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Appalti negati senza DURC

Il Condominio è responsabile per un anno dopo la cessazione dell’appalto delle mancate retribuzioni e dei contributi non versati dall’impresa appaltatrice ai propri dipendenti.
La nuova normativa impone, pena la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo che legittima l’esecuzione delle opere edilizie, di comunicare al Comune competente i documenti rilasciati da I.N.P.S. I.N.A.I.L. e CASSE EDILI che attestino la regolarità retributiva e contributiva dell’Impresa
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L’articolo 6 comma 1 del decreto legislativo n° 251 del 6 ottobre 2004 quale decreto correttivo del d.lgs. 10-9-03 n° 276 in materia di occupazione e mercato del lavoro recita:

“Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

condominio

Le novità introdotte dalla cosiddetta Legge “Biagi” nel settore dei lavori edili e non, sia pubblici che privati, hanno già avuto un notevole impatto per le importanti ed essenziali modifiche introdotte nel mercato del lavoro. Il d. lgs. 251 del 6-10-04 (gazzetta ufficiale n° 239 del 11-10-04), recentemente entrato in vigore, stabilisce all’art. 6 la responsabilità solidale del committente nei confronti dell’impresa appaltatrice sulla regolarità retributiva e contributiva di quest’ultima, ipotizzando che il lavoratore interessato, quale danneggiato da comportamenti non corretti dell’appaltatore, può richiedere all’autorità giudiziaria mediante ricorso a norma dell’art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione (committente), la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.

Il tutto non trova applicazione qualora il committente sia persona fisica che non esercita l’attività di impresa o professionale. Lo stesso decreto introduce modifiche all’art. 3 comma 8 del d.leg. 14-8-96 n° 494, che comportano novità di notevole rilevanza nel settore delle opere edilizie, in particolare “è sospesa l’efficacia del permesso di costruire o della D.I.A. qualora il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad unica impresa, non trasmetta all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o di D.I.A., il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o in alternativa singoli documenti di regolarità contributiva rilasciati da I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CASSE EDILI”.

Oltre alla regolarità di cui sopra, è richiesta la trasmissione di una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché la dichiarazione relativa al Contratto Collettivo stipulato.
L’obiettivo delle modifiche apportate sembra chiaro ed evidente e tende a realizzare una selezione delle imprese oggi esistenti a volte solamente “sulla carta” (soprattutto nel settore delle opere edili), privilegiando quelle che utilizzano mano d’opera in regola, che posseggono mezzi d’opera in grado di renderle idonee ai lavori da eseguire, che dispongono di organici distinti per qualifica, che garantiscano una capacità gestionale ottimale per le opere da realizzare.

Sembra del tutto chiaro, quindi, che la responsabilità del “Condominio Committente” quale “Committente Imprenditore” è oggi quella di individuare l’impresa più idonea alle opere da realizzare, sia per quantità che per qualità, con particolare attenzione alle regolarità contributive e retributive dell’appaltatore, considerata la responsabilità in solido con lo stesso per un anno dal termine dell’appalto, che il legislatore ha voluto introdurre.



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