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L’arbitrato e conciliazione in Condominio


Le lungaggini del processo civile inducono alla ragionevole ricerca di soluzioni alternative alla giustizia ordinaria. L’arbitrato e la conciliazione possono rappresentare valide alternative per risolvere le problematiche dei giudizi ordinari così da favorire economicità, rapidità ed efficienza.

1. L’ARBITRATO IN GENERALE

Nonostante la cultura dell’arbitrato non sia ancora molto diffusa in Italia, questo strumento si pone come una valida alternativa all’attuale crisi del sistema della giustizia civile.
La possibilità di consentire alle parti di utilizzare uno strumento alternativo a quello del ricorso all’Autorità Giudiziaria rivolgendosi ad altri soggetti (gli arbitri) per dare soluzione ad una lite, presenta notevoli vantaggi, come la rapidità del procedimento, la specifica competenza del giudicante, la riservatezza e la snellezza della procedura, ampi poteri istruttori all’arbitro, costi contenuti.
Espressione dell’autonomia negoziale delle parti nonché sistema di giustizia privata, l’arbitrato è un procedimento che si svolge in contraddittorio tra le parti ed al termine del quale un soggetto terzo (arbitro) appositamente incaricato dai litiganti, decide la controversia che gli è stata sottoposta.
L’arbitro (o gli arbitri) al pari del giudice, pur essendo soggetto privato non togato, ha il potere di adottare una decisione vincolante in merito alla controversia attraverso un procedimento formale disciplinato dal codice di procedura civile.
Tuttavia però, mentre dinanzi al giudice la controparte è costretta al giudizio indipendentemente dalla sua volontà, lo strumento dell’arbitrato si basa sulla collaborazione e sulla volontà delle parti, ciò cha consente nella maggior parte dei casi, di raggiungere una soluzione che sia, quanto possibile, soddisfacente per entrambe.
A monte quindi della possibilità di fare ricorso all’arbitrato, intesa come procedura alternativa, deve sempre e comunque esistere un accordo tra le parti.

Infatti, la funzione di rendere giustizia è istituzionalmente affidata all’Autorità Giudiziaria (art. 102 c.p.c.) per cui ogni diversa soluzione, nei casi in cui non sia espressamente esclusa (art. 806 c.p.c.), deve essere assunta e deve risultare da un documento sottoscritto dalle stesse parti e dal quale si evinca la chiara ed inequivocabile volontà di affidare ad altri la definizione della lite.
Tale accordo scritto contenente il conferimento del potere decisione all’arbitro è comunemente chiamato compromesso o clausola compromissoria.

2. COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La distinzione tra i due è rilevante e si collocano anche in due momenti temporali diversi.
La clausola compromissoria è inserita nel contratto o in un atto separato e impegna le parti al ricorso all’arbitrato per tutte le controversie che in un momento successivo potranno trarre origine da quel contratto o da altri rapporti fra esse.
Il compromesso è invece, quell’accordo in cui le parti, già fra loro in disaccordo e in procinto di una lite, decidono di risolvere quella controversia affidandosi all’arbitrato.
La prima è di portata generale, preventiva ed astratta, già prevista per regolare una eventuale controversia se e qualora ci sarà; il secondo, invece, è del tutto specifico, particolare e concreto in quanto si riferisce solo alla controversia già in atto o prossima.

