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Che cosa significa DURC


Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è diventato rapidamente un elemento fondamentale per l’attività delle imprese edili

Il DURC ha unificato i vecchi certificati di regolarità contributiva che venivano rilasciati singolarmente da INPS, INAIL e Casse Edili. Il nuovo iter ha consentito, ai tre enti coinvolti, di avviare la condivisione delle informazioni e di approfondire l’integrazione della procedura. Fino a questo punto il quadro sembrerebbe privo di ombre, ma in realtà diversi aspetti di questo nuovo sistema hanno creato dei problemi agli operatori del settore. L’avvento del DURC ha comportato dei costi di adattamento rilevanti, per le aziende, i consulenti e per gli enti locali e previdenziali interessati dal rilascio del documento, come EDILCASSA, che hanno dovuto investire tempo e risorse per analizzare e conoscere meglio tutti gli aspetti rilevanti della nuova procedura. Nella fase di avvio, in particolare, si sono manifestati problemi tecnici che hanno rallentato l’entrata a regime di questa nuova procedura.

Come nasce il DURC
Per fare un bilancio della fase di avvio del DURC nazionale, è opportuno analizzare come si è arrivati ad esso e quali sono gli obiettivi che il legislatore si attendeva di conseguire attraverso questo strumento. L’antenato del DURC era una procedura adottata nella Provincia di Roma ed utilizzata per indirizzare meglio l’attività di controllo svolta dagli enti preposti a vigilare sul settore dell’edilizia. Questa procedura si basava sulla condivisione delle informazioni tra INPS, INAIL e Casse Edili al fine di individuare rapidamente le imprese irregolari, le anomalie e le eventuali incongruenze nei dati comunicati dalle imprese ai tre enti. Il DURC di Roma veniva applicato esclusivamente nelle gare di appalto che superavano una soglia predefinita, bandite dalle principali stazioni appaltanti pubbliche della provincia. L’esperienza effettuata a Roma ha consentito di indirizzare meglio l’attività di controllo degli enti preposti a vigilare sull’edilizia e si sono ottenuti rapidamente dei risultati positivi. Il numero delle aziende che si aggiudicavano le gare di appalto bandite dalle stazioni appaltanti coinvolte nel DURC è raddoppiato e, parallelamente, si è ridotto rapidamente il ribasso d’asta medio praticato dalle imprese aggiudicatarie delle gare. I risultati ottenuti a Roma sono stati talmente incoraggianti che il Ministero del Lavoro ha valutato opportuno di estendere rapidamente la procedura a tutto il territorio nazionale. L’introduzione di un’unica procedura nazionale ha avuto anche l’obiettivo di unificare il DURC. Diverse province e regioni stavano infatti regolamentando il DURC in maniera autonoma e l’esistenza di normative diverse da regione a regione o, addirittura, da provincia a provincia, avrebbe causato non pochi problemi sia alle imprese, che agli operatori del settore.

Gli obiettivi del DURC
Da quanto è stato detto appare chiaro che attraverso il DURC il legislatore si è proposto di rendere l’ambiente più sano e competitivo nel settore edile, evitando che le imprese regolari debbano subire la sleale pressione concorrenziale delle imprese non in regola con gli adempimenti obbligatori. Inoltre, poiché spesso le imprese inadempienti alle diverse osservanze sono anche quelle che mostrano le carenze più gravi dal punto di vista dell’applicazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni; infatti un obiettivo non secondario del DURC è quello di costituire un incentivo all’applicazione delle leggi sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del settore edile. Altro obiettivo, principalmente nell’ambito dei lavori pubblici, è stato quello di semplificare e uniformare gli adempimenti richiesti alle imprese e alle stazioni appaltanti. C’è da dire che per quanto riguarda il settore dei lavori privati, invece, il Documento Unico di Regolarità Contributiva ha obiettivamente reso le cose più complicate per le imprese, in quanto in precedenza non erano previste incombenze  simili.

