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Il PIMUS


Cosa è il PiMUS?
L’elaborazione del PiMUS, il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi, è stata formulata nel 2003 con il D.Lgs. n. 253, andando ad integrare la normativa sancita dalla Legge 626/94, ancora vigente; si tratta delle nuove disposizioni in merito alla gestione in sicurezza dei ponteggi, entrate in vigore dal lontano 19 luglio 2005.
Il fine è quello di produrre un concreto strumento di lavoro per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio, affinché sia tutelata la salute e la sicurezza dei lavoratori, attraverso le preventive scelte progettuali e l’illustrazione minuziosa dell’iter lavorativo. Inoltre questo documento salvaguardia anche coloro che li usano, come altri lavoratori presenti in cantiere, o per qualsivoglia motivo si trovino di passaggio, come gli abitanti o fruitori dello stabile, qualora si tratti di condominio.
Altra novità è che al PiMUS va affiancata la formazione dei lavoratori che utilizzano le attrezzature in alta quota, per i quali è divenuto obbligatorio un corso teorico e pratico.

Da quando è obbligatorio il PiMUS?
Per i ponteggi montati precedentemente al 19 luglio 2005 era sufficiente rispettare la normativa in vigore sulla sicurezza, mentre per tutti i ponteggi installati a far data dal 19/07/05 è d’obbligo elaborare il Piano di Montaggio.

Chi redige il PiMUS?
La redazione di questo documento spetta al datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi, come recita l’articolo 36-quater: “ Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto.”
Nel caso in cui concorrano più imprese può essere redatto un solo PiMUS, firmato da tutti i datori di lavoro delle imprese operanti, insieme ad un apposito piano di coordinamento necessario ad evitate sovrapposizioni lavorative e a definire i vari compiti e responsabilità. Lo stesso vale anche nel caso in cui collaborino all’opera, impresa e lavoratori autonomi.
Per l’elaborazione del Piano per il montaggio di ponteggi realizzati in maniera difforme dalla relazione di calcolo e del libretto di autorizzazione ministeriale, si deve ricorrere all’ausilio di un tecnico competente, abilitato alla libera professione.

Per quali opere è necessario il PiMUS?
Questo strumento operativo deve essere redatto ogni qual volta si allestisce un ponteggio metallico fisso, dotato di libretto di autorizzazione ministeriale, indipendentemente dalle sue dimensione e dalla sua complessità. Resta comunque obbligatorio il progetto strutturale del ponteggio, con relazione di calcolo, redatto da ingegnere abilitato, nel caso in cui il ponteggio in questione sia montato difformemente al libretto ministeriale, o sia integrato con pezzi speciali o di altra marca, o superi i 20 metri di altezza.
Invece non è necessario per opere provvisionali diverse dai ponteggi, come trabattelli o ponti su cavalletti, e inoltre non è richiesto se viene montato da un lavoratore autonomo il quale, nel caso, dovrà attenersi alla sola normativa 626/94. Qualora invece il ponteggio sia realizzato da più lavoratori autonomi, il Piano dovrà essere comunque redatto a cura di quel lavoratore autonomo che ha ricevuto l’appalto di montaggio, mentre gli altri lavoratori dovranno accettarlo apponendo la propria firma.

Quando deve essere elaborato il PiMUS?
Ovviamente il PiMUS deve essere elaborato prima dell’inizio dei lavori di montaggio, in quanto necessario al personale preposto a montare il ponteggio stesso, tanto che in caso di modifiche in corso d’opera il documento va prontamente, se non preventivamente, aggiornato.

Quali sono i contenuti del PiMUS?
L’articolo 36-quater recita: “Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati…”
Come spiega la Legge stessa, il Piano deve contenere sia le informazioni generiche, che quelle specifiche, affiancandole anche con grafici e fotografie, affinché possa diventare un vero e proprio manuale d’uso al servizio dei lavoratori in cantiere, oltre che ovviamente un documento adatto per le verifiche della vigilanza.

Il PiMUS dovrà essere così articolato:
– Descrizione del contesto ambientale in cui andrà montato il ponteggio;
– Identificazione del cantiere;
– Identificazione dell’impresa addetta al montaggio, trasformazione e smontaggio;
– Identificazione del personale addetto al montaggio;
– Tipo/i di ponteggio/i da montare
– Analisi del progetto
– Analisi delle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC
– Schemi di montaggio dei ponteggi.

Nel prossimo articolo scenderemo nel dettaglio, analizzando i contenuti del PiMUS.
Terminiamo mettendo in evidenza la motivazione della nascita del Piano di Manutenzione, che scaturisce da una effettiva realtà di cantiere, in quanto non sempre l’impresa che utilizzerà il ponteggio è quella che lo monta e lo smonta, infatti viene molto spesso noleggiato presso un’altra impresa che si occupa di questa attività, per poi essere utilizzato da tutte le imprese presenti in cantiere, che eseguono i più disparati lavori edili e che giustamente necessitano di operare in sicurezza perché, nell’epoca attuale e nel nostro Paese, è assurdo dover apprendere dai mass media della morte di un lavoratore causata dal pressappochismo.


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