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Quanta burocrazia dopo la firma del contratto


Firmato il contratto di locazione è necessario assolvere alcune formalità burocratiche, vediamole in dettaglio:

1) Dichiarazione di cessione del fabbricato. Secondo quanto imposto dalla legge antiterrorismo del 1978, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, anche con contratto verbale, per un tempo superiore a trenta giorni, il proprietario è obbligato a denunciare la consegna dello stesso, presentando un modulo in tre copie presso la questura centrale o al commissariato competente o anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

2) Verbale di consegna. Al momento della consegna dell’immobile di solito viene firmato un verbale, in cui l’inquilino dichiara di aver trovato l’immobile adatto all’uso concordato, prendendolo in consegna con il ritiro delle chiavi. Questa compito è particolarmente importante nel caso si tratti di appartamenti arredati ed affittati per brevi periodi. Nel verbale di consegna è descritto lo stato di manutenzione dei locali, e sono elencati gli oggetti e l’eventuale mobilio. La legge obbliga il conduttore a restituire l’immobile nello stesso stato in cui l’ha ricevuto, secondo la descrizione che ne è stata fatta nel verbale di consegna, salvo “il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”. In parole povere: se la casa è stata consegnata con i muri appena imbiancati, la si deve restituire nella stessa condizione, al contrario, se il colore della facciata dopo anni si rovina, questo è “normale deterioramento” e l’inquilino che se ne va non è tenuto a pagare la riverniciatura. Se qualcosa manca o non è più nelle stesse condizioni descritte dal verbale, il proprietario può ricomprarla o ripristinarla utilizzando i soldi lasciati in cauzione. Se si rinuncia al verbale di consegna, il Codice civile prevede esplicitamente: “In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione”, con la sola eccezione “del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà”. Questo vuol dire che solo se qualcosa si rompe o crolla per eccessiva vecchiaia non si darà per scontato che fosse “in buono stato di manutenzione”.

3) Registrazione del contratto di locazione. Dal primo gennaio 1998, tutti i contratti di locazione devono essere obbligatoriamente registrati entro venti giorni dalla firma del contratto stesso o dalla data del suo inizio, come abbiamo ampiamente spiegato nell’articolo precedente.

4) Notifica all’amministrazione di condominio. Se l’immobile dato in locazione si trova in un condominio, il proprietario deve comunicare all’amministratore del condominio le generalità del nuovo condòmino, solo nel caso in cui sia stato concordato che l’inquilino paghi direttamente la quota delle spese condominiali che gli spetta in base a quanto previsto dalle leggi invece di pagarla al proprietario.

A questo punto possiamo ben dire di aver espletato tutte le possibili pratiche burocratiche. Vale la pena aggiungere solo qualche precisazione: non tutte le spese di manutenzione necessarie durante il periodo locativo sono a carico dell’inquilino, esse vanno difatti divise nel seguente modo:
Spese gravanti sull’inquilino: sono le spese di ordinaria manutenzione, ossia la riparazione di ciò che si guasta per logoramento, (come i rubinetti, i termosifoni, i vetri), le spese di conduzione dell’appartamento, (ossia luce, gas, riscaldamento) e le spese condominiali ordinarie (portineria, eventuale riscaldamento centralizzato, eventuale giardiniere).
Spese gravanti sul proprietario: sono le spese di straordinaria manutenzione, (cioè quelle che escono dall’ ordinario, per esempio il rifacimento della facciata, il rifacimento del tetto e simili).


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