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Il rumore dei vicini di casa


Si vuole trattare il problema dell’immissione dei rumori che disturbano il nostro vivere quotidiano, determinando gravi problematiche sia come cittadini sia come condomini.
Prima di iniziare questo annoso e sentito problema è necessario precisare che riguardo all’emissioni sonore vige una duplice disciplina, da un lato a tutela della collettività, con finalità di pubblico interesse, come le norme ex D.P.r. n. 203 del 1988 e 1477 del 1995 nonché ex  D.P.C.M. 14/11/97, dall’altro a tutela dei rapporti privatistici tra proprietari e vicini, tutelati dall’art. 844 c.c.

Va specificato che, nell’ambito delle due diverse normative, vanno distinte nettamente la finalità della tutela, i modi di rilevamento dei rumori e i limiti di tollerabilità. Infatti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1-3-91 (vedi pronunce del Tribunale) fissa le modalità di rilevamento dei rumori al pari dei regolamenti comunali limitativi,  in quanto essendo rivolto alla tutela della quiete pubblica, riguarda soltanto i rapporti tra l’esercente l’attività rumorosa e la collettività in cui esso opera, creando a suo carico precisi obblighi verso gli enti preposti alla vigilanza. Le disposizioni in esso contenute non escludono, comunque, l’applicabilità dell’art. 844 c.c. nei rapporti fra i proprietari confinanti, ma richiede l’accertamento, caso per caso, della liceità o illiceità delle immissioni (cass. n. 12080/00) .

Comunque la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito recentemente che in materia di immissioni sonore o scuotimenti atti a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione, non è applicabile la legge del 26-10-95 n. 477, su l’inquinamento acustico, poiché tale normativa (come quella contenuta nei regolamenti locali) persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta e nei rapporti cosiddetti  verticali tra privati  e pubblica amministrazione, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete.

La disciplina delle immissioni moleste in alienum nei rapporti tra privati, va rinvenuta nell’art. 844 c.c. quand’anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme d’interesse generale; il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto, di volta in volta, della particolare situazione concreta (Cassazione n. 1151/03).
L’aspetto che viene in questa sede analizzato riguarda specificatamente quando un condomino,  direttamente o tramite detentore qualificato (affittuario), nel godimento della cosa propria o della cosa comune, dia luogo ad immissioni moleste e dannose alla proprietà di altri condomini, per cui il conflitto che sorge deve essere risolto secondo i criteri dettati dall’art. 844 c.c.; tuttavia  non serve ricorrere a tale articolo in presenza di regolamento di condominio predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio, ove sia accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli appartamenti e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, assumendo così carattere convenzionale. E’ interessante far notare che il regolamento di condominio, anche se non materialmente inserito nel testo del successivo contratto di compra vendita dei singoli appartamenti dell’edificio, fa corpo con esso quando sia stato regolarmente trascritto nei registri immobiliari, rientrando le sue clausole, per relationem, nel contenuto dei singoli contratti (Cass. n. 13164/01).

Ne consegue che qualora il regolamento di condominio faccia divieto di svolgere determinate attività (ad esempio divieto di adibire i locali del fabbricato condominiale ad esercizio di ristorante) non occorre accertare, al fine di ritenere l’attività stessa illegittima, se questa costituisca oppure no immissione vietata a norma dell’art. 844 c.c., con le limitazioni e i temperamenti in tale norma indicati, in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche diverse o maggiori di quelle stabilite dalla citata norma, obbligando  ad adeguarsi alla norma regolamentare che discende in via immediata e diretta, ex contratto, per il generale principio espresso dall’art. 1372 c.c.

Inoltre è opportuno evidenziare che l’art. 844 c.c. si  collega all’art. 2043, pur avendo diverso ambito operativo; la prima norma impone, nei limiti della normale tollerabilità, l’obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall’uso della proprietà, attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l’esercizio. Ove risultino superati tali limiti, si è in presenza di un’attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d’essere l’imposizione del sacrificio e pertanto si rientra nello schema generale di risarcimento danni di cui all’art. 2043 c.c.
Per concludere, tale problema può essere risolto anche nella sfera del diritto penale e ciò è previsto dall’art.659 del codice penale che, comunque, non assicura un tempestivo intervento e commina peraltro delle contravvenzioni.

PER SAPERNE DI PIU’

Art. 844 c.c. ( Immissioni)

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi …

Art. 1372 c.c. (Efficacia del contratto)

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge…

Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito)

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno…

Art .659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori,ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309 (…): Si applica l’ammenda da € 103 a €516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.


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