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Stop alle autocertificazioni in classe G


Dal 28 dicembre 2012 non è più possibile autocertificare le prestazioni energetiche dell’immobile in classe G.

Ma vediamo cosa è cambiato e perchè.
Con il Dlgs 28/2011 si obbligavano, dal 01 gennaio 2012, le agenzie immobiliari e i privati che esponevano annunci, cartelli o comunque pubblicità di immobili in vendita, a dichiarare l’IPE (l’Indice di Prestazione Energetica). In realtà quest’obbligo non è sanzionato, e spesso e volentieri non è rispettato. Infatti negli annunci di vendita spesso si trova espressa la classe energetica, che spazia dalla “A” (la migliore) alla “G” (la peggiore e più onerosa), ma raramente viene indicato l’IPE, dato che scaturisce esclusivamente da complicati conteggi contenuti in una certificazione energetica. Quindi, sebbene la classe sia un dato semplice e intuitivo, non è obbligatorio inserirlo negli annunci, al contrario dell’IPE che invece dovrebbe essere riportato ovunque.

Ma dove si estrapolano questi dati?
Il fai da te non è possibile in questo caso. E’ necessario incaricare un tecnico abilitato che redigerà un ACE (Attestato di Certificazione Energetica). L’offerta sul mercato è ampia e capace di offrire la certificazione a prezzi variabili, che vanno da € 50,00 a € 400,00 per un immobile di medie dimensioni. Questa differenza di prezzo è dovuta alla professionalità del tecnico che redige la certificazione. Infatti sempre più spesso si trovano società che pubblicizzano l’ACE a prezzi stracciati: basta semplicemente inviargli la planimetria dell’immobile, rispondere a poche domande ed il gioco è fatto! Naturalmente il certificato risulterà inesatto e scorretto. Infatti per redigere un’ACE veritiero è necessario che il tecnico faccia un sopralluogo e verifichi di persona lo stato dell’immobile (dimensione, tipo di riscaldamento, dispersione termica, produzione di acqua calda sanitaria, tipo di caldaia, etc.) e valuti secondo la sua esperienza tutti i parametri presenti e rilevanti. Solo allora gli sarà possibile redigere un documento serio e realistico.

Fino a dicembre 2012 se bisognava certificare un immobile che non veniva ristrutturato da molto tempo, e che quindi presentava impianti vetusti e consumi energetici elevati, era possibile autocertificare l’immobile in classe G. Questa oppurtunità era del tutto legittima, considerando che se si fosse incaricato un tecnico, il risultato sarebbe stato lo stesso: classe G.
Ma allora perchè non è più possibile effettuare un’autocerificazione nella classe più bassa?
Semplicemente perchè l’autocertificazione non veniva praticata solo da proprietari di immobili vetusti, ma anche da tutti coloro che volevano risparmiare la parcella del tecnico. Così Bruxelles ha aperto una procedura di infrazione per incompleta e non conforme attuazione della Direttiva 2002/91/Ce sull’efficienza energetica e il Dm del 22/11/2012 (entrato in vigore il 28/12/12) ha corretto la normativa vigente.

Quanto dura l’ACE?
L’Attestato di Certificazione Energetica una volta redatto ha validità per 10 anni.

In quali casi è necessario dotarsi di ACE?

  • Nuove costruzioni. Per il rilascio dell’agibilità è necessario l’ Attestato di Certificazione Energetica, naturalmente sarà il costruttore che dovrà preoccuparsi di fornire al nuovo acquirente la documentazione energetica.
  • Richiesta di benefici fiscali o incentivi. I’ACE è uno dei documenti richiesti per accedere alle detrazioni del 55% sul risparmio energetico, che dal primo luglio scendono al 36%. La certificazione è necessaria se si effettuano lavori di coibentazione di pareti, solai e tetti o comunque per tutti gli interventi che incidono sulla prestazione energetica.
  • Compravendite. In caso di vendita di un immobile è necessario fornire al notaio la Certificazione Energetica. Il notaio, sebbene non abbia l’obbligo di allegare l’ACE all’atto di compravendita, resta comunque il garante dell’esistenza del documento. Rammentiamo che non è più possibile autocertificare la classe energetica dell’immobile in vendita declassandolo nella fascia più bassa. Per tutte le pertinenze non dotate di impianto di riscaldamento (box, cantine, soffitte, posti auto) l’ACE non è richiesta.
  • Locazioni. In caso di affitto vi è l’obbligo di inserire una clausola nei contratti in cui si specifica che il conduttore dichiara di aver ricevuto la documentazione sulla certificazione energetica, ma solo nel caso in cui l’immobile ne sia già dotato.

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