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E’ possibile utilizzare il lastrico solare del condominio?


In un palazzo un condomino abita in un appartamento sanato ricavato da locali ex lavatoi e attraverso una porta-finestra può accedere direttamente al terrazzo condominiale.

1) Può fare uso privato di detto terrazzo?
2) Può delimitare, sia pure solo con vasi di piante, la parte di detto terrazzo prospiciente il suo appartamento?
3) Ha avanzato richiesta al condominio di acquistare o in subordine di affittare detta area, quali sono gli atti a cui ottemperare per formalizzare tali eventualità?

RISPOSTE

1) Il condomino in questione, come tutti gli altri condomini dello stabile, ha diritto di utilizzare a suo piacimento il lastrico condominiale, nei limiti di cui all’art. 1102 del Codice Civile.

2) Sempre in forza allo stesso articolo del C.C. II comma, il condomino può apportare, a sue spese, eventuali modificazioni che ritenga necessarie o utili a migliorare il godimento della cosa, ovvero: può delimitare con vasi di piante un tratto del terrazzo condominiale, sempre che non rechino danno (art. 1122 C.C.). Quello che di certo non può fare è impedire, con detta delimitazione, pari uso della porzione di terrazzo così delimitata agli altri condomini. È facile immaginare però quanto una situazione come quella descritta possa generare facili quanto indesiderabili discussioni. A nostro avviso quindi, sarebbe opportuno che tale delimitazione, sia pure posta in modo formale o che permetta comunque il libero passaggio e utilizzo dell’area, non vi fosse. Vi è inoltre da sottolineare che, in forza all’art. 1144 C.C., se pure i condomini accetteranno per quieto vivere l’esistenza della delimitazione, ciò non potrà divenire fondamento per il possesso dell’area.

3) Per l’affitto della porzione di balcone condominiale, non vi sono particolari problemi, è infatti sufficiente una delibera a maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Lo stesso non si può dire per la eventuale vendita. In questa ipotesi è necessaria una delibera unanime e, soprattutto, che tutti i condomini si rechino dal Notaio a sottoscrivere l’atto di vendita.


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