3. ARBITRATO RITUALE E ARBITRATO IRRITUALE

Il codice di procedura civile individua due fattispecie di arbitrato: rituale e irrituale
L’arbitrato rituale, disciplinato dagli artt. 806 e ss. C.p.c., si configura come una sorta di processo privato nel quale le parti affidano agli arbitri un vero e proprio potere decisionale i quali, quindi, seguendo una speciale normativa codicistica emetteranno una pronuncia (c.d. lodo) che ha tutti gli effetti di una sentenza, con efficacia vincolante tra le parti non appena venga da queste sottoscritta.
Il lodo può avere efficacia di titolo esecutivo se omologato davanti al Tribunale ai sensi dell’art. 825 c.p.c. a seguito di un controllo meramente formale dei requisiti di validità; come può essere impugnato dinanzi all’autorità giurisdizionale dalla parte che vi abbia interesse nei casi previsti dalla legge (art. 827 c.p.c.).
Inoltre gli arbitri risolvono la lite secondo le norme di diritto a meno che le parti li abbiano autorizzati a pronunciarsi secondo equità (art. 822 c.p.c.).
In questo caso gli arbitri devono decidere il merito della controversia sulla base delle norme di diritto positivo.
L’arbitrato irrituale o libero, invece, consiste nell’affidare contrattualmente agli arbitri un mandato a comporre la vertenza, nella maniera che essi riterranno più opportuna ed equa impegnandosi, le parti, ad accettare come espressione della propria volontà quanto sarà deciso dagli arbitri secondo il buon senso e nel rispetto, comunque, dei principi e dei valori generali dell’ordinamento.
In tal caso la pronuncia opera sul piano negoziale, quale espressione della stessa volontà delle parti, avente valore ed efficacia di contratto direttamente stipulato dalle parti.
Sulla base di quanto sopra si può parlare di arbitrato rituale solo se risulta chiaro che con la clausola introdotta nel contratto si è voluto affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella giurisdizionale propria del giudice ordinario.
Se il fine di ogni iniziativa diretta a promuovere, nelle materie che interessano la diffusione dell’arbitrato è principalmente quello di favorire la decongestione del sistema giudiziario, sembra evidente che tale fine non verrebbe allora idoneamente perseguito attraverso strumenti che prevedono la risoluzione delle controversie per mezzo di arbitrati irrituali.
Consegue che oggi una eventuale iniziativa volta a favorire il ricorso all’arbitrato sia limitata, attraverso una opportuna specificazione espressa nella clausole compromissorie, all’arbitrato rituale, quello cioè regolato dagli artt. 806 c.p.c.

4. LA PROCEDURA

a) La nomina degli arbitri
Nel compromesso o nella clausola compromissoria le parti possono riservarsi il diritto di nominare gli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli. Gli arbitri possono essere uno o più, purché dispari.
Qualora manchi l’indicazione del numero e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre (art. 809 c.p.c.).
Sempre in mancanza di accordo per la loro nomina, provvede il Presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato.
La loro nomina oltre che alle parti può essere demandata all’autorità giudiziaria o a un terzo.
Alla designazione, comunque avvenuta, deve necessariamente seguire l’accettazione degli arbitri per iscritto o anche con sottoscrizione del compromesso: si perfeziona così l’ufficio arbitrale e si crea un rapporto obbligatorio fra le parti e gli arbitri.
Gli arbitri possono essere ricusati dalla parte che non li ha nominati (art. 815 c.p.c.).
La legge non stabilisce chi può fare dare da arbitro limitandosi a disporre che gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri. Pertanto teoricamente chiunque può essere scelto per tale incarico, anche se ovviamente quando la designazione è di parte ci si avvale (a seconda dell’oggetto della controversia) normalmente di tecnici esperti del sottore o molto spesso di avvocati o giuristi.
La legge precisa, invece, chi non può essere arbitro e cioè: i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici. (art. 812 c.p.c.).
Presso le Camere di Commercio dove è istituita ed è funzionante tale procedura esiste un registro di arbitri (tencico-professionisti) del quale ci si può avvalere.
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra di loro.

