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Istallare un impianto di videosorveglianza nel condominio


Il “Provvedimento generale sulla videosorveglianza”

La necessità di integrare ed aggiornare le prescrizioni in materia, anche in considerazione delle novità normative introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. n. 196/2003), entrato in vigore l’1 gennaio 2004 e che ha abrogato la legge n. 675/1996, ha indotto l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ad emanare un nuovo provvedimento, il “Provvedimento generale sulla videosorveglianza”, adottato il 29 aprile 2004, che contiene sia precetti validi per tutti i trattamenti operati per mezzo di sistemi audiovisivi, sia prescrizioni specifiche per il settore pubblico e per quello privato.

In esso il Garante ha innanzitutto ricordato e ribadito i principi generali cui debbono conformarsi i trattamenti di dati operati per mezzo degli impianti di videosorveglianza:

il principio di liceità, secondo il quale qualsiasi operazione di trattamento deve essere rispettosa, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, anche di ogni altra disposizione di legge, civile o penale, che riguardi l’istallazione di apparecchi audiovisivi;
il principio di necessità, per il quale va escluso l’uso di detti impianti quando le relative finalità possono essere raggiunte impiegando dati anonimi;
il principio di proporzionalità, che impone l’adozione di sistemi audiovisivi solo in presenza di effettive necessità, non soddisfabili attraverso l’utilizzo di misure meno invasive dell’altrui riservatezza, quali sistemi di allarme, controlli da parte di addetti o misure di protezione degli ingressi, e purché sussista un’effettiva situazione di pericolo;
il principio di finalità: gli scopi perseguiti attraverso l’istallazione devono essere determinati e legittimi, e resi espliciti.

Inoltre, in tutti i casi debbono essere compiuti dei necessari adempimenti: tra questi, l’informativa ai soggetti ripresi attraverso la predisposizione di appositi cartelli, la designazione delle persone fisiche autorizzate ad utilizzare gli impianti, l’adozione di misure idonee ad assicurare la sicurezza dei dati raccolti, una limitata conservazione delle immagini nel tempo (di regola, non superiore alle ventiquattro ore), la possibilità per gli interessati di esercitare i diritti loro attribuiti dal Codice.

Impianti ad uso del singolo condomino persona fisica ed impianti al servizio dell’intero condominio

Va operata una fondamentale distinzione tra istallazione effettuata dal singolo condomino persona fisica per motivi di sicurezza individuale, e istallazione operata dal condominio, attraverso l’amministratore.

Impianti istallati dal singolo condomino persona fisica

Nel primo caso, trattandosi di un trattamento di dati – le immagini – effettuato da una persona fisica per motivi esclusivamente personali (art. 5, comma 3 del Codice), non si applica – con le due eccezioni di seguito indicate – la normativa di tutela dei dati: il singolo condomino non è quindi tenuto a rendere l’informativa ai soggetti ripresi e ad acquisire il loro consenso; inoltre gli interessati – vale a dire le persone riprese – non possono agire con ricorso al Garante e all’Autorità giudiziaria, ad esempio, per ottenere la cancellazione dei dati o per opporsi alla loro acquisizione. E’ posta una sola condizione: che le immagini così raccolte non vengano rese note a terze persone.

Come esempi concreti di trattamenti di questo tipo possono citarsi il videocitofono istallato dal singolo condomino, oppure la telecamera situata sul pianerottolo dello stabile che inquadri esclusivamente l’accesso alla singola abitazione o istallata nel locale garage che riprenda solo l’ingresso del box individuale.

E’ però necessaria un’avvertenza: il trattamento delle immagini effettuato dal singolo condomino sfugge all’applicazione delle norme sulla tutela dei dati anche se la telecamera riprende anche aree di pertinenza comune, quali scale, androne o cortili, in quanto si tratta pur sempre di trattamenti operati da persone fisiche per finalità esclusivamente individuali. In questo caso, però, possono trovare applicazione altre norme, anche penali (art. 615-bis c. p.) poste a tutela della vita privata dei terzi (nell’esempio, gli altri condomini o i loro ospiti) che vengano ripresi dall’impianto.

