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Normative sugli ascensori condominiali


Spesso, troppo spesso, l’amministratore di condominio si trova nella incertezza tra far eseguire onerose opere di adeguamenti impiantistici, anche talvolta contro la volontà dei condomini; oppure assumersi gratuite responsabilità, senza (forse) aver ben chiaro in mente cosa prevede il codice penale in caso di incidente.

Un annoso problema che, ancora oggi, deve affrontare un amministratore di condominio, è quello degli ascensori che sono il più delle volte obsoleti, operando in una situazione spesso ai limiti delle norme di sicurezza, assumendosi così inutili responsabilità.
Attualmente, avendo recepito le norme comunitarie con la promulgazione di nuove leggi che hanno imposto l’effettuazione di controlli periodici dei dispositivi di sicurezza e delle parti dell’impianto dalle quali dipende il corretto funzionamento dell’ascensore la situazione è migliorata, ma resta l’obsolescenza della maggioranza degli impianti.

LA GIURISPRUDENZA
L’orientamento giurisprudenziale individua la responsabilità penale dell’amministratore di condominio, nell’ambito del capoverso dell’art. 40 c.p. che stabilisce: ”non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico d’impedire, equivale a cagionarlo”.
La Corte di cassazione ha individuato i capi d’imputazione giuridica di responsabilità dell’amministratore, il quale è tenuto a rimuovere il pericolo derivante dalla minaccia di rovina di parti comuni della costruzione (cass. pen. n. 7764/96), essendo titolare ope legis del potere di ordinare lavori di manutenzione ordinaria che rivestano carattere urgente, con l’obbligo di riferirne alla prima assemblea, art. 1135 c.c. e da qui, gli è riconosciuto l’obbligo di attivarsi senza indugio (cass. n. 9378/97), al fine di salvaguardare l’altrui incolumità.
L’amministratore, inoltre, è titolare dell’obbligo di garanzia dell’incolumità condominiale, non si può quindi affermare che il medesimo sia sprovvisto del potere autoritativo d’intervento, come previsto dall’art.1130 c.c. (cass. pen. n. 9866/96).

IL RAPPORTO TRA COMMITTENTE E MANUTENTORE
A tali interpretazioni giurisprudenziali si è aggiunto il D.P.R 462/01 che ha fatto sorgere il quesito se un installatore o un manutentore possano eseguire le predette verifiche sugli impianti ascensoristici in esecuzione di un’obbligazione contrattuale di collaborazione coordinata e continuativa.
A questo quesito vi è la risposta del Ministero delle attività produttive, che ha sostenuto che gli unici due soggetti tra i quali s’instaura il rapporto conseguente agli obblighi di verifica, sono: il datore di lavoro titolare (nel caso di condominio, l’amministratore) e l’Organismo di verifica autorizzato.

L’ORGANISMO DI VERIFICA
Il Tecnico verificatore dell’Organismo autorizzato ha poteri certificativi propri del pubblico ufficiale, poiché al termine della verifica periodica sull’impianto consegna al datore di lavoro un verbale che deve essere conservato ed esibito su richiesta degli organi di sorveglianza (art. 4 comma 3 e art. 6 comma 3 del D.P.R. 4462/01).
Il datore di lavoro deve ottenere il citato verbale poiché è soggetto a sanzioni penali, ovviamente applicabili solo se la procedura prevista dal D.lgvo 758/94 non produce esito positivo.

Nel caso in cui il verificatore non svolga la sua funzione di garanzia nei confronti del datore di lavoro per la salvaguardia della sicurezza, scientificamente e colposamente non lo informi della pericolosità dell’impianto, sarà penalmente responsabile ex art. 40 c.p.c nonché di lesioni colpose ex art. 590 c.p. o per omicidio colposo ex art. 589 c.p. dei soggetti che non abbia adeguatamente protetto nell’esecuzione delle verifiche, è inoltre responsabile civilmente nei confronti dei predetti soggetti, dei danni provocati dall’impianto difettoso.

Infine è necessario precisare che parte della dottrina, ritiene che l’amministratore condominiale può essere equiparato al datore di lavoro, in quanto alla luce della circolare del ministero del Lavoro n. 28/97, si stabilisce che: nel condominio il datore di lavoro va individuato nella persona dell’amministratore pro-tempore.

L’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone, derivante dalla minacciante rovina di parti comuni dell’edificio condominiale, incombe all’amministratore del condominio, il quale deve attivarsi, con la necessaria urgenza – avvalendosi dei poteri riconosciutigli dagli art. 1130 n. 3 e 4 e 1135, comma 2 c.c. – per l’eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione del principio del neminem laedere; ma esso risorge in via autonoma a carico dei singoli condomini qualora, per comprovate cause accidentali (ad esempio: indisponibilità dei fondi occorrenti o rifiuto dell’assemblea, ovvero dei singoli condomini, di contribuire alla costituzione del fondo spese), l’amministratore versi nell’impossibilità materiale di adoperarsi allo scopo suindicato.
Cassazione penale , sez. I, 19 giugno 1996, n. 7764

L’amministratore del condominio è legittimato senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e di terzi al fine di:
a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea del condominio;
b) Disciplinare l’uso delle cose comuni così da assicurarne il godimento a tutti i condomini;
c) riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; d) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Quando la controversia esorbita dai limiti indicati e riguarda obblighi esclusivi dei singoli condomini la rappresentanza ope legis è esclusa.

Cassazione civile , sez. II, 24 settembre 1997, n. 9378

L’obbligo giuridico del proprietario di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni di un edificio – la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all’art. 677 c.p. – è del tutto indipendente dalla causa che ha determinato il pericolo, sicché è irrilevante l’origine del pericolo stesso e, tanto meno, la sua attribuibilità all’obbligato o la sua derivazione da caso fortuito o da forza maggiore, quale addirittura un terremoto; nel caso si tratti di condominio, in assenza dell’amministratore, l’amministrazione della cosa comune spetta a ciascuno ed a tutti i condomini, secondo i principi che disciplinano la comunione.
Cassazione penale , sez. I, 03 ottobre 1996, n. 9866


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