b) L’iter
In Italia l’arbitrato e la conciliazione sono attualmente gestiti dalle Camere di Commercio; di recente tutto il sistema camerale ha adottato un apposito regolamento che disciplina le procedure, in modo da renderle uniformi sull’intero territorio nazionale.
La procedura che ogni cittadino deve attivare per avvalersi di tale istituto si può sintetizzare così brevemente, prendendo ad es. in considerazione il Regolamento della Camera Arbitrale di Roma istituita presso la Camera di Commercio di Roma.
In presenza di una clausola o di un compromesso arbitrale, la parte che intende instaurare il procedimento deve presentare alla Camera Arbitrale una domanda di arbitrato sottoscritta e contenente tutta una serie di informazioni utili, quali ad es. il nome e l’indirizzo delle parti, la clausola o il compromesso arbitrale, la precisazione sulla natura rituale o irrituale dell’arbitrato e sulla pronuncia secondo il diritto o equità, l’esposizione dei fatti, l’eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno della domanda, l’eventuale indicazione approssimativa del relativo valore economico, la nomina dell’arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta del terzo arbitro o dell’arbitro unico; la nomina dell’eventuale rappresentante e/o del difensore con la definizione dei relativi poteri.
La domanda di arbitrato può essere depositata personalmente dalla parte richiedente presso la Segreteria della Camera Arbitrale, la quale provvederà ad inviarne copia alla controparte convenuta e a ciascun arbitro. Oppure può essere direttamente inviata con lettera raccomandata alle parti sopra citate.
La parte convenuta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda deve presentare alla stessa Segreteria la propria risposta contenente le informazioni dettagliate come quelle indicate nella domanda e tale risposta deve essere inviata personalmente o tramite Camera Arbitrale alla parte attrice e agli arbitri.
La Segreteria, sulla base del valore economico provvisoria indicato dalle parti, richiede alle stesse in eguale misura il fondo per le spese.
L’importo del costo della procedura nelle sue voci componenti, è indicato normalmente in un apposito tariffario disponibile presso le Camere Arbitrali.
Se le parti non hanno convenuto alla nomina dell’arbitro e o degli arbitri vi può provvede un terzo che normalmente è il Consiglio Arbitrale (organo interno della Camera Arbitrale).
L’arbitro decide secondo diritto salvo che le parti pattuiscano concordemente che egli decida secondo equità (art. 816 c.p.c.); può esperire il tentativo di conciliazione in qualunque momento della procedura, può procedere all’assunzione dei mezzi di prova, disporre o ammettere prove testimoniali e disporre la consulenza tecnica; può ascoltare direttamente le parti; fissa le date di udienza di ognuna delle quali viene redatto un verbale trasmesso in copia alle parti. Pronunzia il lodo salvo che le parti concordemente rinuncino a quest’ultima (ad es. in caso di transazione in corso di procedimento).
Il lodo deve pronunciarsi ed essere motivato su tutte le domande che costituiscono il merito della controversia e dovrà tra l’altro, riportare le spese di procedimento e la ripartizione tra le parti di tali spese (normalmente in solido) e l’imputazione di quelle di difesa.

5. LA CONCILIAZIONE

a) Concetto
Un’altra soluzione alternativa al processo tradizionale è quella della c.d. “conciliazione”, un tipo di procedura che consente, sulla base di determinati presupposti, di raggiungere accordi in tempi brevi, a costi ridotti e predeterminati, con la reciproca soddisfazione dei contraenti e con la garanzia della riservatezza della procedura.
Il campo di applicazione oggettiva è molto ampio e quasi tutte le controversie a carattere economico possono essere sottoposte ad un tentativo di conciliazione.
La conciliazione può essere definita come il tentativo volontario di composizione amichevole di una lite mediante l’intervento di un terzo neutrale e indipendente (conciliatore, scelto tra i nominativi di esperti nei vari settori, inseriti in una apposita lista tenuta presso la Segreteria del servizio di conciliazione, dalla segreteria stessa o congiuntamente dalle parti) che aiuti le parti nel tentativo di raggiungere un accordo reciprocamente satisfattivo, eliminando gli ostacoli che si frappongono alla comunicazione e cercando di fare emergere i rispettivi interessi in conflitto (conciliazione facilitativa) avvero proponendo una propria soluzione (conciliazione valutativa).

b) L’iter
Coloro i quali intendono promuovere la procedura di conciliazione possono presentare presso la Segreteria dello Sportello di Conciliazione una domanda nella quale indicare le stesse informazioni contenute nella domanda per arbitrato.
La Segreteria comunica la domanda di conciliazione alla controparte che, nel termine di 15 giorni dal ricevimento, deve fare conoscere la propria adesione al procedimento conciliativo.
Subito dopo l’adesione e nominato il conciliatore come sopra esposto, questi fissa la data di incontro delle parti che hanno aderito alla procedura di conciliazione: congiuntamente o separatamente e in un’unica seduta ne esaurisce normalmente l’oggetto (salvo casi in cui si richiedano ulteriori incontri successivi a breve intervallo di tempo).
Poiché il procedimento di conciliazione è meramente “riservato” tutto ciò che viene detto nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato limitandosi a formalizzare soltanto il risultato positivo o negativo dell’incontro.
Così il conciliatore, le parti e tutti coloro che sono intervenuti nel corso della procedura si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso della conciliazione, a non utilizzare tale materiale informativo nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto e ad astenersi dal testimoniare nei giudizi di cui sopra.
Va rilevato che un aspetto non vantaggioso di questa procedura è che il verbale di conciliazione non può divenire titolo esecutivo, con la impossibilità della parte diligente di far valere davanti al giudice ordinario in via esecutiva il verbale stesso.
Nel caso di esito positivo, l’accordo sottoscritto dalle parti viene custodito presso il sevizio di conciliazione che ne rilascia copia alle parti; contiene gli estremi dell’intesa e serve a definire ogni aspetto della controversia, gli obblighi delle parti, i termini economici e ogni altro accordo di natura transattiva.

