Casa Editrice Online

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva


Il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (G.U. 279 del 30/11/2007), ha dettato una regolamentazione uniforme e organica sul DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Andiamolo a scoprire.

Che cosa è il DURC?
E’ un documento attestante la regolarità contributiva agli Istituti Previdenziali e, nel caso dei datori di lavoro dell’edilizia di cui ci occuperemo in questa sede, la regolarità dei versamenti dovuti anche alle Casse Edili. (Art. 4)

Cosa deve contenere il DURC?
I dati identificativi del datore di lavoro; l’iscrizione agli Istituti previdenziali e alle Casse Edili; la dichiarazione della regolarità o irregolarità contributiva; la data di effettuazione della verifica di regolarità; la data di rilascio del documento; il nominativo del responsabile del documento.

Chi sono i soggetti obbligati a possedere il DURC?
l) I datori di lavoro ai fini della fruizione dei 4 benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento, nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.
2) I datori di lavoro e i lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia. (Art. l)

Chi sono i soggetti che rilasciano il DURC?
INPS; INAIL; altri Istituti Previdenziali, previa convenzione con i predetti Enti; Casse Edili per i datori di lavoro dell’edilizia; Enti Bilaterali costituiti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per un periodo sperimentale di 24 mesi e previa convenzione approvata dal Ministero del lavoro con Enti sopra indicati. (Art. 2)

Come viene rilasciato il DURC?
E’ predisposta, dagli Istituti Previdenziali le Casse Edili e gli Enti Bilaterali, un’apposita modulistica unificata, che deve essere richiesta dai soggetti interessati. La richiesta e il rilascio avviene di norma mediante strumenti informatici. (Art. 3)

Entro quanto tempo avviene il rilascio?
30 giorni dalla richiesta, visto che oltre questo termine massimo stabilito dalla norma si determina la formazione del silenzio-assenso, che equivale a nulla osta. Nel caso in cui mancano i requisiti per il rilascio, il soggetto interessato deve regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni. (Art. 6-7)

Quanto dura la validità del DURC?
Di norma ha validità mensile; ma solo nel caso degli appalti privati ha validità trimestrale.

Quali sono i requisiti per ottenere il rilascio?
Il primo requisito fondamentale è la regolarità contributiva le cui condizioni sono sintetizzate nella tabella n° 1. (Art. 5)

Quali sono le cause per cui non avviene il rilascio?
Oltre alla regolarità contributiva, non bisogna aver subito provvedimenti giudiziari o amministrativi definitivi in materia di tutela delle condizioni di lavoro. Nei casi elencati nella tabella n° 2 non è quindi possibile rilasciare il DURC. Tuttavia suddetta causa ostativa non sussiste più qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria od oblazione del reato, e in questo caso l’interessato deve autocertificare il decorso del periodo all’ illecito (oppure l’inesistenza a suo carico dei provvedimenti sopracitati). (Art. 9)

ORA DURC OBBLIGATORIO ANCHE PER LE IMPRESE STRANIERE:

NOTA N° 24/2007 AL D.LGS.124/2004
Se un’impresa ha sede in uno stato estero e opera nel territorio italiano è obbligata ad iscriversi alle nostre Casse Edili e a rispettare la nostra normativa sul DURC? La nota n° 24/2007 ha dato una risposta proprio a questo quesito.

A) Imprese straniere aventi sede in un Stato Extracomunitario: tali imprese, con sede all’estero ma distacco di lavoratori dipendenti nel territorio italiano, devono applicare l’intera normativa nazionale e devono obbligatoriamente iscriversi alle Casse Edili.

B) Imprese straniere aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea: per tali imprese la questione è più delicata, dato che la normativa comunitaria disciplina e salvaguarda i rapporti tra gli Stati dell’Unione Europea nelle ipotesi di distacco di lavoratori per prestazioni e servizi: “le restrizioni alla libera prestazione di servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.” (Trattato CE, art. 49).

Tuttavia, sempre la normativa comunitaria applica delle restrizioni nel campo di applicazione, affinché siano garantite ai lavoratori distaccati le disposizioni minime in vigore nello Stato ospitante, in termini di condizioni di lavoro e di occupazione. Pertanto il Trattato CE non esclude che le autorità nazionali valutino se i lavoratori distaccati beneficino o meno, nel Paese di provenienza, della medesima tutela garantita nello Stato dove svolgono la prestazione di servizi (Direttiva 96/71 CE). In conclusione per le imprese comunitarie gli obblighi nei confronti della Cassa Edile non sussistono qualora tali imprese abbiano provveduto nel loro Paese ad iscriversi presso un organo pubblico o di natura contrattuale il quale garantisca gli stessi livelli di tutela imposti dalla disciplina contrattuale in vigore in Italia.


Aggiungi un commento