Si deve osservare, inoltre, che dall’avvio della procedura ad oggi un numero rilevante di DURC usciti con irregolarità sono attribuibili solo a questioni formali, ovvero può accadere ad aziende che abitualmente versano tutti i contributi in modo corretto, ma che si trovavano, loro malgrado, e per un breve periodo, in condizioni di irregolarità. Questo può succedere perché magari l’azienda salta involontariamente un versamento o, più semplicemente, non invia una dichiarazione o perché a causa di un errore un pagamento non va a buon fine o, magari, perché si verificano problemi tecnici in una procedura telematica di invio di una dichiarazione. Le aziende più esposte a questo tipo di problemi sono quelle di media dimensione, che operano nel settore dei lavori pubblici in diverse regioni. Tali aziende infatti devono affrontare una mole rilevante di adempimenti formali, in particolare nei confronti delle Casse Edili delle zone dove operano, e questo fattore naturalmente rende più facile il verificarsi di errori e omissioni.
Poiché l’obiettivo principale del DURC è quello di rendere il mercato più trasparente creando un ambiente competitivo più sano e non quello di penalizzare le imprese sostanzialmente regolari, è senz’altro auspicabile che la procedura possa consentire agli operatori di INPS, INAIL e delle Casse Edili di distinguere le condizioni di mera irregolarità formale da quelle più gravi, in modo da non penalizzare le imprese sane.

In questo senso gli enti preposti e primi tra questi le Casse Edili, debbono porsi nei confronti delle aziende quali interlocutori privilegiati per fornire servizi, prima di tutto di consulenza ed assistenza, finalizzati a coadiuvare le aziende stesse nella sempre più difficile gestione, ed intraprendere con esse un nuovo percorso di collaborazione, essenziale per ottenere il miglior risultato da ambedue le parti. È sempre più d’obbligo, quindi, un progressivo ma radicale cambiamento di vedute da parte degli enti previdenziali che debbono tendere (ove possibile) a fare più prevenzione che repressione. Un cambio di mentalità non facile da attuare, ma doveroso perché il mercato evolve e nessuno, neppure i grandi e consolidati enti, possono ignorarlo.

A cosa serve il DURC?
Nell’ambito dei lavori privati il DURC è il documento che serve a rendere valido il titolo abilitativo ad effettuare i lavori edili, ovvero la DIA o il permesso di costruire, attestando che l’azienda è in regola con i versamenti a INAIL, INPS e EDILCASSA DEL LAZIO o Cassa Edile. Pertanto per un’impresa edile operare in cantiere senza un DURC valido equivale ad esporsi alle stesse conseguenze che si presenterebbero in mancanza della DIA o del permesso di costruire. Nell’ambito degli appalti di lavori pubblici il DURC autorizza la stazione appaltante a procedere nelle diverse fasi: aggiudicazione definitiva, stipula del contratto liquidazione degli stati d’avanzamento e liquidazione finale. E’ utile precisare che nei casi in cui viene richiesto un DURC per verificare l’autocertificazione fornita da un’azienda in sede di partecipazione ad una gara o la regolarità dell’azienda al momento dell’aggiudicazione della gara stessa, la verifica della regolarità viene effettuata con riferimento alla data alla quale l’impresa ha partecipato all’asta. Se l’azienda era irregolare al momento della partecipazione alla gara ed ha regolarizzato successivamente la sua posizione contributiva, il DURC verrà emesso segnalando che l’azienda era irregolare.
La richiesta di DURC materialmente può essere presentata direttamente dall’impresa, o attraverso un consulente, oppure tramite un’associazione di categoria provvista di delega, dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, dagli Enti privati a rilevanza pubblica, dalle SOA (Società Organismi di Attestazione).
In caso di subappalto il DURC sarà richiesto esclusivamente dall’azienda subappaltatrice prima della stipula del contratto di subappalto, e dovrà essere da questa consegnato all’impresa appaltatrice (per la dimostrazione alla Stazione Appaltante/Committente dei requisiti di regolarità relativi alla ditta subappaltatrice).

