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La successione nei contratti d’affitto


In materia di contratti di locazione si possono verificare situazioni in cui chi abita in una casa teme di perdere il suo diritto a farlo. E’ questo il caso di due coniugi che si separano o che restano vedovi. A disciplinare la materia è l’articolo 6 della Legge 392/1978 che prevede:

“In caso di morte dell’inquilino gli succedono, nel contratto, il coniuge, gli eredi e i parenti e affini con lui abitualmente conviventi”.

E’ dunque fondamentale notare che non basta essere eredi per assumere la titolarità del rapporto di locazione, ma è necessario anche aver occupato in abituale convivenza la casa con l’ex inquilino, altrimenti in mancanza di soggetti legittimati il contratto si considera estinto.

”In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede l’altro coniuge, se il diritto ad abitare nella casa familiare gli sia stato attribuito dal giudice.”

E poiché l’articolo 155 del Codice Civile stabilisce che è il Giudice di competenza che dichiara a quale dei coniugi debbano essere affidati i figli, l’abitazione familiare spetterà di preferenza al coniuge al quale vengono affidati.

”In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale, succede l’altro coniuge, se tra i due sia stato così concordato.”

Come si può notare in questa legge si parla sempre di coniugi, mai di conviventi. Considerando la sostanziale equiparazione della famiglia legittima alla famiglia di fatto, alla fine degli anni Ottanta, la Corte Costituzionale con la sentenza n° 404 del 07/04/88, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 in alcune sue parti:

“Nella parte in cui non prevede la successione, al conduttore che abbia cessato la convivenza a favore del già convivente quando ci sia prole naturale.”

In questo caso è necessario che la convivenza sia configurabile come famiglia di fatto:

“Nella parte in cui non prevede nei successibili nella titolarità del contratto di locazione il convivente more uxorio.”

“Nella parte in cui non prevede che il coniuge, separato di fatto, succeda al conduttore se tra i due sia così convenuto.”

Questa parziale modifica all’articolo 6 permette di tutelare, oltre la famiglia legittima, anche quella di fatto, proprio oggi che il numero di matrimoni è in evidente regressione e sempre più giovani scelgono la via della convivenza.


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