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Nel condominio anche i cani possono dire la loro


Tra le lamentele più comuni all’interno di un condominio, troviamo spesso quelle relative ai rumori molesti: dal vicino che tiene la musica ad alto volume al cane che abbaia “ad alta voce”.
Ora, se è vero che il poeta Marziale già nel I° secolo d.C. si lamentava perchè prima dell’alba: “…il gallo cantava dal mattino fino all’ora sesta…” rovinandogli l’ultima parte di sonno, è comprensibile che anche il cittadino si aspetti un silenzioso, sereno e rinfrancante riposo notturno, dopo aver passato l’intera giornata nella confusione della città; non per questo però i cani possono smettere di essere cani e diventare muti.

Risale infatti alla notte dei tempi l’inalienabile diritto all’espressione: il cinguettare degli uccelli, il sibilare dei serpenti, il miagolare dei gatti, il ruggire dei leoni, il barrire degli elefanti e infine l’abbaiare dei cani. Tutti questi animali ancora oggi si esprimono secondo i dettami di un plurimillenario codice genetico (filogenesi) che ne indirizza i più disparati comportamenti. E’ così che, il cane da caccia abbaia per coordinarsi con gli altri nel gestire la battuta, e il cane da guardia abbaia quando l’istinto ravvisa una qualche sorta di pericolo. E a nulla varrebbe il tentativo di convincere a non abbaiare il cane da caccia quando è all’inseguimento della preda, o il cane da guardia quando un estraneo si avvicina a quel territorio che è pronto a difendere anche a costo della propria vita.

Alcuni però a questo ragionamento potrebbero obiettare che il cane “ben educato” non abbaia inutilmente; quindi, se abbaia è colpa del proprietario che non lo ha saputo “educare”. Cerchiamo allora di chiarire cosa vuol dire “educare” un cane nella visione cognitivo-zooantropologica della moderna pedagogia cinofila.
Educare è un termine che deriva dal latino ex-ducere, ossia tirar fuori le capacità del cane, sviluppandone il carattere in modo da coniugare le sue doti all’integrazione sociale, in una prospettiva di benessere adattivo. Secondo questa visione il cane educato non è il cane che si comporta come desidera l’uomo (addestramento), ma il cane che ha un carattere strutturato e adattivo al contesto specifico (educazione).

Nell’educazione di un cane quindi, non si mira alla soppressione degli “istinti”, meglio definibili “motivazioni di base”, quanto piuttosto a disciplinare quelle motivazioni, specialmente quelle non pro-sociali, che sono differenti per ogni razza, e che se trascurate possono diventare fonte di problemi, come l’eccessiva motivazione competitiva e possessiva di un Rottweiler o l’eccessiva motivazione predatoria di un Border collie.
I cani quindi, seguendo ognuno le proprie inclinazioni di razza, fanno sentire la loro voce quando affiorano quelle motivazioni di base (che siano predatorie, territoriali o protettive) che sono innate e frutto della millenaria selezione naturale.

Cosciente di tutte queste problematiche, il legislatore ha sancito e codificato più di una norma e Legge per definire i diritti degli animali, e proprio lo scorso giugno il Parlamento, nell’ambito di una più ampia riforma del Condominio, ha meglio definito anche i diritti degli animali domestici, uniformandosi peraltro alle molteplici sentenze di cassazione che già in passato ne avevano delineato le linee generali.

Così, oltre ai diritti dell’uomo, della donna, del bambino, vi sono anche i diritti degli animali, che troppo spesso sono dimenticati (più o meno volontariamente) o comunque non sono adeguatamente pubblicizzati, mentre ci si ricorda sempre di codificare, talvolta con inutile ripetitività, i divieti a loro imposti e i doveri ai quali si debbono attenere i loro proprietari.

Analizziamoli brevemente insieme.
Innanzi tutto è doveroso soffermarsi sul termine “diritto”. Quando esso è reale, naturale e oggettivo, sancisce una inviolabilità, infatti un diritto (benché sia un concetto astratto e “dinamico”, ossia in continua evoluzione con la società) non può mai essere assoggettato ad una parzializzazione o ad una limitazione, altrimenti diverrebbe una facoltà regolamentata.

La più antica testimonianza di diritto di cui si ha notizia scritta, che riguarda specificatamente gli animali, è stata sancita nel 1641 nel Massachussetts; essa afferma: “Nessun uomo può esercitare alcuna tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall’uomo per il proprio utilizzo”. Considerato che a quall’epoca esisteva ancora la schiavitù e le donne non avevano neppure pari dignità con l’uomo, la dichiarazione appare eccezionalmente progressista, forse non avulsa dagli insegnamenti della civiltà “pellerossa” che nutriva un grande rispetto per gli animali in genere, maggiore di quanto ne ha l’uomo moderno. Purtroppo dovettero poi passare altri trecento anni prima che le “società civili” sentissero il bisogno di ritornare sull’argomento e codificare una “Carta dei diritti degli animali”. Arriviamo così al 15 ottobre 1978, quando presso la sede dell’Unesco a Parigi viene proclamata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale che, già allora, fece scaturire un ampio dibattito mondiale sugli elevati contenuti etici, scientifici e politici che poneva all’attenzione dei popoli; e al 10 Dicembre 2007 per sentir proclamare la “Giornata Internazionale per i Diritti degli Animali”.