6. ARBITRATO, CONCILIAZIONE E CONDOMINIO

E’ naturalmente possibile affidare ad arbitri e/o conciliatori la definizioni di controversie condominiali: vero toccasana per una migliore gestione, anche sotto il profilo degli interessi personali e psicologici in gioco, della vita condominiale.
Si tratta però di vedere come e quando sia possibile attivare tali procedure considerando le divergenze dottrinarie in materia.
All’interno del condominio sorgono spesso complesse controversie la cui risoluzione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria si protrae per anni.
La presenza di tale litigiosità sta portando ad una diffusione dell’arbitrato e della conciliazione, validi ed economici sistemi alternativi.

PROBLEMATICHE APPLICATIVE E LIMITI

Il ricorso all’arbitrato in ambito condominiale ha sempre rappresentato una soluzione valida per risolvere le controversie in modo economico e celere.
Si previene in tal modo ad una consistente diminuzione del flusso delle cause in materia condominiale dinanzi ai giudici ordinari e per raggiungere tali obiettivi è necessario appunto mettere in atto procedure alternative alla giurisdizione civile, cercando nel tempo, di sostituire la cultura del processo con la cultura della causa.
A tal fine le parti possono stipulare un apposito compromesso se la lite è già iniziata, oppure inserire nel regolamento di condominio di natura contrattuale o in una delibera assunta all’unanimità dei partecipanti al condominio, una specifica clausola compromissoria contenente l’impegno a deferire agli arbitri le controversie che potranno sorgere in futuro.
Entrambi gli atti (compromesso e clausola arbitrale) per essere validi devono avere la forma scritta.
Sorge il problema della vincolabilità della clausola compromissoria inserita nei regolamenti anche nei confronti dei successivi aventi causa degli originari condomini.
La giurisprudenza ha però chiarito che il regolamento ove richiamato e approvato nel contratto di compravendita fa copro con esso in modo che le sue clausole e quindi anche quella compromissoria sono vincolanti per il subentrante acquirente dall’originario condomino (Cass. 10/01/1986 n. 73).
Il compromesso rispetto alla clausola compromissoria trova minore applicazione poiché accade assai di rado che a controversia sorta tutti i condomini e la loro controparte riescano a trovarsi d’accordo nell’affidare la soluzione del caso ad un arbitro (o un collegio di arbitri).
In tal caso è necessario l’assenso di tutti i condomini per approvare la delibera con cui si decide di affidare l’incarico di stipulare il compromesso per la soluzione della controversia ad opera degli arbitri, all’amministratore; la procura con cui l’amministratore viene incaricato di stipulare il compromesso deve essere conferita per iscritto, come per inscritto deve essere stipulato il compromesso che l’amministratore deve sottoscrivere in rappresentanza e nell’interesse del condominio.

TIPOLOGIA DI CONTROVERSIE

Esaminando le varie possibilità esistenti all’interno del condominio alle quali poter applicare l’istituto dell’arbitrato, si possono individuare le seguenti ipotesi:
a) le impugnazioni delle delibere dell’assemblea;
b) controversie tra condominio e terzi;
c) controversie tra condomini;
d) controversie fra il condominio ed uno o più condomini;
e) controversie tra amministratore e uno o più condomini;
f) controversie fra l’amministratore e il condominio.

