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Responsabilità civili e penali nel condominio


Quali sono le responsabilità che si assumono i condomini e l’amministratore in fase di esecuzione dei lavori?

Il decreto legislativo 494/96 riguardante la sicurezza sui cantieri temporanei o mobili, è senza dubbio un’importante norma di derivazione europea, che ha posto le basi per migliorare le condizioni di lavoro nel settore delle costruzioni, dove, insieme al settore cave, più alti sono gli infortuni sia in relazione alla loro gravità, che alla loro frequenza. Uno degli aspetti principali che ha orientato la normativa del settore costruzioni è che “il 60% degli incidenti mortali sul cantiere dipendono da una causa determinata da scelte effettuate prima dell’inizio dei lavori”. Quest’affermazione, sostenuta dalla Commissione europea che ha steso la direttiva, rompe formalmente la barriera di luoghi comuni che ha fino ad oggi avvolto l’infortunio dell’operaio edile: l’ineluttabilità dell’evento, l’impossibilità di progettare un luogo di lavoro sicuro, la forte componente “soggettiva” della responsabilità dell’infortunio. Viene chiamata in causa, quale momento principale del nuovo “sistema” della sicurezza, l’organizzazione del lavoro, le varie figure che svolgono ruoli determinanti nella vita dei cantiere, il costo dell’opera e la necessità di comprendervi i costi per la prevenzione, l’informazione e la formazione dei lavoratori.

La prevenzione non deve essere più considerata come un fatto marginale e contingente, ma diventa una questione di programmazione, di pianificazione economica, di coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti coloro che a qualsiasi titolo entrano nel processo produttivo (imprese, dipendenti, tecnici, professionisti, ecc.). Si tratta di rendere disponibili tutti gli strumenti e le conoscenze per il rispetto e l’applicazione effettiva (e non solo formale) delle misure di prevenzione e sicurezza e di verificare in maniera puntuale, nei controlli, l’impostazione progettuale e le misure operative messe in atto. Per quanto riguarda il versante della promozione e della formazione è necessario fare un salto dì qualità, affinché tutti i soggetti, dai lavoratori agli imprenditori, siano pienamente responsabili della salvaguardia della salute. L’assist per questo salto di qualità ci viene fornito dal decreto legislativo 494/96 il quale pone a carico del committente, che rammentiamo essere il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti, una serie di adempimenti, che sono stati in parte modificati dal D. Lgs. 276/2003 meglio conosciuto come legge Biagi. Vediamo quindi in dettaglio quali obblighi la normativa pone a carico del committente evidenziando in neretto quelli introdotti e/o modificati dal norma sopracitata.

Innanzitutto:

– nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche;

– nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 3 del D.Lgs. 626/94

– nella fase di progettazione dell’opera valuta attentamente il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. (escluse opere di manutenzione su fabbricati esistenti).

– contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, nei casi previsti dall’art. 3, comma 3 (cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea sempre che l’entità presunta dei lavori sia pari o superiore a 200 uomini giorno o che vi siano rischi particolari;

– prima dell’affidamento dei lavori, nei casi di cui al punto precedente e tra i soggetti abilitati, designa il coordinatore per l’esecuzione. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi richieda l’intervento di almeno un’altra impresa. Lo stesso si dica per i casi di sottostima dell’entità del cantiere, o di varianti in corso d’opera ecc.

– comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di Commercio, Industria e Artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).

Se a tutto questo aggiungiamo quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto 494/96 (“la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a”) al committente vengono affidati anche compiti di controllo sull’operato dei coordinatori per la progettazione e l’esecuzione. Compiti gravosi che richiedono un minimo di conoscenza della materia.

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Come può allora tutelarsi il committente?
Le modalità sono previste dallo stesso articolo 6 del D.Lgs. 494/96 e danno la possibilità al committente di esimersi da tali adempimenti nominando un responsabile dei lavori. Tale figura è incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche.

L’esame delle sanzioni previste per il committente (sono di tre livelli: 1 – arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni; 2 – arresto da due a quattro mesi o ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni; 3 – sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni) ma soprattutto l’eventuale nesso di causalità, nel caso di infortunio, con inadempimenti agli obblighi di cui sopra ai quali seguono inevitabili risvolti penali, ci fornisce un ulteriore elemento di valutazione di quali siano le responsabilità dei committenti nell’affidamento dei lavori ad un’impresa.

