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Decreto ingiuntivo e giudizio di opposizione nel Condominio


Se pure la prassi giudiziaria consolidata consente all’amministratore di condominio di recuperare i crediti derivanti da delibere assembleari con relativa facilità, potendo ottenere dal Giudice competente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è altrettanto vero che questo può essere impugnato e sospeso o addirittura anticipato, qualora la delibera non sia efficace.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 27292 del 9.12.05, ha stabilito: da un lato che la delibera assembleare con la quale si approva una determinata spesa, e al contempo ripartisce la stessa tra i partecipanti al condominio, costituisce titolo di credito per il condominio medesimo e legittima l’emissione del decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi inevasi; e dall’altro sostiene che tale delibera consente altresì, la condanna del singolo moroso al pagamento della relativa somma in sede di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal condomino ingiunto, in quanto l’ambito di tale giudizio è circoscritto alla mera constatazione dell’esistenza ed efficacia della delibera in questione.
Analizzando detta sentenza si deve rilevare che sul primo punto non c’è nulla da evidenziare, si limita a rammentare che l’amministratore deve provvedere alla riscossione dei contributi occorrenti per la gestione del condominio – art. 1130 c.c. n. 3 – tale dovere è connesso all’obbligo di rendere il conto della propria gestione alla fine di ciascun anno – art.1130 c.c. u.c. – la predetta riscossione trova il suo fondamento nel preventivo e nello stato di ripartizione approvato dall’assemblea – art.1135 n. 2 c.c. inoltre, l’amministratore può richiedere ai sensi dell’art. 63 delle Disposizioni di Attuazione del codice civile, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e ciò è un privilegio eccezionale concesso agli amministratori di condominio.

L’art.63 disp. att. c.c. conferisce al verbale della delibera di un’assemblea condominiale attinente al predetto stato di ripartizione dei contributi. Ovviamente nulla esclude che l’azione giudiziaria possa essere instaurata dal condomino che pervenuta la richiesta da parte dell’amministratore di provvedere al pagamento delle quote, promuova un giudizio in cui al contrario si accerti di non essere obbligato ad adempiere.
Nel richiedere il decreto ingiuntivo si deve in primo luogo fare riferimento alla determinazione della somma oggetto della domanda, poiché la competenza è ripartita attualmente tra il Giudice di Pace, sino ad € 2.582,28 e il Tribunale, per somme superiori a ciò. L’eventuale opposizione deve essere effettuata presso lo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo mentre l’impugnazione della delibera che riguarda per intero lo stato di riparto, è sempre di competenza del Tribunale.

La seconda affermazione contenuta nella sentenza trattata, ha riproposto la dibattuta questione relativa all’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in materia di riscossione di oneri condominiali, che si intreccia con l’impugnazione della stessa delibera di approvazione della spesa, il cui riparto è a sua volta presupposto per l’emissione del decreto ingiuntivo.
E’ frequente l’ipotesi in cui la controversia originale della richiesta al condomino moroso per il pagamento delle quote condominiali, s’intreccia con il giudizio promosso prima e/o contestualmente dallo stesso condomino diretto all’impugnazione della delibera assembleare di approvazione dello stato di ripartizione su cui si basa sostanzialmente la richiesta di riscossione.
Nella prassi le due cause si possono trovare nelle seguenti situazioni:
a) il condomino impugna entro 30 gg la delibera sul piano di riparto e s’instaura una causa d’impugnazione e l’amministratore chiede separatamente ed ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, provocando un secondo giudizio d’opposizione;
b) l’amministratore chiede ed ottiene il decreto ingiuntivo e il condomino propone opposizione allo stesso, e in via riconvenzionale instaura una impugnativa della relativa delibera per nullità;
c) il condominio propone l’impugnazione ex art. 1137 c.c. o l’impugnativa per nullità, il condominio si costituisce chiedendo il rigetto della domanda e in corso di causa propone istanza d’ingiunzione ai sensi dell’art. 186 ter c.c., fondata sulla delibera impugnata.

Si deve inoltre aggiungere che, in presenza dell’immediata esecutività della delibera e del decreto ingiuntivo, nonostante opposizione, si può fare, da una parte istanza di sospensione dell’esecuzione della delibera, e dall’altra richiedere la sospensione per gravi motivi ex art. 649 c.p.c. Comunque è da evidenziare che non sempre il giudizio di opposizione e quello d’impugnativa pendono davanti allo stesso giudice, in quanto sono diversi i criteri di determinazione della competenza per valore, ed essendo impossibile la riunione dei giudizi, i rapporti delle due cause dovrebbero essere eventualmente regolati dall’istituto della sospensione (Cass. N.2759/05-Cass.n.629/03-Cass.n.6384/99). Mentre vi è un’altra parte della giurisprudenza orientata a dire che non vi è né continenza ex art. 39 cpc, né la necessità della sospensione ex art. 295 cpc tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass.n.4951/05, Cass.n.7261/02), ritenendo che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima, ritenendo che l’esito sulla validità della deliberazione incide soltanto sull’eventuale diritto del condomino a ripetere quanto versato più del dovuto (Cass.n.2387/03-Cassn.7073/99).

