirsi obbligatoriamente di questa forma assicurativa stipulata presso una compagnia assicuratrice per circolare su strada. Tale contratto infatti è fondamentale per tutelare l’assicurato in caso di eventuali danni arrecati a persone o cose durante la circolazione su strada.

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Dal punto di vista della normativa, è la legge n. 990 del 24 dicembre 1969 che applica tale responsabilità civile agli autoveicoli. In questo modo la RCA è obbligatoria per legge e ogni veicolo a motore che circoli pubblicamente deve dotarsi di un’assicurazione di questo tipo e rendere visibile il contrassegno sul parabrezza della propria auto. L’articolo 1 di questa legge manifesta in questo modo l’obbligatorietà di tale polizza: I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 2054 del C.C.

La polizza di assicurazione è un vero e proprio contratto che impegna la compagnia assicurativa e l’assicurato. La compagnia è così tenuta a intervenire in caso di sinistro attraverso il risarcimento di eventuali danni arrecati a terzi o a cose, a fronte di un pagamento annuale da parte del soggetto assicurato. Tale cifra rappresenta il cosiddetto “premio assicurativo” e varia in base a una serie di fattori. Occorre ricordare che tale risarcimento può essere liquidato dalla compagnia assicurativa soltanto se il danno è provocato in maniera involontaria, e sempre entro determinati limiti definiti dal cosiddetto “massimale”. Si tratta di una somma che viene stabilita nel momento della stipula della polizza e che rappresenta il limite della copertura che può interessare l’assicurato. Il decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007 è stato concepito per assicurare una copertura economica maggiore e ha di fatto modificato la soglia dei massimali, introducendo tetti più alti.

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Le norme inerenti questa materia sono state sottoposte a varie revisioni nel corso del tempo, sino a essere inserite in un nuovo Codice delle assicurazioni private, il quale è entrato in vigore a partire dal 2007. In questo Codice (Decreto legislativo n. 209/2005: Codice delle assicurazioni private), sono presenti degli aggiornamenti e una novità particolarmente importante come la cosiddetta formula del risarcimento diretto. Tale formula prevede che in caso di sinistro, si possa richiedere il risarcimento dei danni direttamente alla propria assicurazione, anziché richiederlo alla compagnia assicuratrice della controparte.

Per quel che riguarda invece il periodo di validità della polizza, si ricorda che l’RCA dura un anno. Inoltre, fino a qualche anno fa, precisamente sino al 2012, si era soggetti alla cosiddetta clausola di tacito rinnovo, la quale rinnovava automaticamente il contratto alla sua scadenza. Dal 1 gennaio 2013, invece, il cosiddetto Decreto di Sviluppo bis ha abolito tale strumento, consentendo di fatto agli automobilisti di cambiare eventualmente compagnia assicurativa allo scadere del contratto, senza dare alcuna comunicazione di disdetta, e qualora ci fossero condizioni più vantaggiose in alternativa alla propria compagnia.


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