L’idoneità tecnico professionale deve essere verificata anche durante la realizzazione dei lavori sia per la prevenzione degli infortuni sia per la regolarità dei rapporti di lavoro. Un efficace sistema per la lotta contro il lavoro nero può essere l’istituzione di un controllo del personale che accede in cantiere. Poiché, come accennato, spetta al committente la verifica di tutte le imprese presenti in cantiere, si segnala l’opportunità di riportare, sul contratto di appalto stipulato con l’impresa esecutrice, l’autorizzazione o meno al subappalto. Relativamente alle verifiche che il committente deve svolgere sul coordinatore per l’esecuzione lavori, può ritenersi sufficiente esigere da parte del coordinatore la congrua trasmissione periodica di una relazione sullo stato di sicurezza del cantiere, meglio se corredata da fotografie.

Diritti e doveri del condomino in caso di liti giudiziarie
La maggior parte delle persone che vivono in un condominio potrebbe non sapere che nel caso in cui l’assemblea condominiale decida di agire o resistere ad una azione giudiziaria promossa da terzi contro il condominio, vi è l’art. 1132 del c.c. che attribuisce al condomino dissenziente, che non intende partecipare alla lite, di poter separare la propria responsabilità per quanto riguarda le conseguenze della lite stessa qualora il condominio risultasse soccombente.

Di norma, il condomino dissenziente, non dovrebbe far altro che notificare, a mezzo di ufficiale giudiziario, un apposito atto all’Amministratore dello stabile, redatto su carta bollata ad uso legale, entro 30 giorni da quando egli ha avuto notizia della deliberazione in relazione alla quale vuole esprimere il proprio dissenso. In merito a ciò, comunque, la giurisprudenza ha chiarito (nonostante che la norma parli che l’atto debba essere notificato) che non essendo un atto destinato ad avere una valenza processuale, non soggiace alle forme previste dall’art. 137 c.p.c., ma è sufficiente che il detto dissenso venga manifestato con modalità tali da rendere certo il momento della sua manifestazione, in modo da poter verificare l’osservanza dei termini di cui all’art. 1132 c.c. ( Cass. n. 2967 del 15.6.78).

Il termine dei trenta giorni decorre per il condomino dissenziente, se era presente in assemblea, da quella data, mentre se era assente, dalla data di comunicazione della deliberazione. Di conseguenza è sufficiente per la manifestazione del dissenso anche l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. (Giudice Conciliatore Catanzaro 3.11.89)
Il più immediato vantaggio della manifestazione di dissenso è che il condomino che separa la propria responsabilità dal condominio non è tenuto a contribuire alla anticipazione delle spese necessarie per sostenere il giudizio. Bisogna porre in evidenza però, che il condomino dissenziente, il quale abbia esercitato detta facoltà, in caso di soccombenza del condominio, resta comunque responsabile nei confronti dei terzi in qualità di partecipante al condominio stesso, poiché la notifica del proprio dissenso è un atto puramente interno tra il condomino e il condominio; ma proprio per l’effetto della notifica del proprio dissenso, il condomino ha il diritto di rivalersi nei confronti del condominio, qualora abbia dovuto pagare la propria quota di competenza alla parte vittoriosa.

L’art. 1132 c.c. stabilisce inoltre che nel caso in cui l’esito della lite, per il quale è stato notificato il dissenso, sia stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che tragga vantaggio da ciò, è tenuto a concorrere alle spese di giudizio che non sia stato possibile addebitare alla parte soccombente. Infine nulla è dovuto dallo stesso nel caso in cui il condominio abbia vinto il giudizio e abbia recuperato tutte le spese di giudizio dalla parte soccombente.

L’art. 1132 c.c. è una norma inderogabile e ciò viene stabilito dall’art. 1138 c.c. e comunque è una facoltà che il legislatore ha dato ai condomini di dissociarsi, indipendentemente dalle motivazione del dissenso.
Si deve precisare che il condomino dissenziente ai sensi dell’art. 1132 c.c. può comunque impugnare la delibera assembleare ai sensi dell’art. 1137 c.c., che ha per oggetto la controversia in questione, contestandone in questo caso la legittimità.
Inoltre, bisogna evidenziare che il termine dei 30 gg previsto dall’art. 1132 c.c. per l’atto di estraniazione del condomino dissenziente, è perentorio per la decadenza del diritto. (Cass. n. 2453 del 15.3.94)

L’amministratore del Condominio convenuto in giudizio, da un terzo o da un condomino, è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea quando la domanda abbia un contenuto esorbitante dalle sue attribuzioni, come delineate dall’art. 1130 c.c., al fine di permettere all’assemblea di poter decidere e dare così la possibilità ai condomini di poter esercitare la facoltà sancita dall’art. 1132 c.c.
In conclusioni si può affermare che condomino dissenziente ai sensi dell’art. 1132 c.c. ha la possibilità di separare la propria responsabilità, e quindi di non essere tenuto a contribuire alle anticipazioni delle spese necessarie per sostenere il giudizio.


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