Casa Editrice Online

I crediti condominiali e il decreto ingiuntivo


Se è vero che per ottenere il rapido pagamento delle quote condominiali l’amministratore si deve affidare ad un avvocato per ottenere il decreto ingiuntivo, è pur vero che è opportuno che questo conosca correttamente la procedura e la disciplina che si applica ad esso.

IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE: CARATTERI GENERALI
In generale il decreto ingiuntivo è uno strumento che il creditore può utilizzare per ottenere con maggior rapidità dal giudice l’ordine di pagare nei confronti del debitore.
Per ottenere il decreto ingiuntivo devono sussistere alcune condizioni di ammissibilità che sono indicate dall’art.633 cpc, nel quale si stabilisce che il creditore di una somma liquida di denaro o di cose fungibili, oppure chi vanta un diritto di consegna mobile può chiedere al giudice competente la pronuncia dell’ingiunzione di pagamento o di consegna nei seguenti 3 casi:

1) se il diritto fatto valere è basato su prova scritta,
2) se il credito riguarda onorari di prestazioni giudiziali e stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo,
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti a notai, a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L’ingiunzione ovviamente non può essere pronunciata se la notificazione deve avvenire fuori dalla Repubblica o dai territori soggetti alla sovranità italiana.
Per quanto riguarda la competenza per l’ingiunzione si fa riferimento all’art. 637 cpc, il quale stabilisce che è competente il giudice di pace o il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria; mentre, per i crediti previsti nel n. 2 dell’art. 633 cpc è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. Gli avvocati ed i notai invece, possono proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente ove ha sede il consiglio dell’Ordine dove sono iscritti.
Per quanto attiene alla forma della domanda, l’art. 638 cpc prevede che la domanda d’ingiunzione si propone con ricorso che deve contenere oltre i requisiti indicati dall’art.125, inoltre ci deve essere l’indicazione delle prove che si producono.

DISCIPLINA SPECIALE PER IL CONDOMINIO
Vi è per i debiti condominiali una speciale disciplina che è stabilita dall’art. 63 comma 1 Disposizioni di Attuazione c.c. che prevede il procedimento d’ingiunzione diretto a recuperare i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini.
Si stabilisce infatti, che per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione della parte.
Il decreto ingiuntivo previsto dall’art. 63 comma 1 disp. att. c.c., si riferisce ai soli contributi dovuti dai singoli condomini nei confronti del condominio, presupponendo quindi l’esistenza di una ripartizione di spese regolarmente approvata dall’assemblea.

Costituisce prova scritta idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. e all’art. 633 cpc relativo al pagamento delle spese condominiali, il verbale d’assemblea che approva il preventivo o il rendiconto, perché la relativa delibera vincola anche gli assenti e i dissenzienti fintanto che non venga dichiarata nulla o annullabile dal giudice dell’impugnazione. (Cass. n. 9787/97 – n.1789/93)
In caso di opposizione, incombe sull’amministratore l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito richiesto, con la produzione di tutti i opportuni documenti. (Cass. n. 7569/94). Inoltre il condomino (opponente a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per il pagamento dei contributi condominiali sulla base di una deliberazione assembleare non impugnata nel termine di cui all’art.1137 c.c.) non può contestare il titolo della pretesa avversaria deducendo l’inosservanza dei termini e quant’altro.

Pochi sanno inoltre che l’amministratore può richiedere il decreto ingiuntivo non solo sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, ma anche in base a prospetti mensili delle spese condominiali non contestati. (Cass.3296/96)
L’amministratore del condominio è legittimato a riscuotere i contributi dai singoli condomini in base alla ripartizione approvata dall’assemblea o in difetto di ciò è legittimato sia a promuovere il procedimento monitorio, sia a resistere all’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass.n.14655/99) e non necessita di specifica autorizzazione poiché ciò rientra nelle sue normali attribuzioni. (Cass. n.12125/92 – Cass. n. 29/00)
L’amministratore del condominio può agire in via monitoria anche per la riscossione dei contributi dovuti dai singoli condomini ai fini della esecuzione di lavori straordinari di ripristino dello stabile. Può inoltre richiedere il decreto ingiuntivo anche nei confronti del nuovo condominio, poiché lo stesso è debitore solidale con il vecchio condominio, per il pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e all’anno precedente .
Il decreto ingiuntivo si deve chiedere al giudice competente del luogo ove è ubicato il bene condominiale.

Costituisce prova scritta idonea ad ottenere decreto ingiuntivo (art. 63 disp. att. c.c. e 633 c.p.c.) per il pagamento delle spese condominiali, il verbale dell’assemblea che approva il rendiconto, perché la relativa delibera vincola anche gli assenti ed i dissenzienti finché non dichiarata nulla o annullata dal giudice dell’impugnazione, se non decaduti (art. 1137 c.c.).
Cassazione civile , sez. II, 09 ottobre 1997, n. 9787

Qualora l’opponente a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. attuaz. c.c. per il pagamento di contributi condominiali contesti la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione (verbale della delibera assembleare), incombe all’amministratore del condominio, in quanto attore, l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito con la produzione di tutti gli opportuni documenti.
Cassazione civile , sez. II, 29 agosto 1994, n. 7569

L’amministratore può chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo per i contributi dovuti dai condomini non solo in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, ma anche in base a prospetti mensili delle spese condominiali non contestati, ma in questo secondo caso non può ottenere la clausola di immediata esecuzione nonostante opposizione.
Cassazione civile , sez. II, 10 aprile 1996, n. 3296

L’opponente a decreto ingiuntivo (convenuto sostanziale), anche nei procedimenti davanti ai conciliatori e ai pretori, caratterizzati dalla prevalente oralità e da una maggior libertà per quanto attiene alla formulazione di nuove deduzioni, non può opporre nuove eccezioni e difese con la comparsa conclusionale. Tale principio opera anche dopo le modifiche apportate dalla l. 30 luglio 1984 n. 399 al testo dell’art. 113, comma 2, c.p.c., che definiscono la giurisdizione di equità del giudice conciliatore, eliminando le limitazioni correlate al valore della causa, ma lasciano immutato il relativo procedimento, che continua ad essere regolato dalle norme relative al procedimento innanzi al tribunale in quanto applicabili (art. 311 c.p.c.).
Cassazione civile , sez. II, 12 febbraio 1993, n. 1789


Aggiungi un commento