Come anticipato, vi sono due eccezioni, vale a dire due sole norme del Codice che trovano applicazione:
– l’art. 15, che prevede il risarcimento del danno eventualmente causato a terzi in conseguenza dell’acquisizione delle immagini ;
– l’art. 31, che impone a tutti coloro che trattano dati personali di adottare misure di sicurezza idonee ad assicurare la custodia dei dati, riducendo al minimo il rischio della loro perdita o della loro conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Impianti istallati dal condominio

Diversa è la disciplina nel caso di istallazione di impianti di videosorveglianza da parte del condominio. In questo caso il provvedimento pone due condizioni preliminari: a) che sussistano effettive e concrete situazioni di pericolo per la sicurezza di persone o beni, costituite, ad esempio, da illeciti già verificatisi; b) la preventiva valutazione di inadeguatezza di altri meno invasivi sistemi di protezione (portoni blindati, cancelli automatici o sistemi di allarme) che siano stati già adottati o che possano esserlo. In difetto di tali condizioni, l’istallazione non è consentita.

Ciò chiarito, poiché il trattamento non è effettuato da una persona fisica (l’amministratore è solo il gestore dei beni comuni), in questo caso si applica interamente la regolamentazione posta dal Codice, e quindi tutti i principi e gli adempimenti indicati nel precedente paragrafo.

Esemplificando (e rinviando al successivo paragrafo la questione dell’acquisizione del consenso degli interessati), è quindi necessario rendere sempre l’informativa, seppur succinta, alle persone che possono essere riprese, obbligo che può essere adempiuto mediante l’affissione di un cartello posto all’ingresso degli spazi condominiali che avverta i visitatori di essere entrati in un’area videosorvegliata: al provvedimento in esame è allegato un facsimile di informativa, che può essere assunto a modello.

Tornando ad un esempio già fatto, l’obbligo di informativa sussiste, oltre che nel caso di telecamere istallate in locali ed aree di proprietà comune, anche nell’ipotesi di istallazione di un videocitofono posto al servizio del condominio.
Ancora, ove le immagini, oltre che visionate in tempo reale, siano anche conservate in impianti di videocontrollo a circuito chiuso, è necessario che venga nominata una persona (ad esempio, il portiere) specificamente incaricata della loro custodia e della loro distruzione in tempi brevissimi, limitati a poche ore. Può anche essere previsto un sistema automatico di cancellazione o di sovraregistrazione.

Occorre infine considerare che gli obblighi posti dalla legge si applicano anche quando l’installazione è effettuata da un singolo condomino che non sia una persona fisica, ma, ad esempio, una società o uno studio professionale che abbiano la loro sede nel condominio.

Il Consenso al trattamento. Il bilanciamento di interessi

Il c. d. “bilanciamento di interessi” consente al Garante, in presenza di un accertato legittimo interesse del titolare del trattamento, considerato prevalente sul diritto alla riservatezza dell’interessato, di individuare i casi in cui il titolare può effettuare il trattamento dei dati senza il consenso dell’interessato; il principio è contenuto nell’art. 24, comma 1, lett. g) del Codice.

La prima concreta applicazione di questo principio è stata operata proprio nel provvedimento sulla videosorveglianza, e riguarda il trattamento effettuato attraverso questi impianti anche nell’ambito condominiale: in questo caso è il fine della tutela della sicurezza delle persone o dei beni rispetto a possibili aggressioni, furti o danneggiamenti che viene individuato quale legittimo interesse del titolare del trattamento idoneo ad esonerarlo dall’acquisizione del consenso degli interessati, purché, beninteso, sussistano anche le effettive e concrete situazioni di pericolo che, come visto, costituiscono presupposto di liceità della stessa istallazione dei sistemi audiovisivi.

Il condominio non deve quindi preoccuparsi di acquisire il consenso dei visitatori per raccogliere e visionare le loro immagini. Naturalmente, poiché ai trattamenti effettuati dal condominio si applicano tutte le disposizioni in materia di riservatezza, è sempre possibile per le persone le cui immagini sono state riprese esercitare davanti al Garante o, in alternativa, all’Autorità giudiziaria i diritti previsti dal Codice (art. 7), quale quello di ottenere informazioni sulle caratteristiche del trattamento, o di inoltrare al Garante una segnalazione in relazione ad un trattamento ritenuto non corretto.

Si ricorda, infine, che il mancato rispetto delle disposizioni del Codice comporta, oltre all’adozione da parte del Garante di provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento, anche l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.


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