Ma torniamo al nostro amico, il Canis familiaris.
Il 20 Luglio 2004 il Parlamento italiano con Legge n° 189, codifica le Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, ecc. e con essa modifica alcuni articoli del Codice penale. Tra i tanti citati poniamo in evidenza l’Art. 544-sexies, che tra l’altro recita: [omissis] “Art. 727 C.p. – (Abbandono di animali). – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Ma, a prescindere dal fatto che qualunque detenzione in “condizione incompatibile con la natura dell’animale” provoca di per sé “gravi sofferenze”, vale la pena analizzare cosa intende il legislatore con “condizioni incompatibili con la loro natura”. Quando all’inizio si faceva notare che l’abbaio del cane era sempre dettato da un comportamento “secondo natura”, si voleva appunto evidenziare che proibire allo stesso di esprimersi nel modo “naturale” è una “condizione incompatibile” poiché contraria alla natura dell’animale e, come tale, alla Legge penale dello Stato italiano, e potrebbe essere per questo punibile “con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”. Nella fattispecie, rinchiudere i cani per evitare che abbaino, così come relegarli su un terrazzino angusto, o metterli a catena senza concedergli un ampio raggio di movimento, o strozzarli con appositi collari, sono atti che se reiterati, di per loro potrebbero essere sufficienti a configurare il reato di cui all’Art. 727 C.p.

A tale proposito è bene rammentare che i cosiddetti “collari a strozzo” sono proibiti da molteplici normative e anche il Comune della Capitale nel “Regolamento sulla tutela degli animali” approvato nell’anno 2005, all’Art. 8 – Dei maltrattamenti, al punto 27 recita tra l’altro: … è vietato impedire l’abbaiare naturale; e al punto 28: “… è vietato l’uso di collari a strangolo e di museruole “stringi bocca”.
Mi si potrà obiettare però, che quando l’abbaio è persistente può divenire “disturbo della quiete pubblica” e come tale penalmente perseguibile. Ma chi sostiene questa tesi non ha sempre ragione. Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza n° 1394/00 ha sancito: Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. I cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari, inoltre la potenza dell’abbaio è inferiore ai 90 dB (nella scala del rumore 90 decibel è il limite oltre il quale si possono arrecare danni all’udito), di conseguenza “il fatto non sussiste” e i proprietari non sono querelabili.

Ma nelle cosiddette “immissioni rumorose” vi è anche un altro aspetto da valutare, quello della “tollerabilità”.
Se è vero, infatti, che l’abbaio del nostro amico a quattro zampe è un suo diritto inalienabile e, come ha appurato la Suprema Corte, non provoca danni al nostro udito, è pur vero che se prolungato, soprattutto in determinati orari, produce una sorta di molestia che in alcuni casi può superare la soglia della “normale tollerabilità”. A questo proposito il Tribunale di Lanciano (CH) il 21 giugno 2012 ha sentenziato: I cani hanno tutto il diritto di abbaiare, specie se qualcuno o qualcosa si avvicina al loro territorio di riferimento e purchè non si superi la soglia di tollerabilità stabilita nel codice.
Infatti l’art. 844 Codice civile sancisce: Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino … se non superano la normale tollerabilità; e la Corte di Cassazione Sez.1° penale, con sentenza n° 1109/99, e con molteplici altre sentenze, ha chiarito che: per ravvisare il reato di cui all’Art. 659 1° comma Codice penale inerente …la configurabilità della contravvenzione, è necessario che il disturbo sia obiettivamente idoneo a incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone…, come a dire che la lamentela del singolo non è mai sufficiente ad instaurare un contenzioso.

Ciò stante, è indubbio che se il proprio cane dovesse abbaiare a tutte le ore, in modo continuato e persistente al punto da impedire ripetutamente il riposo del vicinato, con tutto l’amore che possiamo volere al nostro amico, sarà bene prendere un provvedimento, onde evitare di essere condannati per “volontarietà dell’atto di disturbo”. Così infatti la pensa anche la Cassazione civile, sentenza n° 7856/08: Posto che la natura del cane non possa essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte dell’animale potevano e dovevano essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile, sussiste però l’obbligo in capo ai proprietari di fare in modo che la presenza del cane non sia lesiva dei diritti degli altri condomini, riducendo al minimo le occasioni di disturbo e prevenendo le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale, soprattutto nelle ore notturne.

Peraltro, non è da sottovalutare l’ipotesi che il persistente abbaio potrebbe essere una denuncia di malessere dell’animale, da risolvere magari con l’aiuto di un Educatore Cinofilo che, analizzato il problema, ci insegni come gestirlo e risolverlo.
Concludendo, però, potrebbe esser lecita una domanda: non sarà che quando i vicini si lamentano il problema potrebbe essere un altro? Seneca diceva: “A che serve il silenzio dell’intero quartiere, se le passioni si agitano in noi? …lui si gira di qua e di là e cerca di prendere un po’ di sonno tra le sue preoccupazioni; si lamenta di aver udito qualcosa, in realtà non ha sentito niente. Secondo te qual è il motivo? E’ l’anima che strepita dentro di lui.”

Dott.ssa Federica Manieri
Psicologa
Educatore Cinofilo Diplomato S.I.U.A. e riconosciuto dalla FICSS- AiCS- CONI
Tecnico di Mobility
Tel: 328.4604360
Mail: manierifederica@libero.it


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