SENTENZE
La deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sè, prova l’esistenza di tale credito, legittimando, senz’altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all’approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri.

L’amministratore di un condominio è legittimato ad agire – ed a chiedere, perciò, l’emissione del decreto ingiuntivo previsto dall’art. 63 disp. att. c.c. – contro il condomino moroso per il recupero degli oneri condominiali, una volta che l’assemblea condominiale abbia deliberato sulla loro ripartizione, nonostante la mancanza dell’autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dall’assemblea medesima; e, poiché la fonte di tale potere discende dall’approvazione assembleare del piano di ripartizione, non v’è ragione di distinguere tra gli oneri condominiali relativi a spese ordinarie e quelli riguardanti le spese straordinarie.
Cassazione civile , sez. II, 09 dicembre 2005, n. 27292

Sussiste un rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., comporta la sospensione necessaria del processo, tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., sulla base di una delibera di un’assemblea condominiale di approvazione della ripartizione delle spese comuni tra i condomini ed il giudizio di impugnazione della stessa delibera ai sensi dell’art. 1137 c.c.
Cassazione civile , sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2759

In tema di competenza ed in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute a titolo di oneri condominiali, la questione avente ad oggetto l’accertamento della validità o meno della delibera assembleare, dalla quale scaturisce la pretesa del condominio, costituisce causa pregiudiziale, da decidersi con efficacia di giudicato, in quanto destinata a produrre conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, rispetto ad altri rapporti e ad altri soggetti. Ne consegue che il giudice di pace adito in sede monitoria, pur funzionalmente competente a decidere sulla relativa opposizione, qualora si deduca la invalidità della delibera assembleare posta a base della pretesa pecuniaria, non può compiere “incidenter tantum” l’accertamento richiesto e, se non ritiene di dover separare le cause e sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., deve soffermarsi solo all’accertamento dell’efficacia esecutiva della delibera, poiché la condanna al pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo è condizionata non alla validità della delibera assembleare, ma perdurare della sua efficacia.
Cassazione civile , sez. II, 17 gennaio 2003, n. 629

Sussiste un rapporto di pregiudizialità giuridica tra il giudizio avente ad oggetto la legittimità della delibera che ha ad oggetto l’esistenza stessa dell’obbligo di pagamento di determinate spese condominiali e il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che, in concreto, ha intimato il pagamento di tali spese. Correttamente, pertanto, è stata disposta, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione di questo ultimo giudizio, in attesa della definizione del primo.
Cassazione civile , sez. II, 23 giugno 1999, n. 6384

Non esiste un obiettivo rapporto di pregiudizialità comportante la necessità della sospensione del processo a norma dell’art. 295 c.p.c. tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., sulla base di una deliberazione condominiale che approva la ripartizione delle spese tra i condomini, e il giudizio di impugnazione della deliberazione ex art. 1137 c.c., giacché la condanna al pagamento è condizionata non alla validità della delibera assembleare, ma soltanto al perdurare della sua efficacia, cosicché il giudice dell’opposizione deve limitarsi a prendere atto che la sospensione dell’esecuzione della deliberazione non sia stata ordinata dal giudice investito dell’impugnazione ai sensi del citato art. 1137 c.c.
Cassazione civile , sez. II, 07 marzo 2005, n. 4951

Non sussiste nè continenza (art. 39, comma 2, c.p.c.) nè pregiudizialità necessaria (art. 295 c.p.c.) tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., e quella preventivamente instaurata innanzi ad altro giudice impugnando la relativa delibera condominiale; presupposto del provvedimento monitorio è, infatti, l’efficacia esecutiva della delibera condominiale ed oggetto del giudizio innanzi al giudice dell’opposizione è il pagamento delle spese dovute da ciascun condomino sulla base della ripartizione approvata con la medesima, obbligatoria ed esecutiva finché non sospesa dal giudice dell’impugnazione, mentre oggetto del giudizio d’impugnazione è la validità di detta delibera.
Cassazione civile , sez. II, 17 maggio 2002, n. 7261

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sè, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Ne consegue che, proprio in ragione della diversità della materia del contendere, tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 cit. e quello di impugnazione della deliberazione condominiale in virtù della quale tale decreto è stato concesso, non esiste continenza, nè pregiudizialità necessaria.
Cassazione civile , sez. II, 18 febbraio 2003, n. 2387


L’attualità del debito per oneri condominiali deliberati dall’assemblea non dipende dalla legittimità della delibera, ma dalla sua efficacia, sì che è ottenibile decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in base ad essa, benché impugnata, se non è stata sospesa dal giudice dell’impugnazione, nè sussiste pregiudizialità necessaria tra questo giudizio e quello di opposizione al decreto perché l’esito sulla validità della delibera incide soltanto sull’eventuale diritto del condomino a ripetere quanto versato più del dovuto.

Cassazione civile , sez. II, 07 luglio 1999, n. 7073


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