a) L’impugnazione delle delibere
In merito all’inserimento di tale clausola compromissoria nel regolamento è necessario affrontare alcune problematiche soprattutto per quanto attiene alla affidabilità agli arbitri delle controversie relative alla impugnabilità delle delibere previste dall’art. 1137, 2° co. C. c. che dispone che “ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria avverso le deliberazioni assunte dall’assemblea contrarie alla legge o al regolamento di condominio”: tale clausola potrebbe ritenersi come una limitazione al diritto soggettivo del condomino quale facultas agendi a tutela degli interessi direttamente protetti dall’ordinamento giuridico.
In realtà, la tutela riconosciuta al condomino contro le deliberazioni viziate non importa una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e non impedisce il ricorso all’arbitrato per le stesse controversie (Cass. n. 3406/1984), le quali non rientrano in alcuno dei divieti previsti dagli artt. 806 e 808 c.p.c.
Ne deriva quindi che è legittima la norma del regolamento di condominio che prevede una clausola compromissoria con il conseguente obbligo di chiedere la tutela dell’organo designato (Cass. n. 4218/1983).
Pertanto il problema della possibilità di impugnare le delibere come competenza esclusiva del giudice ordinario in virtù del disposto dell’art. 1137 c.c. compresa quella della tutela cautelare come la sospensione della delibera esclusa agli arbitri art. 818 c.p.c. è stato risolto positivamente.
La dottrina minoritaria infatti sosteneva che la cosa potesse essere possibile solo in presenza di una clausola contenuta in un regolamento condominiale, con la conseguenza che l’eventuale previsione di una nuova norma compromissoria sarebbe necessitata del consenso unanime dei partecipanti al condominio escludendo quindi la possibilità di una deliberazione a maggioranza.
Ciò anche per una rigida interpretazione degli artt. 1137 e 1139 c.c. che affermano l’inderogabilità dell’art. 1137 c.c. che è tuttavia contraddetta dal fatto che l’inderogabilità se c’è, essa non può essere eliminata né con un regolamento contrattuale né con il consenso unanime dei partecipanti al condominio.
Tenuto quindi conto del nostro ordinamento che prevede in termini generali la possibilità di una alternativa quella appunto arbitrale, quale sono escluse solo alcune controversie ben individuate (come quelle individuali di lavoro, in materia di previdenza, stato di famiglia e altre che non possono formare oggetto di transazione).
E tra queste non vi appare l’impugnazione delle delibere.
Considerando poi che le parti che abbiano ad adire all’autorità giudiziaria possono comunque decidere di rimettere la decisione della controversia ad un arbitro, ecco che la cosa non desta alcun dubbio.
Appare giustificato quindi che in assenza di disposizione regolamentare, l’assemblea di condominio nella sua sovranità legislativa interna, potrà deliberare a maggioranza qualificata di affidare ad un arbitro la decisione sulle impugnazioni, sia come disposizione generale sia come specifico compromesso.
Trattandosi di problema di legittimità non potrà distaccarsi dall’applicazione di diritto dal momento che l’impugnazione mira all’affermazione della violazione di uno o più norme di diritto: pertanto si può dire che l’arbitrato sarà sicuramente rituale e secondo le norme di diritto.
L’unico problema che resta è quello dei termini di prescrizione di cui all’art. 1137 c.c. nel caso si tratti di vizi di annullabilità e non di nullità.
In tal caso, l’atto con il quale il condomino dissenziente nomina un proprio arbitro, deve essere notificato all’amministratore entro i trenta giorni dalla data di deliberazione.

b) Controversie fra Condominio e Terzi
E’ possibile affidare ad arbitri la definizione di controversie fra il condominio e i terzi (da intendersi ad es. i fornitori) con i quali viene a porsi in essere un contratto (ad es. di appalto) nel quale inserire una clausola compromissoria; altrettanto è possibile sottoscrivere un compromesso con un terzo: in tal caso la sottoscrizione deve essere fatta dal legale rappresentante (l’amministratore) in virtù di una espressa delibera assembleare assunta ai sensi dell’art. 1136, 4° e 2° comma c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti, in seconda convocazione, almeno un terzo dei partecipanti al condominio, portatrice di almeno la metà del valore dell’edificio), qualificandosi il compromesso attività di straordinaria amministrazione (art. 807, u. co. c.p.c.).
E’ scontato precisare che non è possibile nelle controversie con i terzi fare ricorso all’arbitrato in virtù di una clausola inserita nel regolamento di condominio, in quanto il terzo non può essere condizionato da scelte alle quali è stato del tutto estraneo e che quindi non ha sottoscritto essendo, tra l’altro, il regolamento per lui non vincolante.

c) Controversie fra Condomini
Nelle controversie fra condomini – parti della comunione a cui aderiscono a seguito dell’acquisto delle unità immobiliari e vincolati al regolamento che ne costituisce parte integrante – l’esistenza di una clausola compromissoria nel regolamento di condominio impegna sicuramente tutti i condomini i quali potranno affidare la loro risoluzione agli arbitri in base alle modalità previste nello stesso.
Trattandosi di parti private, in mancanza di una clausola regolamentare, potranno stipulare un compromesso al momento in cui sorgesse un contenzioso.
Tuttavia, però, è esclusa la possibilità che possa essere una delibera assembleare a disporre l’obbligatorietà del ricorso all’arbitrato, salvo che ci sia il consenso unanime dei condomini: che in tale caso non varrà come una delibera assunta all’unanimità ma come consenso individuale ad impegnarsi in tal senso.