Come si richiede il DURC
Le aziende che intendono presentare una richiesta di DURC possono compilare manualmente un modello cartaceo o presentare la richiesta direttamente via internet.
Una volta compilato il modello cartaceo le imprese possono inviarlo per posta o via fax alla loro cassa edile se sono iscritte, oppure possono presentarlo alla sede INPS o INAIL competente nel caso non abbiano l’obbligo di iscriversi ad una Cassa Edile (ad esempio nel caso di imprese che effettuano lavori sottoposti alla DIA che non vengono effettuati da dipendenti edili come gli idraulici o gli impiantisti in genere).
La presentazione della richiesta via internet presenta indubbiamente dei vantaggi rispetto alla presentazione del modello cartaceo. Si ottiene infatti subito il Codice Identificativo della Pratica (CIP) e si può verificare in tempo reale quando gli enti lavoreranno la propria richiesta, con la possibilità di intervenire tempestivamente a correggere la situazione nel caso vengano segnalati dei problemi o richiesti dei documenti. Le imprese iscritte all’EDILCASSA DEL LAZIO possono accedere allo Sportello Unico Previdenziale direttamente attraverso l’area riservata agli associati del sito internet dell’EDILCASSA DEL LAZIO.
I consulenti e gli altri soggetti coinvolti, inclusi gli enti appaltanti, devono necessariamente presentare la richiesta di DURC per via telematica attraverso lo Sportello Unico Previdenziale.

Come avviene il rilascio del DURC
Nel caso di richieste cartacee, lo sportello che la riceve, prima verifica la correttezza formale delle informazioni inserite, e poi attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica l’assegnazione del CIP (codice identificativo della pratica). Nel caso che la domanda non sia completa, perché ad esempio si è dimenticato di compilare uno dei riquadri obbligatori del modello, non si può rilasciare il CIP e purtroppo per l’impresa si perderà altro tempo. Questo è un ulteriore elemento a favore delle richieste telematiche. Una volta assegnato il CIP, la richiesta del DURC viene smistata automaticamente alle competenti unità organizzative di INPS, INAIL e Cassa Edile, per effettuare le verifiche.
Il CIP è utile per verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia sul sito internet del DURC, accedendo in modalità di consultazione alla specifica funzione telematica, sia richiedendo le relative informazioni presso lo sportello al quale si è presentata la richiesta cartacea.
Lo Sportello provvede all’emissione del Documento Unico INPS/INAIL che verrà trasmesso all’impresa, con raccomandata A/R, all’indirizzo indicato in fase di richiesta. E’ anche possibile richiedere una ristampa del DURC rivolgendosi allo sportello presso il quale si è presentata la richiesta, ed essendo valido per tre mesi, non occorre chiederne uno nuovo all’interno di questo periodo temporale.
Il DURC verrà rilasciato entro 30 giorni dal momento in cui è stato assegnato il CIP, salvo il caso in cui uno dei tre enti coinvolti nel rilascio del documento, sospenda per dieci giorni il decorso di questo termine per richiedere all’impresa, a supporto dei dati già forniti, documentazione integrativa, ritenuta utile al fine di accertare la regolarità della posizione contributiva dell’impresa stessa.
Qualora questa non presenti la documentazione richiesta entro i dieci giorni dalla sospensione della pratica, l’ente si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.

In caso di irregolarità
Lo Sportello Unico può segnalare agli organi competenti (Servizi Ispettivi/Uffici del Lavoro/Stazioni Appaltanti/Autorità/LL.PP.) i casi di rilevazione di situazioni palesemente anomale. Fermo restando questo per le situazioni di irregolarità grave, negli altri casi è possibile per l’impresa procedere a regolarizzare la propria posizione contributiva ed effettuare successivamente una nuova richiesta di DURC. Questo naturalmente non può avvenire nell’ambito dei lavori pubblici per le richieste di DURC che hanno come motivazione la verifica dell’autocertificazione fornita dall’impresa ad una certa data e la verifica della regolarità della posizione contributiva dell’azienda alla data di aggiudicazione di una gara di appalto.


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