d) Controversie fra Condominio e uno o più Condomini
Anche in questo caso il regolamento di condominio contenente una clausola compromissoria, vincolando i singoli condomini vincola anche il condominio.
Diverso invece è il caso in cui si voglia stipulare un compromesso per la lite insorta, oppure si voglia assumere una delibera compromissoria di portata generale.
In entrambi i casi, stante la straordinarietà dell’oggetto, sarà necessaria una delibera per il condominio assunta con il consenso della maggioranza qualificata; l’altra parte (condomino o condomini) si limiterà a firmare.

e) Controversie fra Amministratore e Condomino/i
Questo aspetto comporta una più ampia riflessione in quanto è difficile ipotizzare che una clausola compromissoria inserita in un regolamento di condominio o un compromesso possano essere vincolanti per l’amministratore di condominio.
Egli infatti non ha sottoscritto il regolamento di condominio né ha sottoscritto alcuna clausola o accordo, né può valere la tesi di chi sostiene che con il mandato di amministratore accettando di rispettare e far rispettare il regolamento lo si possa ritenere vincolato dalle norme in esso contenute.
L’unica soluzione è che il singolo amministratore e il/o i condomini personalmente sottoscrivano un compromesso ad ostilità insorte o che l’assemblea deliberi, con il quorum in precedenza indicato, per una clausola compromissoria generale che l’amministratore dovrà sottoscrivere.

f) Controversie fra Amministratore e Condominio
Le osservazioni precedenti valgono anche in questo caso, circa l’esistenza di una clausola regolamentare.
Qualora si dovesse procedere alla stipula di una clausola compromissoria o di un compromesso si dovrà tenere presente che in entrambi i casi sarà necessaria una delibera assembleare che autorizzi la stipula di tale accordo che sarà perfezionato, per quanto attiene il condominio, non tanto dalla sottoscrizione dell’amministratore bensì dalla delibera stessa.

L’ATTIVITA’ DI CONCILIAZIONE NEL CONDOMINIO

La conciliazione è un metodo particolarmente indicato nelle controversie condominiali. Anche in Italia si sta diffondendo la pratica dell’inserimento di clausole di conciliazione nei regolamenti di condominio.
Tali clausole non integrano una clausola compromissoria così che da essa non può derivare alcuna preclusione all’esercizio dell’azione giudiziaria.
Tuttavia non è estranea alla figura dell’amministratore un’attività conciliativa dello stesso diretta a dirimere le controversie insorte tra i condomini, con la precisazione che questa è una mera facoltà e non un obbligo e non riguarda i contrasti strettamente personali (quelli cioè relativi ai diritti che ciascun condomino ha sul piano o porzione di piano di sua proprietà).

REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

Con decreto 24 luglio 2006 della Direzione generale della Giustizia Civile, diventa operativo il Registro degli Organismi di Conciliazione, ossia “l’Albo” dei soggetti ammessi a svolgere l’attività di mediazione per le liti commerciali, la cui istituzione era prevista nel decreto ministeriale n. 222/2004.
Tale decreto dispone il modello di domanda per l’iscrizione al registro e indica i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori.
Al Registro potranno iscriversi di diritto le Camere di Commercio, i docenti universitari in discipline economiche o giuridiche, professionisti iscritti all’albo di categoria da almeno 15 anni e i magistrati in quiescenza.
Questi dovranno depositare, oltre alla domanda di iscrizione, il regolamento della procedura di conciliazione e, per gli organismi privati, le tabelle delle indennità spettanti affinché siano ratificate dal ministero.

Altri professionisti (legali, notai, consulenti, dottori e ragionieri, ecc.) vi potranno accedere solo dopo avere acquisito una specifica formazione tramite la partecipazione a corsi sostenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati, e purché in possesso di requisiti di onorabilità, imparzialità e professionalità che spetterà al ministero della Giustizia verificare.
Il Ministero intende estendere la competenza di tali organismi, per offrire ai cittadini soluzioni più rapide ed economiche delle cause ordinarie, riducendo l’arretrato dei tribunali.


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